
Attenzione ai varchi di ingresso delle Ztl: la multa per aver oltrepassato un'area chiusa al traffico è illegittima in caso di segnaletica non idonea.
Avete varcato gli accessi off limits di una Ztl? La multa che vi spetterebbe di diritto potrebbe rivelarsi illegittima se la segnaletica posta all’ingresso dell’area risultasse poco visibile o non idonea. Lo ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, rifacendosi ai dettami dell’art. 79 del regolamento d’attuazione del Codice della Strada concernente la visibilità dei segnali stradali.
IL CASO DEI SEGNALI ZTL POCO VISIBILI
Come si legge sul portale giuridico studiocataldi.it, l’organo di giustizia pugliese ha deliberato sulla vicenda di un automobilista brindisino che aveva ricevuto più di 80 verbali per aver transitato, con cadenza giornaliera per circa due mesi, in una zona a traffico limitato della sua città. Appellandosi al Giudice di Pace, l’automobilista super-multato aveva però lamentato l’inidoneità delle caratteristiche dei cartelli stradali posti in prossimità dei varchi Ztl. E alla fine ha avuto ragione, visto che le sanzioni sono state tutte annullate.
ZTL: MULTA NON VALIDA SE SEGNALETICA NON IDONEA
Per il giudice, infatti, “non si può attribuire la responsabilità di un’infrazione se non si dimostra la colpa del conducente”. E nel caso specifico tale colpa è da ritenersi esclusa, poiché il guidatore non si sarebbe accorto della segnaletica in quanto non conforme alle prescrizioni di legge. La normativa prevede infatti che la segnaletica stradale deve sempre essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento. E che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità della multa. Per esempio, nella vicenda in questione i cartelli verticali posti all’ingresso della Ztl di Brindisi sono apparsi sottodimensionati, avendo grandezza di 55×55 cm anziché 75×125 o 75×75 cm, risultando quindi poco visibili, specie di sera.
LA SEGNALETICA VERTICALE DEVE RISPETTARE DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO
Ma non solo. La segnaletica in esame è apparsa anche ‘diversamente rifrangente’, contravvenendo le prescrizioni del CdS secondo cui “sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro”. Quindi, e qui viene il bello, è stato in realtà il Comune di Brindisi a incorrere in una violazione del già citato art. 79, che tra le altre cose regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione. In particolare il Comune ha disatteso la norma che prevede, nel caso di segnale di ingresso in Ztl, uno spazio minimo di avvistamento del cartello di almeno 80 metri affinché sia percepibile dall’automobilista sia di notte che di giorno. In altre parole, i cartelli non solo erano piccoli e inidonei ma pure posizionati male. Tutte circostanze che hanno portato alla cancellazione delle sanzioni.