Assicurazione sospesa: cosa puoi e non puoi fare davvero
Cosa puoi fare o non puoi fare davvero quando l'assicurazione dell'auto è sospesa? Ecco la risposta in base alle recenti modifiche normative
Cosa puoi fare o non puoi fare davvero quando l'assicurazione dell'auto è sospesa? Ecco la risposta in base alle recenti modifiche normative
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 184/2023 in recepimento della nuova direttiva UE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sono cambiate molte cose in materia di RC auto (qui abbiamo elencato tutte le novità) e una di queste riguarda la sospensione della copertura assicurativa: non più opzione offerta dalle compagnie in base alle condizioni previste dal contratto ma pieno diritto dell’assicurato nei termini e nei modi previsti dalla legge. Alla luce di ciò, come funzione nel dettaglio l’assicurazione sospesa, come si attiva e cosa puoi o non puoi fare? Continua a leggere per tutte le risposte.
RC AUTO: LA NUOVA NORMATIVA CON L’OBBLIGO ANCHE PER I VEICOLI FERMI
Come è noto, il già citato d.lgs. 184/2023 tra le altre cose ha esteso l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h, nonché ai rimorchi e ai veicoli elettrici leggeri, quando sono utilizzati conformemente alla loro funzione di mezzo di trasporto, a prescindere dalle caratteristiche dei veicoli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Un cambiamento pertanto abbastanza severo rispetto alle norme precedenti, anche se attenuato da diverse deroghe. Una delle quali riguarda appunto la possibilità di richiedere volontariamente la sospensione dell’obbligo assicurativo qualora non si debba usare il veicolo per un periodo prolungato e prestabilito.
SOSPENSIONE ASSICURAZIONE AUTO: COSA È CAMBIATO
In particolare il nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 2, dispone che la deroga all’obbligo di assicurazione di un veicolo si applica anche quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dell’assicurato, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, sempre previa formale comunicazione alla compagnia di assicurazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all’annualità.
Per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all’annualità.
La sospensione dell’utilizzo del veicolo risulta attivata dal momento della registrazione nella banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La compagnia assicurativa ne dà tempestiva comunicazione all’assicurato.
Ricapitolando: il titolare di una polizza RC auto può richiedere alla propria compagnia di assicurazione di sospendere l’utilizzo del veicolo, ‘congelando’ di conseguenza la copertura assicurativa, comunicandolo mediante una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è necessario fornire una motivazione specifica. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, informando la compagnia entro 10 giorni dalla scadenza, ma non può superare complessivamente i 10 mesi rispetto all’annualità della polizza (per i veicoli d’epoca e storici la richiesta di proroga può essere inoltrata 5 giorni prima per un massimo di 11 mesi).
La sospensione deve ritenersi attiva solo quando viene registrata nell’apposita banca dati, con la compagnia che informa tempestivamente l’assicurato. La ripresa della copertura assicurativa avviene invece automaticamente al termine del periodo di sospensione.

ASSICURAZIONE SOSPESA: COSA SI PUÒ FARE DURANTE LO STOP DELLA RCA
Durante la sospensione dall’utilizzo (dove per utilizzo, secondo la nuova normativa, si intende l’uso conforme del veicolo alla sua funzione di mezzo atto allo spostamento e al trasporto), in caso di movimento e/o uso del veicolo ‘sospeso’ si è soggetti alle sanzioni dell’art. 193 comma 2 del CdS aumentate della metà, quindi multa minima di 1.299 euro (909,30 se pagata entro 5 giorni), sequestro amministrativo del veicolo e ritiro della carta di circolazione o del DU. Il trasgressore è comunque autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato.
Nell’ipotesi di sinistro, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa perché temporaneamente sospesa sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti e alle condizioni previste dalla specifica disciplina e con eventuale diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro e del proprietario del veicolo non assicurato.
Ultima questione, niente affatto banale: con la vecchia normativa i veicoli con assicurazione sospesa non potevano sostare su aree pubbliche o private aperte al pubblico (occorreva parcheggiarli per esempio in un box privato). Tuttavia l’equiparazione tra aree pubbliche e private previste dalla nuova disciplina ha richiesto ulteriori e urgenti chiarimenti su dove i veicoli con l’assicurazione sospesa possano essere parcheggiati in sicurezza, senza il pericolo di incorrere in sanzioni.
A questi dubbi ha risposto la circolare del Viminale dell’8 febbraio 2024, che in base alla sua interpretazione ammette la sosta su area pubblica di veicoli con assicurazione sospesa.
Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, secondo la suddetta circolare del ministero dell’Interno, chi sospende la RC auto può legittimamente parcheggiare l’auto in una strada aperta al pubblico (oppure privata) senza incorrere in sanzioni. Ovviamente resta sottinteso che durante il periodo di sospensione l’auto non può circolare per nessun motivo.
Tuttavia, ed è bene evidenziarlo, non tutta la dottrina concorda con la circolare, visto che sull’argomento si registrano diverse interpretazioni. Di conseguenza, stante la problematica che potrebbe verificarsi in caso di sinistro, alcuni comandi di Polizia locale potrebbero optare per la punibilità dei veicoli parcheggiati su suolo pubblico con assicurazione sospesa.
Per non correre rischi, si consiglia pertanto di NON parcheggiare l’auto con RCA sospesa su una strada pubblica. E se proprio fosse necessario farlo, di informarsi preventivamente presso la Polizia locale della propria città sull’interpretazione adottata in casi del genere.