Telepass: la multa dell'Antitrust non convince

Telepass: la multa dell'Antitrust non convince Approfondiamo la vicenda Telepass-Antitrust con il commento di un addetto ai lavori sulla multa da 200 mila euro: perché si sarebbe potuta evitare

Approfondiamo la vicenda Telepass-Antitrust con il commento di un addetto ai lavori sulla multa da 200 mila euro: perché si sarebbe potuta evitare

3 Novembre 2016 - 11:11

Pochi giorni fa Telepass è stata sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza con una multa da 200.000 € per aver violato il Codice del Consumo (leggi qui i dettagli della vicenda), tuttavia la decisione non è del tutto convincente sotto il profilo giuridico.

IL FATTO Nel novembre 2015 Telepass ha informato i propri utenti che a partire dall'1 gennaio 2016 avrebbe accorpato due servizi aggiuntivi rispetto al dispositivo Telepassche in precedenza erano offerti disgiuntamente: (i) il servizio “Opzione Premium” (0,78 € al mese per il soccorso in autostrada in caso di avaria o incidente), e (ii) il servizio “Premium Extra” (1,78 € al mese per il servizio di assistenza anche sulla viabilità ordinaria). Con l'accorpamento dei servizi è stata determinata una tariffa unica di 1,50 € al mese, ma i vecchi abbonati al servizio Opzione Premium hanno continuato a beneficiare per tutto il 2016 del prezzo scontato di 0,78 €. Telepass ha previsto la possibilità per gli abbonati di recedere dal nuovo pacchetto senza spese entro 60 giorni.

LA DECISIONE DELL'AUTORITÀ a) La pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autorità Telepass(i) ha introdotto un aumento consistente del canone(ii) dando al consumatore soltanto un diritto di recesso entro 60 giorni invece di chiedere un consenso ex novo. Inoltre, l'azienda(iii) non avrebbe specificato in modo chiaro che l'eventuale recesso si riferiva unicamente al servizio di soccorso (e non anche al dispositivo Telepass), e (iv) non avrebbe indicato le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di recesso. L'Autorità ha ritenuto che detta pratica è “suscettibile di condizionare indebitamente il consumatore medio e indurlo ad accettare tacitamente la modifica proposta”. b) La violazione dell'art. 65 del Codice del Consumo. In secondo luogo l'Autorità ha ritenuto che il nuovo pacchetto introducesse un nuovo servizio a pagamento. Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del Codice del Consumo, Telepass avrebbe dovuto ottenere il consenso espresso del consumatoresulle nuove condizioni e non avrebbe dovuto limitarsi ad assegnare un termine di 60 giorni per il recesso.

LA PRATICA COMMERCIALE DI TELEPASS È SCORRETTA? La scelta di Telepass di legare i due servizi relativi al soccorso stradale e di modificare la tariffa offerta appare una scelta di politica commerciale pienamente legittima, sebbene l'Autorità nelle sue valutazioni enfatizzi negativamente queste scelte (paragrafi 64-68 della decisione). Telepass non è un operatore dominante nel mercato del soccorso stradale (servizio offerto anche da ACI) ed è dunque soggetto alle regole di concorrenza: se i consumatori ritengono che la tariffa sia troppo elevata, abbandoneranno il servizio per rivolgersi ad un concorrente. Peraltro, nel 2016 Telepass ha mantenuto invariato per i vecchi utenti il canone applicato in precedenza, congelando gli effetti delle variazioni tariffarie. Non si può tuttavia negare che l'informativa inviata da Telepass agli utenti sia poco precisa nell'identificare il servizio al quale si riferiva il recesso, e che le modalità di recesso non siano indicate.

IL PACCHETTO UNICO COSTITUISCE UN NUOVO SERVIZIO? L'Autorità contesta a Telepass di avere richiesto un pagamento supplementare agli utenti senza ottenere il consenso espresso, ma limitandosi ad assegnare un termine per il recesso. Tale, contestazione, tuttavia, non è lineare come il provvedimento vorrebbe far credere. L'art. 65 del Codice del Consumo richiede la prestazione del consenso espresso del consumatore per i nuovi servizi a pagamento, ma nel caso in esame Telepass ha deciso di accorpare in un unico pacchetto due servizi già esistenti e in precedenza disponibili separatamente, rendendo impossibile il loro acquisto disgiunto. Ciò indurrebbe a considerare il nuovo pacchetto come una mera modifica del vecchio servizio “opzione premium”, non essendo intervenuta quella modifica dell'oggetto e del titolo del contratto che l'art. 1230 c.c. richiede per aversi la novazione contrattuale.

LIBERTÀ D'IMPRESA ECCESSIVAMENTE COMPRESSA? La scelta commerciale adottata da Telepass non era immune da rischi, considerato che era molto elevato il rischio di perdere clienti a favore degli altri concorrenti nel mercato del soccorso stradale. Limitare la libertà dell'impresa con un'interpretazione estensiva dell'art. 65 del Codice del Consumo equivale ad esercitare una funzione regolatrice che non è propria dell'Autorità Garante. Inoltre, sebbene alcuni profili di scorrettezza siano rinvenibili nella condotta di Telepass, dalla lettura del provvedimento sembra che l'Autorità si allontani talvolta dal sentiero tracciato dal Codice del Consumo e cerchi di proteggere non tanto il “consumatore medio”, che è quello “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, bensì un consumatore meno avveduto, o se vogliamo “sprovveduto”. Pertanto, sebbene la condotta di Telepass presenti dei profili di scorrettezza, non è da escludere che il TAR riveda quantomeno l'importo della sanzione.

 

Articolo di commento dell'Avvocato Marco Lo Bue esperto in Antitrust/EU Law/Regulated Markets – http://trustinip.com

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