Decreto RCA bocciato dalla commissione Giustizia

Decreto RCA bocciato dalla commissione Giustizia La commissione Giustizia molto critica verso il decreto che rivoluziona la RCA

La commissione Giustizia molto critica verso il decreto che rivoluziona la RCA

24 Gennaio 2014 - 05:01

Il decreto Destinazione Italia, all'articolo 8, cambia profondamente la RCA. È una norma già attiva, ma perché diventi legge occorre che il Parlamento la converta in legge. È questo allora il momento più “caldo”: si combatte la battaglia degli emendamenti, e ci sono anche pareri in merito. Come quello della commissione Giustizia, che boccia sonoramente il decreto RCA (anche se il Parlamento potrebbe non tenere conto di questa stroncatura, seppure da parte di un organo molto autorevole), analizzando anzitutto la scatola nera: l'articolo 8 del decreto stabilisce che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico (la black box), le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo. Secondo la commissione, questa norma solleva serie perplessità: “Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile, il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri il mancato funzionamento del dispositivo; la prova contraria appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare il mancato funzionamento della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità”. Insomma, come fa l'assicurato a dimostrare il mancato funzionamento del dispositivo?

TESTIMONI FALSI – Il decreto prescrive che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Occhio: per la commissione Giustizia, la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi: introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale. Mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l'assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni. È discriminatorio. “Si ritiene – conclude la commissione – che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame”. Inoltre, in base al decreto, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmettendo l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Questo non vale per le forze di polizia. Ma la commissione è critica: “La formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto”. E non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA – Il decreto RCA attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato. La disposizione viene stroncata dalla commissione Giustizia: “Non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in terzista, sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati”. Conclusione? La disposizione deve essere soppressa.

TEMPISTICHE CAMBIATE – Secondo la commissione, appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in “tempo reale”. L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore. Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle “determinazioni conclusive” dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. “Tale prolungamento – dice la commissione – desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato”.

CESSIONE DEL CREDITO – Il decreto attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (espressamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore. La disposizione – per la commissione – non risulta sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia nel contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito si determina, invece, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, deve essere soppressa, secondo la commissione.

LESIONI LIEVI – L'articolo 8 del decreto modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti “strumentalmente accertata” l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo. “Appare necessario – dice la commissione – sopprimere questa norma, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, a esempio, al colpo di frusta) che comunque, per quanto normativamente definite di lieve entità, possono essere in varia misura invalidanti”.

TEMPO PER CHIEDERE IL RIMBORSO – Per la disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il decreto RCA, mantenendo il già previsto termine prescrizionale di due anni, aggiunge una ipotesi di decadenza “qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”. La norma, secondo la commissione Giustizia, desta perplessità sotto vari profili: “Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa)”. Alla fine, quindi, la commissione Giusitizia fa a pezzi il decreto RCA voluto dal Governo Letta, specie dal ministero dello Sviluppo economico: cosa ne pensa il Parlamento?

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