Passi col rosso? Multa nulla se dimostri che la telecamera non funziona bene

Passi col rosso? Multa nulla se dimostri che la telecamera non funziona bene Lo ha stabilito la Cassazione: chi passa con il rosso può non pagare la multa solo se dimostra un malfunzionamento della telecamera

Lo ha stabilito la Cassazione: chi passa con il rosso può non pagare la multa solo se dimostra un malfunzionamento della telecamera

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27 Marzo 2015 - 08:03

Ecco una situazione che potreste aver vissuto anche voi. Ritenete di aver attraversato un certo incrocio con semaforo verde; a distanza di qualche settimana vi viene recapitata una multa (sui 170 euro con spese di notifica e taglio di 6 punti-patente); fate ricorso basandovi su una tesi molto semplice: l'apparecchio con telecamera che vi ha fotografato non funziona bene, e il Comune deve dimostrare che quello strumento in realtà era idoneo a quell'utilizzo. Avete qualche possibilità di vincere? La sentenza 4255 del 23 ottobre 2014, depositata il 3 marzo 2015, della sesta sezione civile della Cassazione è chiara: no, il ricorso verrà respinto, perché il Comune non deve dare prova della validità della macchinetta che vi ha fotografato.

CHE COSA È SUCCESSO – Il Comune di Salussola (Biella) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Biella che aveva accolto l'appello dell'automobilista contro la sentenza del giudice di pace di Biella del 2008: in secondo grado, il verbale di contravvenzione per il mancato arresto nonostante il semaforo rosso, infrazione rilevata tramite “Vista Red”, era stato annullato. La Cassazione dà ragione al Comune, avendo l'ente provato con adeguata documentazione l'avvenuta omologazione e il rispetto delle regole tecniche in sede di installazione e funzionamento. Ed essendosi dimostrato in concreto e in dettaglio il rispetto delle prescrizioni, non risultando invece indicato alcun specifico malfunzionamento. In particolare era stato dimostrato con i fotogrammi prodotti il veicolo in prossimità dell'incrocio già con luce rossa, il superamento dell'incrocio, i relativi tempi e la targa del veicolo stesso. Nel caso in questione l'apparecchiatura automatica era stata predisposta per entrare in funzione dopo l'inizio del segnale rosso. Osserva poi il Comune che tutta la documentazione prodotta doveva ritenersi assistita da pubblica fede, almeno quanto agli accertamenti effettuati dal Comune (verbale di collaudo).

UNA CONFERMA DEL SOLITO ORIENTAMENTO – Su identiche questioni affrontate dalla Cassazione su ricorsi analoghi, “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso”. In effetti, il Codice della strada dà un grosso vantaggio ai Comuni in tema di multe automatiche, gravando su quegli enti pochi obblighi; per non parlare del fatto che la metà dei proventi delle multe dovrebbe essere investita in sicurezza stradale, ma il Codice non prescrive controlli da parte di organi esterni su come gli enti utilizzino quei soldi.

IN AUTOMATICO OK – Per la Cassazione, “i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenta degli agenti di polizia”. Alla fine, la sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. Una vittoria su tutta la linea per il Comune, e un monito agli automobilisti che intendano fare ricorso in primo e magari anche in secondo grado.

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