
Articolo 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
Articolo 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00 e, se si tratta di autobus, da €398,00 a €1.596,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €79,00 a €312,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.