Mancano le verifiche sull'etilometro: alcoltest annullato

Mancano le verifiche sull'etilometro: alcoltest annullato Interessante pronuncia del Tribunale di Treviso

Interessante pronuncia del Tribunale di Treviso, la perizia evidenzia irregolarità nell'etilometro e l'imputato viene assolto

28 Luglio 2015 - 09:07

Una sentenza depositata il 13.7.2015 dal Tribunale di Treviso apre la strada a un nuovo filone di contestazioni utilizzabili dagli automobilisti fermati alla guida in stato di ebbrezza. Si tratta della sent. n. 861/15, Giudice Dr. Bianco, che ha assolto un imputato di guida in stato di ebbrezza media (1.26 g/l), per anomalie nei controlli e nel funzionamento dell'etilometro modello SERES 679E. La perizia disposta dal Giudice ha evidenziato numerosi aspetti di criticità inerenti le verifiche di funzionamento,la manutenzione, e lo stesso effettivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nel controllo sull'imputato, alcuni dei quali hanno convinto il Giudice ad assolvere l'automobilista.

CADUTO NELLE MAGLIE DI UN CONTROLLO DI ROUTINE – L'automobilista protagonista di questa vicenda, nonostante il lieto epilogo, non può dirsi fortunato. Non è stato infatti sottoposto a controlli per aver causato un incidente stradale, come spesso accade, bensì è stato intercettato dalla rete di controlli dispiegati sulle strade in un sabato notte dell'estate del 2012. Le rilevazioni dell'alcolemia lo classificavano nello scaglione medio, che va da 0.8 a 1.5 g/l, registrando un livello di alcol pari a 1.18 e 1.26 g/l. Inevitabile il processo penale, che scatta com'è noto oltre gli 0.8 g/l rilevati (art. 186, co2, lett. b, C.d.S.), che però ha seguito un iter insolito e ha portato a un esito inaspettatamente favorevole all'imputato.

LE VERIFICHE PERIODICHE E IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' – L'argomento che emerge dalla perizia disposta sull'etilometro, che segna il destino del processo, è quello della mancanza di regolarità nelle verifiche periodiche effettuate sull'apparecchio. In sede di omologazione infatti, era stata prevista una verifica annuale del regolare funzionamento del SERES 679E, ma in realtà il macchinario era stato sottoposto a verifica con ritardi continui, anche pluriennali. Come sottolineato nelle motivazioni della sentenza, il regolamento di esecuzione del C.d.S., all'art. 379, rinvia al D.M. 196/90, che all'art. 8, impone la predeterminazione dell'intervallo di tempo che “deve separare due operazioni di manutenzione”. Per il Tribunale di Treviso tale espressione pone evidentemente un “principio di continuità” dei controlli, che comporta l'irregolarità della verifica tardiva. A tale irregolarità consegue l'obbligo di effettuare una verifica più completa e approfondita, detta “primitiva”, di collaudo, per ripristinare la conformità dell'apparecchio, qualora sia stato oltrepassato il termine previsto tra un “tagliando” e l'altro. Come se non bastasse, nel caso della sentenza in commento, la prima verifica effettuata dopo la rilevazione fatta sulla persona dell'imputato aveva dato esito negativo, e dunque non si poteva escludere che tale anomalia fosse presente al momento della predetta rilevazione.

NON SI TRATTA DI SCAPPATOIE, QUI SONO IN GIOCO I NOSTRI DIRITTI – Quando si discute di guida in stato di ebbrezza non è raro trovare posizioni estremamente severe, tanto nel cittadino comune, quanto nell'addetto ai lavori, che sia un membro delle forze dell'ordine, o anche un avvocato. I casi clamorosi di pirateria stradale, così spesso accompagnata alla guida in stato di ebbrezza, amplificano la disapprovazione collettiva per comportamenti effettivamente odiosi, distogliendo però l'attenzione dal fatto che quando si incide pesantemente sulla sfera privata, bisogna avere cura anche della presunzione di innocenza e dei diritti degli imputati. Non si può non rilevare che dalle macchine che misurano l'alcolemia pende il destino dell'automobilista sottoposto a controllo: un errore nella rilevazione può comportare una condanna penale, la perdita della propria auto e della patente, e chissà magari del proprio lavoro se la patente è necessaria a svolgerlo. Nessuna indulgenza, per carità. Ma bisogna pretendere che non ci sia nessuna approssimazione, nessuna superficialità nelle procedure di controllo. A maggior ragione se a decidere è una macchina, con la conseguente tensione a delegare ad essa ogni responsabilità. La battaglia dei legali sulle anomalie degli etilometri, come già quella annosa sulle anomalie degli autovelox, non deve essere vista come una semplice ricerca della scappatoia, perché è grazie a questa battaglia che i diritti di tutti gli automobilisti potranno essere garantiti.

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