
Il nuovo Regolamento 461/2010 riguardante il mondo auto è in vigore già da tempo, ma ancora c'è tanta confusione sulla sua reale applicazione
Dall'emanazione delle nuove norme sulla distribuzione automobilistica (BER 2010) è trascorso quasi un anno e mezzo, ma purtroppo la loro conoscenza è ancora piuttosto limitata se è vero che si continua a parlare di nuove norme come fossero state emanate ieri.
CONCORRENZA SANA – In realtà la materia è complessa per chiunque non abbia una specifica conoscenza. Facciamo allora il punto della situazione. “La pianta della concorrenza ha bisogno di essere difesa contro l'egoismo e gli interessi individuali.” Lo scriveva nel 1942 Luigi Einaudi, ma potrebbe essere una frase di oggi, tanto è attuale. Le norme che regolano la concorrenza e la tutela del consumatore (argomenti fra loro molto correlati), hanno pertanto lo scopo di limitare il libero arbitrio nei confronti del consumatore evitando di esporlo ai rischi di truffe e raggiri. La Commissione europea è in prima linea nella difesa della concorrenza e la sua politica mira a intervenire in merito, addirittura modificando la struttura dei mercati.
TUTTO PARTE DALLA COMMISIONE EUROPEA – A partire dal periodo in cui Mario Monti era commissario alla concorrenza, la politica comunitaria ha riconosciuto la centralità degli interessi dei consumatori mettendo fuori legge qualsiasi forma di protezionismo. Organo di tutela e sorveglianza della concorrenza è la Commissione europea che su delega e in accordo con il Consiglio europeo e il Parlamento emana regolamenti, direttive e linee guida (ovvero comunicazioni non vincolanti). L'articolo 81 del trattato istitutivo della UE vieta tutti gli accordi che abbiano lo scopo di impedire, restringere o falsare la libera concorrenza; come per esempio gli accordi fra concorrenti per fissare i prezzi di vendita. Tuttavia lo stesso art. 81 prevede che nel caso un accordo sui prezzi (o qualunque altro accordo vietato) contribuisse a migliorare o a promuovere il progresso tecnico o economico, il divieto può essere legittimamente rimosso e dichiarato inapplicabile con un'autorizzazione di esenzione a favore di una categoria di imprese o di un settore per un arco di tempo stabilito. La deroga avviene con Regolamento di Esenzione di Blocco, da cui deriva l'acronimo BER (Block Exemption Regulation).
LA STORIA DELLE “BER” – La distribuzione automobilistica sin dal 1985 ha goduto di un Regolamento di Esenzione (BER 123/85) poi rinnovato nel 1985 con modifiche (BER 1475/85) e infine confermato e innovato profondamente da Mario Monti nel 2002 con l'ormai famoso Regolamento 1400/2002 scaduto il 30 maggio 2010 e sostituito dal Regolamento 461/2010. I Regolamenti costituiscono la categoria di atti comunitari normativi più importante. Hanno portata generale e valgono per l'intero ambito della Comunità e per tutti i soggetti dell'ordinamento europeo. A differenza delle Direttive che, per entrare in vigore hanno bisogno della ratifica dei singoli Parlamenti nazionali, i Regolamenti sono obbligatori in tutti gli Stati membri subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE. Un'eventuale applicazione parziale, incompleta o selettiva è illegittima.
CONCORRENZA RAGGIUNTA – Per la vendita dei veicoli nuovi, per l'assistenza e la distribuzione dei pezzi di ricambio il 27 maggio 2010 la Commissione ha adottato nuove norme in sostituzione del Regolamento Monti scaduto. Il nuovo Regolamento 461/2010 ha sancito che per la Commissione è ormai adeguata la concorrenza nella vendita di autoveicoli nuovi e pertanto si ritiene non più necessario riconoscere al settore un'esenzione dall'obbligo di rispettare l'art. 81. Niente più quindi una specifica nuova BER e allineamento con tutti gli altri prodotti nel Regolamento 330/2010 (che quindi non riguarda solo il mercato auto). E' stato però concesso un periodo transitorio di tre anni (durante il quale resteranno in vigore le norme del Regolamento Monti, quindi fino al 31 maggio 2013) al fine di consentire ai concessionari di completare il processo di ammortamento degli investimenti legati all'innalzamento degli standard qualitativi (ammodernamento delle planimetrie, showroom, officine e insegne) imposti dalle Case negli anni scorsi.
MA NON PER IL POST VENDITA – Per il mercato dei servizi di riparazione, manutenzione e distribuzione ricambi, la Commissione, ritenendo che il mercato sia meno in grado di garantire un adeguato livello concorrenziale, ha invece deliberato di integrare le regole generali del 330/2010 con un regolamento specifico l'utilizzo abusivo delle garanzie e l'accesso dei riparatori indipendenti alle informazioni tecniche, ai ricambi originali delle case e alle reti dei costruttori. Le disposizioni del regolamento 461/2010 sono accompagnate da linee guida (note interpretative) allo scopo di favorire l'applicazione e l'interpretazione delle norme. C'è però un'altra ragione ben più valida che ha indotto la Commissione a emanare un mini Regolamento espressamente per il post-vendita. Infatti il Regolamento 330/2010, al quale sarà assoggettata la vendita di auto a partire dal 2013, prevede un limite di quota di mercato del 30% sopra il quale gli accordi tra produttori e riparatori autorizzati non sono più protetti dalle norme dell'esenzione di blocco. Poiché le reti di riparatori auto ufficiali detengono generalmente una quota di mercato superiore al 30%, gli accordi fra i costruttori e i riparatori autorizzati e indipendenti nonché con i distributori di ricambi non beneficerebbero di alcuna esenzione.
APPOSITO REGOLAMENTO – Per assicurare un buon livello di concorrenza deriva la necessità di assoggettarli a un apposito Regolamento (il 461/2010) e integrare e limitare l'applicazione del 330/2010 (che, ripetiamo, non riguarda specificamente il mondo auto) sul comparto post-vendita. Invitiamo i lettori a tener presente i concetti esposti perché favoriranno la comprensione di successivi articoli sulla normativa. Torneremo infatti a comprendere i diritti dei consumatori spesso ignorati dolosamente. Ricordate una cosa soltanto. La garanzia è dovuta dal venditore e ha durata biennale. Il venditore a sua volta si rivarrà nei confronti del fornitore. Chi è cliente Apple sa che la multinazionale di Cupertino nega la garanzia biennale, ma è importante che sappiate che è in corso un'indagine dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette. Sarete informati.
di Nicola Giardino