Incidente senza assicurazione: il Fondo di Garanzia ha 10 anni per rivalersi

La Cassazione facilita il F.G.V.S. nell'azione di rivalsa contro chi ha causato danni alla guida senza essere assicurato: prescrizione in dieci anni
La Suprema Corte si è occupata in questi giorni dell'azione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contro i responsabili degli incidenti privi di assicurazione per il recupero di quanto sborsato al posto loro. La sentenza n. 903 del 17.1.2017, ha confermato un indirizzo giurisprudenziale che allunga a dieci anni la prescrizione dell'azione del Fondo contro l'automobilista non assicurato che abbia causato un incidente stradale. Come tutti sanno, quando un veicolo non assicurato causa un incidente, il Fondo copre i danni sia materiali che fisici. Poi ha ovviamente il diritto di agire contro il responsabile. La questione trattata in sentenza è: per quanto tempo? E' noto che i diritti risarcitori derivanti da incidente stradale si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2947 c.c.; ma bisogna stabilire se tale termine valga anche quando il titolare del diritto non è più il danneggiato in un incidente, ma il Fondo di Garanzia. La Corte, pur prendendo atto di un solido indirizzo giurisprudenziale che considerava l'azione del F.G.V.S. identica a quella del danneggiato, con prescrizione biennale, specifica che essa è invece un'azione autonoma, derivante dalla legge, come tale avente prescrizione ordinaria in dieci anni.
AL RESPONSABILE VA BENE SOLO IN PRIMO GRADO Un ciclomotore non assicurato aveva causato un incidente stradale e il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada aveva dovuto risarcire il danneggiato. Qualche anno dopo, aveva agito contro il responsabile, ottenendo un decreto ingiuntivo dello stesso importo del risarcimento. Il responsabile dell'incidente aveva quindi impugnato il decreto ingiuntivo del giudice, eccependo che il Fondo aveva agito tardi e il suo diritto a rivalersi si era prescritto, essendo trascorsi più di due anni dal fatto. In effetti il diritto al risarcimento del danno da incidente si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c.. Ma in appello le cose si ribaltano. La Corte territoriale afferma infatti che non era applicabile la prescrizione biennale al caso di specie, sulla base di due considerazioni: 1) c'era una sentenza penale passata in giudicato, quindi si deve applicare la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c.; 2) il Fondo di Garanzia aveva interrotto la prescrizione con richieste periodiche. Al responsabile dell'incidente la sconfitta in appello non va giù, quindi porta la vicenda in Cassazione. Ma perderà ancora.
SE IL FONDO AGISCE IN RIVALSA, E' AZIONE AUTONOMA Gli Ermellini confermano la sentenza della Corte d'Appello, ma non esattamente sugli stessi presupposti di quella. Innanzitutto, la sentenza riporta l'indirizzo giurisprudenziale contrario, arrivato fino al 2006, che inquadrava l'azione di recupero del Fondo come “surroga legale”, ovvero il Fondo sarebbe surrogato nella stessa posizione del danneggiato, dunque con stessi diritti e stessa prescrizione. Ma dopo aver ricordato tale indirizzo, gli Ermellini ne decretano il superamento, sulla base della considerazione che l'azione accordata al FGVS, quando paga un danneggiato per conto di un non assicurato, è un'azione autonoma, su base legale, derivante dall'art. 29 della L. 990/69 (oggi art. 292 cod. ass. priv.). Tale impostazione è a conferma di un più recente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 15303/13).
IL FONDO E I NON ASSICURATI: GLI INTERESSI IN GIOCO E' vero che la questione trattata in questa sentenza è molto tecnica, da addetti ai lavori, e dunque può nascondere le conseguenze e gli interessi che si muovono dietro alla decisione. Ma a ben guardare, anche il profano può trarre le sue conclusioni se considera che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, da questa sentenza, può senz'altro trarre benefici economici, avendo più tempo per il recupero degli esborsi. Il Fondo è espressione di quella funzione sociale che il sistema assicurativo deve svolgere, unitamente alla sua propria funzione economica, ma ha storici problemi di bilancio (SicurAUTO.it se n'era occupato in questo articolo qualche anno fa). Assicurare ai danneggiati da veicoli non coperti dalla rc auto un risarcimento, permette ai danneggiati senza colpa di annullare il rischio di rimanere privi di ristoro. Ciò accade nella quasi totalità dei casi (si pensi ai veicoli ignoti, in quel caso i danni materiali non sono risarciti dal Fondo). Dunque questa sentenza, rafforzando il Fondo, rafforza la sua funzione sociale, e va nella direzione di combattere la piaga della mancata assicurazione dei veicoli, che in Italia è storicamente molto grave (per un approfondimento leggi questo articolo), anche se molte mosse sono state fatte in questi anni per fronteggiare il problema.