Cartella esattoriale da multa: sollecito di pagamento? Ok al ricorso

Cartella esattoriale da multa: sollecito di pagamento? Ok al ricorso Chi riceve un invito informale al pagamento di alcune cartelle esattoriali può fare ricorso

Chi riceve un invito informale al pagamento di alcune cartelle esattoriali può fare ricorso

23 Aprile 2014 - 09:04

Importante sentenza per chi ha una o più multe arretrate non pagate. Come spiega poliziamunicipale.it, chi riceve un invito informale al pagamento di alcune cartelle esattoriali derivanti da multe stradali non pagate può ancora proporre censure al giudice di pace. E sperare nell'annullamento dell'intero debito maturato verso la pubblica amministrazione. Lo evidenzia la Corte di cassazione, sezione unite civili, con la sentenza numero 8928 del 17 aprile 2014.

COS'È SUCCESSO – Un cittadino, infatti, ha collezionato una serie di verbali stradali non pagati che si sono trasformati progressivamente in altrettante cartelle esattoriali. Al ricevimento di una nota informale che lo invitava alla definizione dell'intera vicenda l'interessato ha proposto con successo ricorso al giudice di pace di Bari. Questi ha annullato la nota e la richiesta dell'amministrazione. Il motivo? La richiesta è stata ritenuta inidonea a comunicare al contribuente le ragioni della pretesa fiscale. Ma questa è solo la prima tappa della vicenda.

DOPPIA SCONFITTA – La società concessionaria dei tributi s'è rivolta alla Cassazione evidenziando, tra l'altro, che la nota di sollecito di pagamento non è annoverata tra gli atti impugnabili. Ma senza successo. In tema di contenzioso tributario, specifica il collegio, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione impugnabili tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita. E questo anche se la comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.

DOV'È IL PROBLEMA – Il cuore della questione è qui: la nota del concessionario conteneva una chiara richiesta di pagamento con esplicita previsione che in caso di inottemperanza si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Come dire: “O paghi, o ti blocchiamo un bene”. E questo non può essere considerato un mero avviso bonario: è un avvertimento formale. Come quello delle cartelle esattoriali. Inoltre, la procedura esecutiva richiamata nella nota era concreta e incombente. Pertanto, il giudice di pace è competente e può giudicare sulla delicata questione, conclude il collegio. Non solo: per la Cassazione, contro gli avvisi bonari per sanzioni dovute a violazioni del Codice della strada, la competenza a decidere è del giudice di pace. Non delle commissioni tributarie provinciali.

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