
I pedoni investiti da un'auto possono essere corresponsabili o totalmente responsabili del sinistro in caso di condotta anomala o estremamente imprudente. Vediamo alcuni casi passati in giudicato.
Spesso si tende a credere che nel caso di pedoni investiti da un’auto la responsabilità ricada sempre sul conducente della vettura. Del resto tra un mezzo a motore e un pedone è quest’ultimo la parte debole, quindi è normale che sia più tutelato. E anche la legge, attraverso l’art. 2054 del Codice Civile, ricorda che “il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
PEDONI INVESTITI: CONCORSO DI COLPA E COLPA ESCLUSIVA
Eppure il pedone non ha sempre ragione. Ne ha parlato un articolo del Sole 24 Ore a firma di Marisa Marraffino, spiegando che l’orientamento più recente della giurisprudenza (lo dimostrano numerose sentenze) è quello di una maggiore severità verso i pedoni che con il loro comportamento anomalo o imprevedibile concorrono, in tutto o in parte, a determinare l’impatto con la vettura. Magari perché distratti dall’uso dello smartphone e perché hanno attraversato la strada lontani dalle strisce pedonali.
PEDONI INVESTITI: SENTENZE A LORO SFAVORE
Se n’è accorta per esempio una donna di Trieste che era stata investita da un’auto e pretendeva il risarcimento per il danno subito. Ma il Tribunale della città giuliana ha ribaltato il tavolo (sentenza n. 380 del 7/6/2019) attribuendo alla donna l’80% della responsabilità del sinistro. Questo perché al momento della collisione stava attraversando la strada senza guardare in quanto intenta a parlare al cellulare, in totale disprezzo delle normali regole di prudenza. Ed è andata male anche a due pedoni investiti nelle vicinanze di un’area di servizio presso Ferrara. La Corte d’appello di Milano (sentenza n. 2547 dell’11/6/2019) gli addebitato addirittura la responsabilità esclusiva dell’impatto, essendo stati colpiti mentre attraversavano la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza, sottostimando completamente il rischio dell’attraversamento.
ALTRI CASI DI PEDONI INVESTITI RESPONSABILI DELLA COLLISIONE
Altri casi di pedoni investiti che sono ritenuti corresponsabili, o totalmente responsabili, del sinistro si verificano quando il pedone sopraggiunge all’improvviso e fuori dalle strisce. O, peggio ancora, quando attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. In quest’ultimo caso, infatti, i giudici del Tribunale di Ravenna (sentenza n. 464 dell’11/5/2017) hanno riconosciuto l’impossibilità dell’automobilista di evitare l’impatto. E, curiosamente, c’è responsabilità del pedone pure se viene investito dopo essersi lanciato in mezzo alla carreggiata per inseguire il proprio cane sfuggito al guinzaglio, come da sentenza del Tribunale di Roma n. 18.769 del 3/10/2018 che ha scagionato l’uomo che l’ha investito.
IL CODICE DELLA STRADA SUL COMPORTAMENTO DEI PEDONI
Ricordiamo infine che il comportamento dei pedoni è regolato dall’art. 190 del Codice della Strada. In particolare il comma 2 specifica che “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. E il comma 10 avverte che “chiunque viola le disposizioni del presente articolo (190, ndr) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99”.