Investimento notturno, la Cassazione condanna il pedone Nessun risarcimento ai congiunti di un pedone vittima di un investimento notturno: la Cassazione gli ha addossato la totale responsabilità del sinistro. Ecco perché.

Investimento notturno, la Cassazione condanna il pedone

Nessun risarcimento ai congiunti di un pedone vittima di un investimento notturno: la Cassazione gli ha addossato la totale responsabilità del sinistro. Ecco perché.

11 Ottobre 2019 - 09:10

Il pedone è di sicuro il soggetto più vulnerabile della strada ma non ha sempre ragione. Seguendo un orientamento già affermato in precedenza con numerose altre sentenze, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei familiari di un donna che era rimasta vittima di un investimento notturno, addossandole la totale responsabilità del sinistro e negando di conseguenza qualsivoglia risarcimento. Gli Ermellini hanno infatti scagionato il conducente dell’auto, riconoscendo che la condotta imprudente e imprevedibile della defunta debba ritenersi l’unica causa dell’incidente.

INVESTIMENTO NOTTURNO, PEDONE CONDANNATO: IL CASO IN ESAME

In verità la Cassazione, con la sentenza n. 25027/2019, non ha fatto altro che confermare quanto sentenziato dal Giudice di Pace e dalla Corte d’Appello nei precedenti gradi di giudizio. Entrambi, come ricorda il portale giuridico studiocataldi.it, si erano già espressi sfavorevolmente dinanzi alle richieste dei congiunti della vittima, investita da un’auto mentre attraversava a piedi una strada extraurbana durante le ore notturne. Più specificatamente, la Corte d’Appello aveva rilevato che la donna aveva attraversato una strada a scorrimento veloce “in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale (vista la presenza al centro della carreggiata di uno spartitraffico con siepe, ndr), senza usare la massima prudenza e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva”. Circostanza che di fatto escludeva una presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall’art 2054 c.c.

Investimento notturno

PEDONE INVESTITO PER CONDOTTA IMPRUDENTE: NESSUN RISARCIMENTO

Chiamata a pronunciarsi dopo il ricorso delle parti civili, la Corte di Cassazione ha dato definitivamente torto ai parenti della vittima, ribadendo un concetto fondamentale: il pedone che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali (e nel caso in oggetto non era neppure così), immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo. Di conseguenza “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento. Situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”.

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