
Ascoltare l'autoradio ad alto volume, la Cassazione conferma: è reato e per accertarlo non servono denunce, basta la testimonianza di un agente
Siete tra coloro che amano ascoltare l’autoradio ad alto volume, ‘a palla’ come si dice in gergo? Se la risposta è sì state attenti a non esagerare con i decibel perché rischiate di commettere un reato. Lo ha confermato la Corte di Cassazione attraverso una recentissima sentenza, la n. 2685/2020, con cui tra l’altro ha chiarito che per accertare il reato di ‘disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone’ non servono necessariamente denunce o accertamenti tecnici, ma è sufficiente la testimonianza diretta di un operatore delle Forze dell’ordine.
AUTORADIO AD ALTO VOLUME: COSA PREVEDE IL CODICE PENALE
Per l’art. 659 del Codice Penale “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309,00 euro”. Alla luce di ciò il conducente di un’auto era stato chiamato a comparire davanti a un giudice per aver circolato in un’area urbana durante le ore serali con l’autoradio accesa, diffondendo musica a un volume molto alto e comunque superiore alla soglia delle normale tollerabilità. Dopo i primi gradi di giudizio che avevano dato esiti contrastanti, la vicenda è giunta in Cassazione che ha stabilito la colpevolezza del conducente.
AUTORADIO A PALLA: PER CONTESTARE IL REATO BASTA LA TESTIMONIANZA DI UN AGENTE
In particolare la Suprema Corte ha rigettato le motivazioni del giudice di merito che in primo grado aveva assolto l’uomo, precisando che in casi del genere per procedere con la contestazione del reato basta la deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro dell’autoradio, avendo rilevato di persona come i rumori prodotti dalla cassa acustica si sentissero già a debita distanza e fossero tali da far suonare persino gli allarmi delle altre vetture in sosta. Dal punto di vista giuridico non risulta quindi corretta la decisione del giudice di primo grado, che aveva negato la violazione dell’art. 659 c.p. facendo riferimento all’assenza di denunce per disturbo al riposo delle persone e alla mancanza di un qualsivoglia accertamento per verificare il superamento del limite di normale tollerabilità dell’emissione sonora.
AUTORADIO AD ALTO VOLUME: QUANDO DIVENTA REATO
Per la Cassazione, però, queste due azioni non sono necessarie. Infatti, per accertare l’effettivo disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante l’abuso di strumenti sonori, non serve che l’offesa raggiunga soggetti determinati (e che procedano quindi con la denuncia), ma è sufficiente la sua idoneità a disturbare un numero indeterminato di individui. Inoltre l’accertamento dell’idoneità delle emissioni sonore nel recare disturbo è una valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice, che pertanto non è obbligato a ricorrere ad accertamenti di tipo tecnico potendo fondare il proprio convincimento sulla base di dati fattuali (come la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria) suscettibili di giudizio e sintomatici dell’esistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante.