Incidente con auto di terzi in prestito: chi paga l'avvocato?

Incidente con auto di terzi in prestito: chi paga l'avvocato? Chi causa un incidente non può difendersi con avvocato diverso da quello della propria assicurazione

Chi causa un incidente non può difendersi con avvocato diverso da quello della propria assicurazione, altrimenti, in caso di sconfitta, lo paga

16 Maggio 2017 - 08:05

Una sentenza interessante è stata depositata in cancelleria della Corte di Cassazione, Sez. III civile, il 20 aprile 2017, la n. 9948. Si tratta di un caso in cui il conducente di un veicolo coinvolto in incidente stradale, vedendosi chiamato in giudizio, ha voluto difendersi con il proprio avvocato di fiducia, nonostante fosse citato in solido con l'assicurazione del veicolo. Al di là del merito della vicenda sottostante, ossia l'incidente per il quale i giudici di merito hanno stabilito ci fosse un concorso di colpa, in primo grado, e una colpa totale del convenuto in appello, in Cassazione ci è arrivata la domanda dell'automobilista convenuto, che chiedeva che il suo avvocato, diverso da quello dell'assicurazione ancorchè con interesse convergente, venisse pagato dalla compagnia. Il discorso era semplice: mi arriva una citazione? Io mi difendo con l'avvocato. E chi lo paga? L'assicurazione, visto che deve tenermi indenne da tutti i costi derivanti dal verificarsi del rischio assicurato (art. 1917 c.c.). Gli Ermellini però non sono d'accordo. Se l'assicurato si difende senza avere un concreto interesse, non può chiedere all'assicurazione di pagargli l'avvocato, perchè ciò è contrario al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. E quale interesse concreto ha, il conducente di un veicolo che non dovrà mai pagare i danni che ha causato?

IL CONDUCENTE, IL PROPRIETARIO, L'ASSICURAZIONE Benchè si trattasse di un incidente stradale, probabilmente banale visto che in sentenza si parla di danni non ingenti, come spesso accade i soggetti coinvolti erano molti (leggi qui le novità dal 2017 sul risarcimento diretto con incidente tra più auto). Da una parte avevamo l'automobilista danneggiato, dall'altra il conducente, il proprietario-assicurato, l'assicurazione. E' proprio questa pluralità di soggetti, a creare una certa confusione sul piano giuridico. Il danneggiato infatti, ha citato il conducente (e non il proprietario assicurato), assieme all'assicurazione del veicolo. L'assicurazione si è costituita con il suo avvocato, il conducente, anche. A onor del vero, non lo fa quasi nessuno. Chi riceve una citazione per aver causato un incidente stradale, non si costituisce, perchè non ha tempo o voglia, e perchè tanto c'è già un'assicurazione che farà i suoi interessi per mezzo di un avvocato. Nel caso in esame invece, il conducente, che non aveva un diretto collegamento con l'assicurazione del veicolo, ha deciso di partecipare al giudizio con un proprio avvocato di fiducia, confidando nel suo diritto ad ottenerne il pagamento dalla summenzionata assicurazione. Gli Ermellini gli negano questa possibilità, ribadendo una precedente pronuncia.

LA RC AUTO COPRE TUTTE LE SPESE, MA NON QUELLE SUPERFLUE I giudici di Piazza Cavour respingono il ricorso che il conducente responsabile del sinistro aveva proposto per ottenere il ristoro delle spese legali sostenute per avere in causa il proprio avvocato. Prima di ribadire il principio di diritto operante in questi casi, precisano però che in verità, ai sensi dell'art. 1917 c.c., anche il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro ha diritto di ripetere le spese di resistenza in certi casi. L'assicurazione per la responsabilità civile per danni conseguenti alla circolazione di veicoli (rc auto) infatti, è detta “ambulatoria” perchè non è legata al solo contraente, ma segue proprietario e conducente del veicolo che cagiona i danni. Detto questo però, il contraente, come anche chiunque benefici della garanzia data dalla polizza, non deve violare gli obblighi di correttezza e buona fede vigenti nell'esecuzione di tutti i contratti. Ecco, se il conducente chiamato in causa per un sinistro, paga un proprio legale anche “senza avere interesse a resistere all'avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio” (Cass. 5479/15), in tal caso il diritto di ripetere le “spese legali di resistenza” va escluso. In altre parole, salvo casi particolari, come ad esempio quello in cui si venga citati in giudizio da soli e si debba incaricare un avvocato per poi chiamare in causa l'assicurazione, quando arriva la citazione non si deve correre dall'avvocato, ma affidarsi all'assicurazione che dovrà pagare il sinistro, quando è quella che copre il rischio per il veicolo che si stava guidando.

QUANTA CONFUSIONE IN UN SETTORE CHE COINVOLGE TUTTI Questo caso non aggiunge nulla di nuovo, per gli operatori del settore, o quanto meno non si tratta di un indirizzo rivoluzionario. Nella prassi, come già detto, ben pochi si affideranno a un avvocato per una questione in cui sanno che non dovranno pagare loro. Tuttavia, al cittadino comune capita di rado, o mai di ricevere una citazione in giudizio, e quando arriva, si genera una certa apprensione. Soprattutto da quando è entrato in vigore il c.d. “risarcimento diretto”. Prima almeno, si poteva chiedere alla propria assicurazione, e questa diceva “ci pensiamo noi”. Adesso, quando la citazione viene notificata al conducente di un auto, e all'assicurazione dell'altra auto, come è il caso tipico del risarcimento diretto, l'assicurazione che dovrà pagare non risponderà “ci pensiamo noi”, perchè non ha obblighi nei nostri confronti, mentre li ha nei confronti della nostra controparte. La nostra assicurazione, che è già d'accordo che il sinistro lo paghi l'altra consorella, non ne vuole sapere. Insomma, quando arriva una citazione, in caso di risarcimento diretto, il destinatario dell'atto viene abbandonato a sé stesso. Il caso di specie non era di “risarcimento diretto”, eppure qualche confusione si è generata lo stesso. Figuriamoci quando invece si applica quell'assurda complicazione, che prevede tre passaggi: l'assicurato non paga, passa la palla all'assicurazione, che non paga, ma passa la palla all'assicurazione del danneggiato. Quel che bisogna ricordare, quando si causa un incidente e arriva la citazione, è che abbiamo un solo obbligo, collaborare con la nostra assicurazione, perchè comunque, quel che dovremmo noi, lo pagherà lei. Se poi questa ci respinge, come accade col risarcimento diretto, pazienza, possiamo disinteressarci del problema, che spesso si risolve prima che si giunga a sentenza.

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