Il meccanico può trattenere l'auto se non viene pagato?

Il meccanico può trattenere l'auto se non viene pagato? La Cassazione ha ribadito che se l'autoriparatore non viene pagato e l'officina trattiene l'auto del cliente non si commette reato

La Cassazione ha ribadito che se l'autoriparatore non viene pagato e l'officina trattiene l'auto del cliente non si commette reato

25 Gennaio 2018 - 11:01

Sul cosiddetto “diritto di ritenzione” dell'autoriparatore che non viene pagato e non vuole restituire il veicolo al cliente, si sono spesi fiumi di parole e di sentenze. Ora però comincia a delinearsi un quadro abbastanza chiaro. La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II penale, n.48251 del 15 novembre 2016, ha infatti ribadito un principio, che fornisce un indirizzo per tutti gli operatori del settore. In sostanza, se l'autoriparatore si trattiene semplicemente il veicolo, non c'è reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., ma solo illecito civile, eventualmente accertabile davanti al giudice civile insomma, a meno che l'artigiano non compia atti idonei a configurare un'attitudine “da proprietario”, come ad esempio noleggiare o cercare di vendere il veicolo.

VEICOLO TRATTENUTO E CONDANNA IN PRIMO E IN SECONDO GRADO La vicenda traeva origine da un caso in cui due autoriparatori erano stati condannati sia dal Tribunale di Teramo che dalla Corte d'Appello dell'Aquila perchè avevano rifiutato di restituire due veicoli detenuti in custodia, a un loro debitore, in ragione del mancato pagamento del corrispettivo, presumibilmente per lavori di riparazione (la sentenza non lo precisa). I due non si arrendono e propongono ricorso per Cassazione, sulla scorta del fatto che i ricorrenti hanno agito nell'esercizio di un diritto, il c.d. “diritto di ritenzione”.

DIRITTO DI RITENZIONE E APPROPRIAZIONE INDEBITA La Corte inizia il suo ragionamento chiarendo che chi trattiene un bene che detiene in forza di un rapporto obbligatorio (ad esempio il meccanico in possesso del veicolo che ha riparato), ha il diritto di ritenzione, in forza degli artt. 2756 comma 3 e 2761 c.c., che consentono al creditore depositario di un bene di trattenerlo. Dunque è corretto dire che “non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest'ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà” (Cass. 17295 del 23/03/2011). Quindi, il meccanico che si trattenga il veicolo per il mancato pagamento, senza disporre di esso come se ne fosse il proprietario, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p.. Per questo, i due ricorrenti, che avevano chiaramente dichiarato di voler esercitare il diritto di ritenzione e non altre facoltà tipiche del proprietario, sono stati prosciolti dagli ermellini perchè il fatto non sussiste.

COMUNQUE IL DIRITTO DI RITENZIONE RESTA SU UN TERRENO SCIVOLOSO Per quanto questa sentenza sia ben scritta e consenta agli operatori di settore di avere un'interpretazione chiara delle norme, sarebbe un errore considerare risolto il problema, che probabilmente si pongono molti autoriparatori, sulla possibilità di trattenere l'auto riparata finchè il cliente non abbia pagato. Sarebbe infatti un errore pensare che seguire la predetta modalità sia esente da rischi. Qualora il cliente danneggiato si rivolga alle autorità, è ancora possibile subire un processo penale e, non può escludersi, anche una condanna. Le sentenze della Cassazione pesano infatti, ma non sono vincolanti per i giudici, che potrebbero sposare altre teorie. Naturalmente, questa pronuncia, che si richiama ad altre precedenti, resta comunque un validissimo strumento di difesa per gli artigiani che si siano trovati querelati per aver trattenuto l'auto del cliente moroso.

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