Incidente per sportello aperto: conseguenze e sanzioni Nel non raro caso di incidente per uno sportello aperto con disattenzione o negligenza

Incidente per sportello aperto: conseguenze e sanzioni

Nel non raro caso di incidente per uno sportello aperto con disattenzione o negligenza, sono previste conseguenze e sanzioni di vario tipo

8 Luglio 2020 - 04:07

Succede purtroppo non di rado: un incidente per colpa di uno sportello aperto, o lasciato aperto, con disattenzione o negligenza. Le conseguenze di un simile comportamento possono essere molto pesanti, fino a integrare, nei casi più estremi, il reato di lesioni o di omicidio stradale. Chi spalanca lo sportello dell’auto senza assicurasi se stiano sopraggiungendo persone o veicoli, o chi lo dimentica completamente aperto, rischia infatti di colpire e far cadere persone, ciclisti e motociclisti, o di urtare altre autovetture. Una dinamica che a certe velocità può rivelarsi fatale.

INCIDENTE CON SPORTELLO APERTO: CHI È RESPONSABILE

L’articolo 157 comma 7 del Codice della Strada si occupa in modo specifico dell’argomento disponendo che “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”, prevedendo una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro in caso di inosservanza. Il codice stradale pone dunque una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello dell’auto senza le dovute accortezze. Inoltre l’art. 2054 del Codice Civile stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso (ricordiamo che anche un’auto ferma o in sosta è ‘circolante’), e che il proprietario è responsabile in solido col conducente.

RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE CAUSATO DA SPORTELLO APERTO

Alla luce di ciò in caso di incidente per uno sportello aperto distrattamente, il conducente e il proprietario (se non sono la stessa persona) rispondono in solido dei danni eventualmente procurati tramite le rispettive compagnie assicurative. Discorso leggermente diverso se a commettere materialmente il fatto (cioè aprire la portiera) sia stato un passeggero dell’auto, altrimenti detto terzo trasportato: un’ordinanza di qualche anno fa della Corte di Cassazione ha stabilito infatti che non può mai esserci responsabilità esclusiva del trasportato, ma una sua responsabilità solidale rispetto a conducente e proprietario del veicolo su cui viaggiava. Nulla però esclude che questi ultimi possano rivalersi sul trasportato dimostrando come il suo comportamento abbia contribuito in tutto o n parte al verificarsi del sinistro.

incidente per sportello aperto

INCIDENTE PER PORTIERA APERTA: CONSEGUENZE PENALI

Fin qui abbiamo parlato di sanzioni amministrative e risarcimenti assicurativi. Ma, come accennavamo all’inizio, l’incauta apertura di uno sportello può produrre conseguenze anche penali se l’urto causa il grave ferimento o il decesso della persona colpita. L’art. 589-bis del Codice Penale (Omicidio stradale) dispone che “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”. Similmente per l’art. 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) “chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”. In entrambi i casi la violazione delle norme stradali si riferisce al già citato art. 157 CdS.

INCIDENTE PER SPORTELLO APERTO: È FATTA SALVA LA PROVA CONTRARIA

Comunque, è bene precisarlo, non è detto che in caso di incidente causato da uno sportello aperto la responsabilità sia per forza di un occupante del veicolo fermo (anche se nella maggior parte dei casi è così). La legge, infatti, fa sempre salva la prova contraria, ossia la possibilità di dimostrare che il sinistro sia avvenuto per colpa del veicolo che ha urtato la portiera. Ad esempio perché andava oltre i limiti di velocità, perché ha tentato un sorpasso a destra o perché era distratto dall’uso improprio del cellulare. L’onere della prova spetta però a chi ha aperto lo sportello.

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