Il gestore risponde per i danni causati da “ruota vagante” in autostrada

Il gestore risponde per i danni causati da “ruota vagante” in autostrada Il gestore della rete autostradale condannato per i danni causati da una ruota di TIR: deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno

Il gestore della rete autostradale condannato per i danni causati da una ruota di TIR: deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno

31 Gennaio 2013 - 11:01

La Corte di Cassazione, III sez. civile, con sentenza depositata il 15 gennaio 2013, n.783, ribalta il verdetto “assolutorio” ottenuto dal gestore delle autostrade in sede di appello. I Giudici di Piazza Cavour, dando per provata la presenza di uno pneumatico con cerchio, appartenuto ad autoarticolato, sulla sede stradale, rimprovera alla società di non aver dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare i danni.

CIRCOSTANZE POCO CHIARE – Se in sede di appello la società che gestisce la rete autostradale l'aveva fatta franca, è stato anche per la mancanza di precisi riscontri sui fatti che hanno generato il verificarsi dell'incidente. In particolare era risultato ambiguo che i due conducenti coinvolti nel sinistro, che percorrevano due corsie di senso opposto, avessero dichiarato di aver urtato contro il medesimo copertone vagante. Inoltre, la Polizia Stradale, al suo arrivo, ha trovato l'ostacolo messo in sicurezza al di là del new jersey (le paratie tipiche dell'autostrada, alternative al guard rail). Ancora, un dipendente della società che gestisce le autostrade, ha dichiarato che in seguito a una segnalazione avvenuta alle ore 14, l'ostacolo è stato prontamente rimosso. Infine, nessuna segnalazione ulteriore risultava essere inviata sulla presenza dell'ostacolo. Eppure i due conducenti, uno di un'auto e l'altro di un autoarticolato, assicuravano di aver sbattutto contro lo stesso pneumatico vagante.

IL GESTORE E' “CUSTODE”: DEVE PROVARE LA SUA DILIGENZA – In questa sede gli Ermellini sono molto espliciti nel richiamare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., sulla responsabilità da custodia, che impone al custode di provare in caso di danno, che questo si sia verificato per caso fortuito o comunque di aver adottato tutte le cautele necessarie, secondo diligenza, perchè esso fosse evitato. Se l'onere della prova viene ribaltato, come nel caso di applicazione dell'art. 2051 c.c., allora sarà il custode a doversi “discolpare” e non il danneggiato a dover provare la colpa. Secondo questo ragionamento, la Suprema Corte, dopo aver censurato le argomentazioni della Corte d'Appello laddove evidenziavano la lacunosità della ricostruzione fatta dai conducenti, punta il dito verso il gestore, che non ha provato in modo univoco e preciso come e quando avrebbe rimosso l'ostacolo che era stato per qualche tempo sulla carreggiata; anzi su entrambe le carreggiate, non essendo affatto impossibile, secondo gli Ermellini, che per gli spostamenti d'aria la ruota avesse attraversato entrambi i sensi di marcia. Gli ermellini rinfrescano così un indirizzo molto severo verso i custodi di beni destinati a vaste utenze, che pone su di loro una responsabilità che alcuni definiscono “oggettiva”, ovvero presunta, dalla quale sono loro a doversi discolpare.

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