
Il decreto sull'Alcolock obbligatorio è finalmente pronto e diventerà operativo a breve. Scopriamo cosa prevede e cosa cambia per i guidatori
Le recenti modifiche al Codice della Strada hanno introdotto una nuova tipologia di sanzione accessoria per la guida in stato d’ebbrezza che consiste nell’obbligo di installare, a spese del trasgressore, un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Si tratta del cosiddetto alcolock obbligatorio, per la cui entrata in funzione si attendeva l’emanazione del necessario decreto attuativo da parte del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Adesso il decreto è pronto e contiene le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock, già presente in altre nazioni in Europa ma che per l’Italia rappresenta una novità.
CODICE DELLA STRADA 2025: LE NUOVE NORME SULL’ALCOLOCK
Il nuovo comma 9-ter dell’art. 186 del Codice della Strada prevede adesso che nei confronti del conducente condannato in via definitiva per i reati di guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l o di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, oltre a comminargli le sanzioni già previste dal codice, il Prefetto debba apporgli sulla patente i codici unionali 68 (Niente alcol) e 69 (Guida limitata ai veicoli dotati di dispositivo alcolock), rispettivamente per due o per tre anni a seconda che la condanna riguardi l’accertamento di un tasso alcolemico >0,8 – 1,5 g/l oppure >1,5 g/l, e a decorrere successivamente al periodo di sospensione della patente stessa.
L’articolo 125 comma 3-ter del CdS specifica che sono eventualmente soggetti all’applicazione dei codici unionali 68 e 69 sulla patente i titolari delle categorie internazionali M o N (trasporto di persone e trasporto di merci).
In pratica, i conducenti condannati per guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico >0,8 g/l o >1,5 g/l, una volta riottenuta la patente dopo il periodo di sospensione potranno guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore M o N solo se su questi veicoli sarà stato installato, a loro spese (circa 2.000 euro), e solo se funzionante un dispositivo alcolock che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore risulti superiore a zero. Significa che il veicolo del conducente su cui è installato l’alcolock, obbligherà chiunque vi salga e che debba guidarlo a soffiare nel dispositivo con esito ‘alcol zero’ per avviare il motore, compresi autobus e autocarri.
Questa limitazione resterà valida per due o per tre anni a secondo del valore di tasso alcolemico per cui è stata emessa la condanna. Ogni dispositivo dovrà essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
Il comma 3-quater dell’articolo 125 CdS e il comma 9-quater dell’art. 186 CdS stabiliscono le sanzioni per chi guida senza aver rispettato l’obbligo di installare l’alcolock e per chi circola con un dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.
COSA C’È NEL DECRETO ALCOLOCK
La normativa prevede che affinché le nuove disposizioni entrino in vigore, un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti debba determinare le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio dello stesso. Tale decreto, recante le “Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock“, è adesso disponibile, tuttavia per diventare pienamente operativo deve prima superare un iter burocratico che durerà ancora alcune settimane (vedi paragrafo successivo). Nell’attesa, elenchiamo i contenuti principali:
- Caratteristiche generali d’installazione del dispositivo alcolock
Il dispositivo alcolock può essere installato sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati o non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/2144 e per i quali il fabbricante dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436.
- Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali del dispositivo alcolock
Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 “etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni” e avere il marchio CE. L’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.
- Obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock
Il fabbricante deve fornire le istruzioni per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione del dispositivo; deve anche individuare gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi tra le officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica in Italia, comunicandoli al MIT.
Il fabbricante deve inoltre trasmettere al MIT – Direzione generale per la Motorizzazione il tipo di dispositivo alcolock, che risponde alla norma EN 50436, corredato della documentazione richiesta dal decreto stesso, nonché un fac-simile di un certificato di taratura e un elenco separato dei modelli di veicoli sui quali può essere installato l’alcolock.
- Obblighi di comunicazione
Il MIT – Direzione generale per la Motorizzazione deve pubblicare sul Portale dell’automobilista la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock.
- Installazione e disinstallazione dei dispositivi alcolock
Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio compresa l’applicazione di un sigillo che impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione. Tale sigillo deve distruggersi in caso di tentativo di manomissione utilizzando adesivi autodistruttivi.
Gli installatori forniscono, contestualmente alla dichiarazione d’installazione, il certificato di taratura del dispositivo alcolock, le istruzioni per l’uso e quelle per la manutenzione. Gli installatori sono responsabili anche dell’eventuale smontaggio del dispositivo nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante.
Importante: l’installazione e lo smontaggio del dispositivo alcolock non rientrano tra le operazioni tecniche soggette a visita e prova (collaudo) da parte degli uffici della Motorizzazione civile.
- Verifica del funzionamento corretto del dispositivo alcolock
In caso di controlli durante la guida, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione e il certificato di taratura con l’intervallo di taratura valido. Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Grazie ad ASAPS, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, è possibile visionare il testo integrale del decreto Alcolock.
COSA MANCA AFFINCHÉ IL DECRETO ALCOLOCK DIVENTI OPERATIVO
Dopo la stesura da parte del ministero, lo scorso 17 marzo 2025 il decreto Alcolock è stato inviato in consultazione all’Unione Europea fino al prossimo 18 giugno, nel rispetto della procedura (UE) 2015/1535 che mira a impedire la creazione di barriere nel mercato interno prima che vengano approvate. Una volta ottenuto l’ok dall’UE, il decreto sarà pronto per entrare in vigore, previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se tutto va bene questo potrebbe accadere già nel mese di luglio 2025, nel pieno della stagione estiva.