Guida in stato di ebbrezza: l’auto in leasing non va confiscata Parlando di guida in stato di ebbrezza la prima informazione che ci viene alla mente è un numero

Guida in stato di ebbrezza: l’auto in leasing non va confiscata

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione sull'argomento guida in stato di ebbrezza: l'auto in leasing non va confiscata, scopriamo perché

27 Novembre 2019 - 12:11

Un’auto in leasing non può subire la confisca per guida in stato di ebbrezza. Può essere però applicato il raddoppio della sospensione della patente. È quanto emerso dalla sentenza n. 38579 della Corte di Cassazione depositata il 18/09/2019. Che non ha ravvisato gli estremi per applicare il riconosciuto principio di diritto secondo cui la ‘appartenenza’ del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri. Ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: QUANDO SI APPLICA IL RADDOPPIO DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sul caso di un uomo fermato per guida in stato di ebbrezza mentre era al volante di un’auto intestata a una società di leasing di cui è socio. Condannato dai giudici di merito (anche) alla pena della durata doppia della sospensione della patente (“Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata”, articolo 186 comma 2 lettera C del CdS), l’uomo era ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimità della sanzione accessoria, visto che l’auto era di proprietà di una società di leasing della quale egli stesso è socio. Di conseguenza la vettura era a tutti gli effetti anche sua. Mentre per il Codice della Strada, come abbiamo visto, il raddoppio della sanzione dev’essere applicato solo “se il veicolo appartiene a persona estranea al reato”.

Guida in stato di ebbrezza auto in leasing

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON UN’AUTO INTESTATA A UNA SOCIETÀ DI CUI SI È SOCI

Tuttavia, come riporta il portale giuridico Altalex, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, ha evidenziato alcuni aspetti molto importanti. La circostanza che il conducente sanzionato facesse abitualmente uso dell’auto della società di leasing anche per scopi personali, non toglie che l’intestazione della proprietà del veicolo fosse comunque in capo alla società e non all’uomo. Di conseguenza non può ritenersi sussistente il requisito costituito dall’effettivo e concreto dominio sulla cosa, tale da integrare l’elemento dell’appartenenza. Inoltre la nozione di ‘persona estranea al reato’ richiamata dall’art. 186 CdS implica che si tratti di un soggetto distinto dall’imputato, senza alcun ruolo nella vicenda illecita. Proprio come la società proprietaria del veicolo, che costituisce un soggetto non coincidente con l’imputato, anche se quest’ultimo è socio della stessa. E non gli si può dunque attribuire alcun ruolo nella commissione del reato.

RADDOPPIO DELLA SOSPENSIONE SÌ, CONFISCA DELL’AUTO NO

Allo stesso tempo non si è proceduto alla confisca dell’auto in leasing a tutela degli altri soci che sarebbero stati ingiustamente danneggiati. Sempre il pluricitato art. 186 CdS ricorda infatti che “è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. Curiosamente, quindi, se il conducente sanzionato fosse stato riconosciuto proprietario dell’auto della società, come sperava per vedersi cancellare la durata doppia della sospensione della patente, avrebbe subito la confisca del veicolo.

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