
Se il tasso alcolemico è oltre i limiti, l’alcoltest positivo è valido anche con l’auto parcheggiata e ferma. La Cassazione conferma la multa
Se l’auto è parcheggiata, ma il guidatore in stato d’ebbrezza, la multa è valida. Idem se il conducente si rifiuta di sottoporsi al test. Ora la Cassazione, con sentenza 41457/2019, conferma quanto già ha stabilito in passato: che la vettura sia ferma o in movimento, niente cambia; il guidatore ebbro va comunque sanzionato. Una regola che tutela la sicurezza stradale, a beneficio dello stesso guidatore e degli altri utenti.
ALCOLTEST VALIDO ANCHE A MEZZO FERMO
Per la precisione, adesso la Cassazione si è occupata di un guidatore che, nel 2013, è sceso da un motociclo Ape Piaggio. Gli agenti delle forze dell’ordine lo hanno fermato: volevano sottoporlo ad alcoltest, ma l’uomo si è rifiutato, in quanto il mezzo era fermo. Alla fine della battaglia legale, il verdetto: violazione dell’articolo 186, comma 7 del Codice della strada, per rifiuto di sottoporsi alla prova. La multa (composta da diversi elementi) è la più cara, ossia 1.500 euro. Alcoltest valido anche a veicolo fermo, e rifiuto dell’alcoltest equivalente all’infrazione più pesante. Una norma anti-furbetti: sarebbe troppo facile scansare il verbale semplicemente impedendo all’agente di effettuare l’alcoltest.
ALCOLTEST: LE TRE FASCE DI SANZIONI
Infatti, il Codice della strada, punisce con una multa di 544 euro chi viene pizzicato con un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. La sanzione sale a 800 euro con l’arresto fino a sei mesi, per un tasso superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi; più la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Infine, 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, per un tasso superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Tutto questo anche ad auto ferma, parcheggiata, con alcoltest positivo.
STATO D’EBBREZZA: NOZIONE DI GUIDA
Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, spiega la Cassazione, rientra nella “nozione di guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo: anche se dorme con le mani e la testa poste sul volante. Purché venga accertato che il guidatore abbia, in precedenza, condotto il mezzo in un’area pubblica. In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisce una fase della circolazione: è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, che l’auto sia ferma o in moto. Appena fuori dal veicolo, non si è pedoni, ma pur sempre guidatori che hanno condotto un mezzo mettendo a repentaglio la vita altrui e la propria.