Cronotachigrafo truccato con la calamita: per la Cassazione è reato penale

Cronotachigrafo truccato con la calamita: per la Cassazione è reato penale La Cassazione ribalta un verdetto del Tribunale di Milano

La Cassazione ribalta un verdetto del Tribunale di Milano, per il datore di lavoro che fa guidare troppo gli autisti di camion: scatta il reato penale

30 Novembre 2016 - 10:11

Una sentenza interessante sul mondo dei trasporti è stata depositata dalla Corte di Cassazione, Sez. I penale, il 9.11.2016, la n.47211. Si tratta di un caso di indagini penali su un'azienda di trasporti, che in base alle risultanze istruttorie sarebbero stati costretti ad adottare degli accorgimenti per aggirare le norme previste per evitare il lavoro continuativo senza pause degli autotrasportatori, quali applicazione di magneti per impedire il funzionamento dei rilevatori di velocità e tempi di guida, e alterazione dei cronotachigrafi. La vicenda era piuttosto chiara, l'azienda di trasporti costringeva gli autisti a guidare in violazione dei tempi prescritti dalla legge per tutelare la sicurezza degli stessi autisti e della collettività. Quel che invece è stato oggetto di disputa è se a tale condotta illecita dell'azienda di trasporti vada applicata la norma amministrativa, ossia l'art. 179 C.d.S., oppure la norma penale, ossia l'art. 437 c.p.. Il criterio per decidere la norma da applicare è, secondo le Sezioni Unite (Cass. SSUU 1963/11), quella che risulta speciale rispetto all'altra (ovvero che si adatta meglio al caso). Il Tribunale di Milano ritiene debba applicarsi la norma del codice della strada, perchè questa parla proprio di “cronotachigrafo” mancante o malfunzionante, ma gli Ermellini ribaltano il verdetto sulla base di tre considerazioni: la norma penale tutela sia la sicurezza collettiva, che i lavoratori, mentre quella del C.d.S. solo la sicurezza; la norma penale è specifica per i comportamenti dolosi, quale quello messo in atto; i destinatari delle due norme sono diversi, per il Codice della Strada riguarda tutti quelli che alterano il contachilometri, per il codice penale sono quelli che omettono le cautele atte ad evitare disastri o infortuni sul lavoro.

UN'INDAGINE ACCURATA, PROVE PESANTI, MA C'E' ASSOLUZIONE Dalla sentenza si evince che le indagini erano state piuttosto ampie e che le prove raccolte fossero molte. Dall'assunzione di informazioni dei dipendenti era emersa infatti una sistematicità della manomissione dei cronotachigrafi (per approfondire sulla strumentazione di rilevazione obbligatoria sui camion, leggi qui), imposizioni da parte dell'amministratore dell'azienda dei trasporti, e tali evidenze erano state confermate dalle ispezioni sui veicoli dell'azienda. Sui veicoli sotto indagine erano stati anche collocati apparecchi GPS, che avevano permesso di riscontrare incongruenze tra i tempi di guida effettivi e quelli rilevati dalle strumentazioni manomesse a bordo dei camion. Dunque la condotta non poteva essere oggetto di grandi discussioni, mentre il piano della contesa si attestava sulle conseguenze giudiziarie della condotta illecita provata con le indagini. In particolare, poiché la manomissione delle strumentazioni configura astrattamente sia una violazione penale, sia un illecito amministrativo, ci si chiede quale sia il trattamento sanzionatorio per chi commette questo tipo di violazioni. In primo grado, il G.U.P. Presso il Tribunale di Milano chiarisce che in caso di “concorso apparente” di norme, la norma applicabile va scelta in base al suo carattere di specialità rispetto alla sua norma concorrente. E propende per la norma amministrativa, sostanzialmente perchè parla proprio di “cronotachigrafo” e limitatore di velocità quali strumentazioni obbligatorie su determinati tipi di veicoli. In primo grado dunque, l'amministratore dell'azienda di trasporti viene assolto. Per la Suprema Corte però, si applica la norma penale, e cassa la sentenza con rinvio.

E' UN REATO PENALE, CI SONO PIU' VALORI IN GIOCO Gli Ermellini descrivono bene il ragionamento giuridico che ha portato all'assoluzione dell'amministratore dell'azienda di trasporti in primo grado, ma poi lo smontano. Ricordano che il problema deve essere affrontato secondo il criterio previsto dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione, che hanno chiarito che in caso di concorso apparente di norme deve preferirsi quella che possa considerarsi “speciale” rispetto all'altra, oppure, per dirlo in termini non giuridici, che si attagli meglio alla fattispecie da sanzionare. Ora, è vero che la norma del Codice della Strada, l'art. 179, prevede espressamente sanzioni per chi guida un certo tipo di veicoli, come i camion, sprovvisto della strumentazione per la registrazione e la limitazione della velocità, ossia del cronotachigrafo, oppure con strumentazione non funzionante. Tuttavia, ci sono molte ragioni per ritenere che la norma più adatta alla fattispecie in esame sia quella penale, prevista dall'art. 437 c.p., che punisce chi omette di adottare cautele per la prevenzione dei disastri o degli infortuni sul lavoro. Ciò proprio perchè essa tutela non solo la sicurezza collettiva, punendo chi non adotta cautele per evitare “disastri”, ma anche i lavoratori, prevenendo le omissioni che possano comportare infortuni. Così come essa non si rivolge alla collettività, ma proprio al datore di lavoro, come nel caso di specie. E inoltre, è una norma punibile per “dolo”, e non per dolo o colpa come la norma del C.d.S. Per tutte queste ragioni, i Giudici di Piazza Cavour ritengono dunque che una condotta come quella dell'amministratore dell'azienda dei trasporti integri un reato penale e il caso debba perciò essere oggetto di un nuovo giudizio.

SENTENZA CORRETTA, CON I CAMION NON SI SCHERZA La pronuncia appare molto ben argomentata e questo è un presupposto di longevità dell'indirizzo che promuove. C'è da aspettarsi altre pronunce analoghe in futuro. Questo indirizzo dev'essere accolto con favore, perchè va nella stessa direzione di tante altre scelte, normative e giurisprudenziali, volte a perseguire un maggior tasso di sicurezza sulle strade. Peraltro i camion con il cronotachigrafo manomesso tramite calamita costituiscono un malcostume estremamente diffuso e pericoloso (SicurAUTO si era già occupato di un caso, per approfondire leggi qui). Nel 2015 sono state rilevate 40 mila infrazioni della normativa sulla sicurezza degli autotrasporti. Tale andazzo è dovuto probabilmente anche alla convinzione degli amministratori delle aziende di autotrasporto di non correre grossi rischi. Sentenze come queste, che possono costituire i cardini di un indirizzo consolidato, servono anche a diffondere negli operatori del settore la convinzione che certi comportamenti conducono a condanne penali. Con la speranza che ciò serva a contrastare la diffusione degli illeciti.

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