Tasso alcolemico: 0,57 grammi non fanno una multa (forse)

Tasso alcolemico: 0,57 grammi non fanno una multa (forse) Sentenza che farà discutere

Sentenza che farà discutere, quella di un giudice di pace padovano che ha assolto un automobilista alticcio. Motivo: nel Codice della Strada i centesimi di litro (d'alcol nel sangue) non contano

27 Aprile 2011 - 07:04

Sentenza creativa (e, diciamolo, anche parecchio singolare) quella emessa da un giudice di pace di Padova che ha annullato la contravvenzione inflitta a un automobilista fermato dai Carabinieri il 4 dicembre scorso e sottoposto alla prova dell'etilometro. Lo strumento aveva rilevato un tasso alcolemico nel sangue di 0,57 g/litro, superiore al massimo consentito di 0,5 grammi, quindi la sanzione era arrivata implacabile: 500 euro di multa e sospensione della patente. Tuttavia, l'automobilista s'è rivolto a un giovane avvocato padovano, Federico Gallana, il quale, Codice alla mano, ha scovato il cavillo che ha permesso (per adesso) al suo cliente di farla franca nel ricorso.

GALEOTTO FU IL CENTESIMO – La tesi difensiva (il cui accoglimento, per ora, potrebbe suscitare in molti altri automobilisti il desiderio di tentare anch'essi un ricorso) è che il Codice della Strada, all'art. 186, comma 2a, stabilisce che “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)”. Appunto, 0,5 e 0,8 grammi, e non 0,50 e 0,80. Insomma, la legge è precisa sui decimi di litro, ma non dice nulla riguardo ai centesimi. Quindi, ha sostenuto l'avvocato Gallana, «se il legislatore avesse inteso ricomprendere nella fattispecie vietata anche tutte quelle condotte riconducibili a un accertamento del tasso alcolemico compreso tra lo 0,51 e lo 0,59, l'avrebbe specificato, scrivendo 0,50. Ma poiché non l'ha fatto, la prima condotta punibile è quella relativa a un tasso di 0,6 grammi/litro.

EQUIVOCO? IMPOSSIBILE – «Il ragionamento giuridico è inattaccabile – tiene a precisare Gallano – non essendo verosimile che il legislatore non abbia pensato all'equivoco che si poteva generare limitando il campo di applicazione del divieto a 0,5 ed essendo altrettanto pacifico che bastava poco, se lo si voleva e se l'intenzione era quella di eliminare qualsiasi dubbio in origine, per sostituire il limite invalicabile di 0,5 con uno più preciso di 0,50. Ne deriva che guidare con un tasso di 0,57 grammi/litro non è espressamente previsto come condotta vietata. E in ogni caso, anche ammettendo una svista del legislatore, questa non può ricadere sull'ignaro e incolpevole cittadino».

TESI DA ACCOGLIERE – Il giudice di pace Valeria Raudino ha accettato la tesi difensiva. «Il ricorso è fondato e va accolto – ha scritto nelle motivazioni della sentenza – perché il legislatore ha indicato tassativamente le fasce di tasso alcolemico che implicano lo stato di ebbrezza e i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi, e non anche ai centesimi di litro. Perciò, si deve ritenere che i centesimi non abbiano rilievo e che pertanto, nella fattispecie in esame, poiché nessuna delle due misurazioni fatte raggiungeva il valore riferito alla condotta punibile di 0,6 grammi per litro, il fatto non doveva essere qualificato».

È LEGGE, NON ARITMETICA – Chi ha sempre imparato, fin dalle scuole elementari, che gli zeri dopo la virgola non contano nulla dovrà ricredersi: per lo strampalato Giudice di Pace contano eccome e, in questo caso, quello “zero” che manca dal Codice ha fatto la differenza. Però se la Prefettura (come speriamo) farà ricorso tutto verrà smontato: infatti una sentenza della Corte di Cassazione, la n° 12904 del 6 aprile 2010 ha ribadito che il superamento del limite anche di un solo centesimo fa scattare le sanzioni. Chissà se l'avvocato dell'automobilista e il Giudice che l'ha assolto la conoscevano… probabilmente no.

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1 Commento

Andrea
17:50, 27 Aprile 2011

basterebbe sostituire, nel testo della legge, “pari o superiore a 0,5 g/L” al posto di “superiore a 0,5 g/L”.Comunque la sentenza, secondo me, sarebbe stata coerente alla legge solo se la rilevazione fosse stata fino a 0,54 g/L. A partire da 0,55 si arrotonda a 0,6.

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