Pubblicità auto ingannevoli: l'Europa boccia il trucco della Messa in strada

Pubblicità auto ingannevoli: l'Europa boccia il trucco della Messa in strada Prezzi auto allettanti e promozioni fumose: la Corte di Giustizia europea frena la pratica sibillina di nascondere il costo finale ai consumatori

Prezzi auto allettanti e promozioni fumose: la Corte di Giustizia europea frena la pratica sibillina di nascondere il costo finale ai consumatori

18 Agosto 2016 - 04:08

Non è facile per i consumatori districarsi nella giungla del mercati. Le proposte fioccano ed è per nulla agevole discernere quelle corrette e veritiere da quelle con informazioni lacunose o, peggio, che si riferiscono a vere e proprie truffe (leggi dell'Antitrust che smantella la piramide dei guadagni facili Dexcar). Alla categoria “informazioni lacunose” appartengono certe pubblicità che indicano, per le automobili, prezzi abbastanza inferiori a quelli che l'acquirente effettivamente sperimenterà nell'acquisto. Gli stratagemmi usati sono diversi ma la Corte di Giustizia europea ha stabilito che gli acquirenti delle automobili hanno il diritto di conoscere, sin dalla pubblicità, il costo effettivo finale di una vettura (leggi della multa che l'Antitrust ha inflitto a FCA, Nissan e Toyota per le loro promozioni poco chiare).

SENTENZA CHIARA La Corte di Giustizia europea, nella sua sentenza connessa alla causa C-476/14, Citroën, ha infatti stabilito che sono vietati i costi di consegna nascosti e altri importi “celati”: i compratori delle automobili hanno infatti il diritto di conoscere, già a partire dai messaggi pubblicitari, il prezzo effettivo della loro auto. Questo implica quindi anche la chiara indicazione del fatto che le spese di consegna dal produttore al concessionario sono eventualmente a loro carico. Illuminante, come non applicazione di questo principio, l'indagine che l'Esperto ha compiuto per svelare il trucco della “messa in strada” aggiunta ai prezzi “chiavi in mano”.

CONSEGNA SALATA La vicenda è partita da un annuncio pubblicitario su un quotidiano: esso evidenziava il prezzo di un'automobile e solo in una nota chiariva che le spese di consegna erano pari a 790 euro, senza indicare il costo complessivo nell'inserzione pubblicitaria. Queste informazioni sono state considerate lacunose da un Gruppo tedesco per la difesa della concorrenza leale nel settore automobilistico. È stato così presentato un ricorso al tribunale regionale di Colonia nel quale si chiede il ritiro della pubblicità giudicata scorretta. Si era così arrivati al giudizio di primo grado, nel quale i giudici nazionali tedeschi avevano dato torto all'azienda automobilistica; lo stesso orientamento è stato poi espresso anche in sede di appello. A questo punto il Costruttore ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo una revisione delle pronunce delle Corti durante i precedenti gradi di giudizio. I giudici di ultimo grado, prima di pronunciarsi, hanno comunque inviato alla Corte di Giustizia europea alcuni quesiti pregiudiziali perché venissero valutati da quell'Istituzione. In particolare si chiedeva alla Corte un pronunciamento riguardo il rispetto, da parte del Costruttore, della direttiva 98/6/CE (recepita dall'Italia con il Dlgs n. 84/2000) relativa alla protezione dei consumatori riguardo l'indicazione dei prezzi dei prodotti a loro offerti (leggi del convegno 'consumer Rights' sulla nuova tutela dei consumatori).

I CONSUMATORI VANNO TUTELATI La Corte del Lussemburgo è così intervenuta, per la prima volta, nello stabilire gli obblighi a cui i venditori devono sottostare nell'indicazione dei prezzi nella pubblicità delle automobili. Il chiarimento integra e completa un precedente giurisprudenziale, statuendo che gli obblighi si estendono anche ai casi nei quali sono presenti unità di misura diverse. La Corte mette in evidenza che obiettivo dell'atto Ue 98/6 era il garantire un'informazione omogenea e trasparente per i consumatori in tutto il mercato comune. Di qui l'obbligo di indicare un prezzo di vendita che va inteso come «il prezzo finale valido per un'unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo di Iva e di ogni altra imposta». La pubblicità è inoltre un'offerta ai singoli che devono poter fare affidamento sulle condizioni riportate negli annunci pubblicitari anche ai fini del confronto con prodotti simili. Gli eurogiudici affermano infine che esiste l'obbligo di indicare un prezzo di vendita comprensivo degli «elementi inevitabili e prevedibili del prezzo, che sono obbligatoriamente a carico del consumatore». Quindi se i costi di consegna sono a carico degli acquirenti, essi devono essere inclusi nel prezzo pubblicizzato; rimangono esclusi eventuali costi supplementari, come la consegna in un luogo scelto dall'acquirente. Non tutto è però perfetto: il giudizio dovrebbe per ora riguardare soltanto la Germania e la sua “propagazione” agli altri Paesi è demandata a decisioni di altri magistrati che, nel valutare fattispecie simili, dovranno tener conto dell'orientamento della Corte. Un dubbio poi s'affaccia: in Italia le tasse sono diverse perché le Regioni possono diversificare gli importi, per esempio, dell'IPT e delle trascrizioni: come faranno le Case a comunicare un unico prezzo valido per l'intero territorio italiano?

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