Il fermo amministrativo si può impugnare se c'è stato vizio di notifica

Il fermo amministrativo si può impugnare se c'è stato vizio di notifica La Cassazione ribadisce un principio già reso inattaccabile dalla Sezioni Unite. Se c'è vizio di notifica il fermo amministrativo è impugnabile

La Cassazione ribadisce un principio già reso inattaccabile dalla Sezioni Unite. Se c'è vizio di notifica il fermo amministrativo è impugnabile

28 Ottobre 2011 - 10:10

La Cassazione ribadisce un principio già reso inattaccabile dalla Sezioni Unite un anno fa (SS.UU. 11087/10): con la pronuncia n. 22088, del 25 ottobre 2011, i Giudici di legittimità chiariscono che se le sanzioni amministrative non arrivano al presunto trasgressore, quando arriva il preavviso di fermo amministrativo del veicolo, egli può contestarlo insieme alle multe di cui non era stato messo a conoscenza, nonostante i termini siano ampiamente decorsi.

E' UNA TUTELA DOVUTA – Se non fosse possibile contestare nel merito le sanzioni irrogate al momento della loro scoperta, che per taluni, per mancanza di notifica, avviene direttamente coi provvedimenti esecutivi, vi sarebbe un'evidente compressione dei diritti di difesa. Se il trasgressore non viene avvertito (con rituale notifica) che c'è un procedimento in corso, non può perdere il diritto di impugnare la sanzione contestata. Né si può pretendere che paghi la mora. Questo emergeva già chiaramente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 11087/10), che aveva autorevolmente affermato che il preavviso di fermo, se è il primo atto ricevuto dall'obbligato, fa sorgere in capo questo un legittimo interesse a verificare la legittimità sostanziale della pretesa. Ora viene ribadito dai Giudici di Piazza Cavour.

E' COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE – Ovvero il Giudice cui è attribuita la cognizione della controversia sul diritto sul quale si basa il preavviso di fermo. Nel caso di vizio di notifica, il preavviso di fermo non si impugna quindi davanti al Giudice Tributario ma va fatto ricorso al Giudice di Pace. Sempre sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, gli ermellini precisano che sia il rito, sia il Giudice, sono quelli relativi alla sanzione originaria, che nel caso di specie, non era stata notificata. Questo comporta che in luogo dei 5 giorni disponibili per impugnare un atto esecutivo come il preavviso di fermo, il ricorrente può impugnare fino al sessantesimo giorno dalla notifica. Con questa pronuncia la Suprema Corte corregge quanto sostenuto dal Giudice di Pace adito dal ricorrente in prima battuta, che aveva semplicemente riscontrato che erano scaduti i termini sia per impugnare le contravvenzioni, sia per impugnare il preavviso di fermo.

di Antonio Benevento

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