Gli insulti alla guida causati da diverbi tra automobilisti sono molto frequenti. Ma quali sanzioni sono previste per i conducenti rissosi?
Gli insulti alla guida tra gli automobilisti esistono dall’invenzione del motore a scoppio e si sono ovviamente moltiplicati nei decenni successivi con l’intensificarsi del traffico veicolare. Ci sono tanti motivi che spingono a inveire contro gli altri conducenti, dal mancato rispetto di una precedenza a un sorpasso azzardato, ma alla base c’è sempre la maleducazione di chi preferisce ricorrere con troppa facilità al turpiloquio e alla gestualità triviale, probabilmente perché così abituato in tutti gli ambiti della vita, non sapendo gestire altrimenti situazioni che richiederebbero invece calma e lucidità. In questa occasione, comunque, più che analizzare la psicologia dei guidatori ci interessa conoscere gli effetti giuridici degli insulti alla guida e le sanzioni che rischiano gli automobilisti ‘rissosi’.
INSULTI ALLA GUIDA: NON C’È PIÙ IL REATO DI INGIURIA
Fino a pochi anni fa gli insulti alla guida potevano teoricamente condurre al carcere. L’art. 594 c.p. prefigurava infatti il reato di ‘ingiuria’, che ricorreva quando qualcuno offendeva l’onore o il decoro di una persona presente. Per questo reato era prevista la reclusione fino a 6 mesi e una multa fino a 516 euro, ma le pene potevano anche aumentare in presenza di aggravanti (p.es. in caso di offesa rivolta davanti a più persone). Ma il ‘pacchetto depenalizzazioni’ approvato con il d.lgs. n. 7 del 15/1/2016 ha abrogato il reato di ingiuria, depenalizzandolo a illecito civile. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un soggetto sia vittima di una condotta che integra gli estremi dell’ingiuria (come può essere un insulto ricevuto da un altro conducente durante una diverbio), non può più rivolgersi al giudice penale ma può solo chiedere, in sede civile, il risarcimento del danno.
INSULTI AL VOLANTE: SANZIONI PREVISTE
Alla luce di ciò vediamo quali sanzioni sono previste per gli insulti al volante. L’art. 4 del già citato d.lgs. 7/2016 dispone che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000 chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. Lo stesso articolo precisa però che “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile a uno o a entrambi gli offensori”, e inoltre “non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. Ricapitolando: chi insulta alla guida rischia una sanzione da 100 a 8.000 euro, tuttavia può non esserci illecito se gli insulti sono reciproci o se sono frutto di una reazione d’ira giustificata dall’atteggiamento altrui.
E SE DAGLI INSULTI SI PASSA ALLE MINACCE?
Non è raro che in un’accesa discussione tra automobilisti si passi dagli insulti alle minacce. Un reato, quest’ultimo, che a differenza dell’ingiuria è ancora pienamente previsto dal Codice Penale (art. 612: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 [commessa p.es. nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con armi, da persona travisata, da più persone riunite, o con scritto anonimo, ndr], la pena è della reclusione fino a un anno”). Ciò nonostante, in base ai dettami della giurisprudenza, è difficile che in una lite verbale tra guidatori possa configurarsi il reato di minaccia, dato che in questi casi le intimidazioni restano quasi sempre su un piano del tutto generico senza riferimenti espliciti, chiari e inequivocabili a un male ingiusto, come richiede invece la normativa.