Si può parcheggiare davanti a un cancello? Si può parcheggiare davanti a un cancello d'ingresso anche se non c'è il passo carrabile? Ecco come si esprime a proposito la giurisprudenza

Si può parcheggiare davanti a un cancello?

Si può parcheggiare davanti a un cancello d'ingresso anche se non c'è il passo carrabile? Ecco come si esprime a proposito la giurisprudenza

30 Settembre 2020 - 04:09

Secondo l’articolo 158 comma 2 lettera a del Codice della Strada, la sosta di un veicolo è vietata allo sbocco dei passi carrabili, pena una multa da 25 a 100 euro per le moto e da 42 a 173 euro per i restanti veicoli, più la rimozione forzata col carro attrezzi. Ma si può, invece, parcheggiare davanti a un cancello d’ingresso, per esempio di un’abitazione o di un garage privato, non contrassegnato da alcun passo carrabile?

SI PUÒ PARCHEGGIARE DAVANTI A UN CANCELLO SENZA PASSO CARRABILE?

La risposta è sì. Senza un esplicito segnale di divieto di sosta, con apposito cartello regolarmente rilasciato dal Comune, non ci sono motivi ostativi al permesso di parcheggiare davanti a un cancello. Né possono avere alcun valore eventuali passi carrabili ‘fai da te’, scritti a mano oppure acquistati presso tabaccai o cartolibrerie, dato che valgono solo quelli ottenuti direttamente dall’ente titolare del relativo potere autorizzativo. Anzi chi espone cartelli non regolari rischia una forte multa. Allo stesso tempo è possibile parcheggiare davanti a un cancello senza passo carrabile anche se il proprietario ha ottenuto l’autorizzazione ma ha dimenticato di apporre il cartello: in questa circostanza, infatti, l’automobilista che sosta dinanzi alla proprietà privata non è sanzionabile in quanto, senza segnale, non può essere a conoscenza del divieto.

PARCHEGGIARE DAVANTI A UN CANCELLO: SI CONFIGURA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA?

Tuttavia queste certezze sono state messe in discussione un paio di anni fa da una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40482/2018, che ha ritenuto configurato il reato di violenza privata, ai sensi dell’art. 610 c.p., nei confronti di una persona per aver impedito con la propria vettura l’accesso a una proprietà altrui. Molti, infatti, hanno equivocato la sentenza, ritenendo che riguardasse tutte le situazioni in cui qualcuno parcheggia un veicolo davanti a un cancello, impedendo o rendendo difficoltoso l’ingresso e l’uscita di altre vetture, a prescindere dalla presenza del passo carrabile (quindi anche senza). In realtà non è così , perché se non c’è il passo carrabile, ossia l’identificazione di uno sbocco privato su un’area di passaggio pubblico segnalato con apposito cartello che avvisa dell’impossibilità di parcheggiare, l’autorità non ha molti margini per intervenire.

Passo carrabile revoca

CANCELLO BLOCCATO DA UN VEICOLO: QUANDO PUÒ INTERVENIRE L’AUTORITÀ?

Quindi chi trova un’automobile parcheggiata davanti al cancello della propria abitazione impedendone il transito, e non ha il passo carrabile perché magari ne ha fatto richiesta ma è ancora in attesa di riceverlo, deve rassegnarsi a non poter entrare o uscire dalla sua proprietà per ore o addirittura per giorni fino al ritorno del possessore dell’auto? Il rischio c’è, tuttavia il proprietario dell’abitazione è legittimato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per far rimuovere l’autovettura, anche in assenza di passo carrabile, se il parcheggio dura per un periodo di tempo prolungato e gli impedisce l’accesso o l’uscita dal cancello d’ingresso. In questo caso, infatti, risulta violata la servitù di passaggio alla proprietà. La legge prevede che il proprietario debba aver garantito il diritto di accedere alla sua proprietà, pertanto se l’unico accesso è bloccato può rivolgersi all’autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto.

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