Divieto di sosta: Vigile non fa le multe? Niente condanna

Divieto di sosta: Vigile non fa le multe? Niente condanna Condannata in primo grado e in appello

Condannata in primo grado e in appello, una vigilessa "pigra? viene assolta in Cassazione: le multe per divieto di sosta non sono atti indilazionabili

9 Novembre 2012 - 01:11

La Corte di Cassazione, con la sentenza 42501 del 31 ottobre 2012, prende una decisione che fa rumore, per le ricadute pratiche sula vita quotidiana degli utenti della strada: assolve una vigilessa di Palermo che non faceva le multe per divieto di sosta, o, evidentemente, non le faceva a tutti. Viene subito alla mente l'italica abitudine ai favoritismi, a questo la multa la faccio, a questo invece no. Certo per innescare un procedimento arrivato fino in Cassazione, qualcosa, nel comportamento della vigilessa, deve aver creato malumori a qualcuno. In primo grado la condotta della vigilessa viene considerata abuso d'ufficio, mentre in Appello la condanna è per omissione di atti di ufficio. Quale che sia la corretta inquadratura della fattispecie, gli Ermellini tagliano corto: le multe non sono atti indilazionabili, quindi l'omissione di atti di ufficio, non sussiste.

ABUSO D'UFFICIO E OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO – Il Tribunale di Palermo aveva inquadrato l'inattività della vigilessa come abuso d'ufficio. Una caratteristica sostanziale dell'abuso d'ufficio è la presenza di un interesse personale o di un prossimo congiunto che porta un pubblico ufficiale a procurare un vantaggio patrimoniale appunto, a sé o a un prossimo congiunto. Senza entrare nel merito, è evidente che nell'elevare le multe per sosta vietata, un agente di Polizia Municipale può favorire e, contestualmente, sfavorire questo o quell'automobilista. Più oggettivo è invece il reato di omissione di atti d'ufficio: qui la questione è che un pubblico ufficiale rifiuta indebitamente di compiere “un atto del suo ufficio che per ragioni di ordine pubblico o di igiene e sanità, dev'essere compiuto senza ritardo” (art. 328 c.p.). Siccome le prove dell'interesse personale della vigilessa non erano sufficienti, la Corte d'Appello ha cambiato il capo di imputazione, spostando la questione dalla presenza di interesse personale, alla necessarietà del compimento degli atti omessi, ovvero alla necessità di fare quelle multe che la vigilessa di Palermo non faceva, a suo dire, per mancanza di tempo. In ogni caso, la condanna resiste anche in secondo grado, è solo la Suprema Corte che salva la vigilessa in extremis.

LE MULTE NON SONO “INDILAZIONABILI” – Il punto focale della vicenda, per la Cassazione, è il carattere di indifferibilità che gli atti omessi devono avere perchè si possa configurare l'omissione di atti di ufficio. Si sa, gli impiegati pubblici lamentano sempre di essere sotto organico, di avere troppe cose da fare. Dunque perchè si possa adirittura parlare di condanna penale, bisogna che l'attività non espletata abbia le caratteristiche richieste dall'art. 328 c.p.. Per gli Ermellini fare le multe non è un'attività prioritaria, non ha carattere di indifferibilità. Per questo, alla fine della vicenda, la vigilessa, pigra o troppo indaffarata, non è stata condannata.

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