Patente a ore: ma i familiari delle vittime leggono il codice della strada?

Patente a ore: ma i familiari delle vittime leggono il codice della strada? Mi accorgo solo oggi della singolare protesta dei familiari delle vittime della strada attuata contro la patente ad ore ma non ne comprendo appieno le motivazioni portate avanti.

Mi accorgo solo oggi della singolare protesta dei familiari delle vittime della strada attuata contro la patente ad ore ma non ne comprendo appieno le motivazioni portate avanti.

26 Maggio 2010 - 05:05

Mi accorgo solo oggi della singolare protesta dei familiari delle vittime della strada attuata contro la patente ad ore (maggiori info su questo argomento qui).

In pratica Andrea Dan, presidente dell'Associazione Manuela per la sicurezza stradale, si è appostato sotto casa del parlamentare leghista Gianpaolo Vallardi con l'obiettivo di fargli ritirare l'emendamento che introduce la “patente ad ore”.

Scelta che apparrebbe corretta se ci dovessimo fermare a quello che è stato scritto nei giorni scorsi in quasi tutti i siti e blog, solo che le cose non stanno proprio così.

Tuttavia, anche per via delle dichiarazioni di Andrea Dan, sembra che nemmeno lui abbia letto il testo ufficiale uscito dal Senato.

Prima di analizzarlo vi riporto per intero il comma responsabile di così tanto clamore, evidenziandovi i passaggi più importanti e che possono essere utili al fine di valutare correttamente e serenamente la modifica introdotta.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza.

Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.

L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

La prima cosa che salta all'occhio è che sono stati messi numerosi paletti a questa “patente ad ore”.

Infatti questa può essere richiesta solo se:

  • non si è provocato un incidente (di qualsiasi entità, quindi anche senza feriti);
  • si abiti in una zona non adeguatamente servita da mezzi pubblici (pensiamo ad un paesino di collina o ad un quartiere molto periferico) che provochi problemi di raggiungimento del posto di lavoro;
  • sarà sempre il Prefetto a decidere a seconda delle circostanze;
  • e, cosa molto importante che nessuno ha sinora spiegato, questa “patente ad ore” sarà concessa solo una volta

Alla luce di tali precisazioni le dichiarazioni del familiare (che dice di essere appoggiato dalle altre 120 sedi nazionali) risultano alquanto errate perchè dire “si mette in strada chi ha ucciso da ubriaco i nostri parenti” come capite è assolutamente sbagliato.

Questo non significa che la proposta sia accettabile al 100%, tuttavia viste le varie limitazioni (spcialmente il fatto che non potrà essere concessa più di una volta) credo possa starci visto che “errare umanum est” (ovviamente senza aver provocato dei danni a nessuno!).

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