
La Corte di Cassazione respinge il ricorso di un tassista: se si urta una moto ci si deve fermare anche se sembra non essere successo niente
I Giudici di Legittimità, con la sentenza della quarta sezione penale, n. 43019, del 22 novembre 2011, confermano Tribunale e Corte d'Appello di Trieste, che avevano condannato un tassista per non essersi fermato dopo aver causato un incidente con possibili danni a persone, ai sensi dell'art. 189 C.d.S. Il tassista aveva negato il fatto concentrandosi sull'inattendibilità delle prove fornite dalla motociclista e affermando che comunque manca il dolo, non essendosi egli reso conto dell'urto. La Corte respinge il suo ricorso perché la versione fornita dalla vittima è credibile e perché per la condanna in caso di fuga dal luogo dell'incidente basta il “dolo eventuale”.
UNA DINAMICA CURIOSA, MA CREDIBILE – Secondo quanto è emerso nei veri gradi di giudizio e riportato anche nella sentenza di Cassazione, il tassista avrebbe urtato una motociclista che procedeva in senso inverso al suo. Questa, riavutasi dall'urto, che comunque non l'aveva fatta cadere, faceva inversione di marcia e inseguiva il tassista fino al semaforo, dove, in risposta alle proprie rimostranze, riceveva degli insulti. La difesa del tassista si giocava in primo e in secondo grado tutta sulla presunta inattendibilità della vittima, nonché del teste, che non era stato interrogato dal vigile urbano chiamato sul posto, ma che sarebbe comparso successivamente. Tuttavia la versione fornita dalla parte offesa viene ritenuta coerente dai Giudici di merito e dai Giudici di Piazza Cavour. Essa coincide infatti con quanto riferito dal vigile e dal testimone e, pur in mancanza di altri riscontri, viene ritenuta sufficiente a provare l'evento.
BASTA IL “DOLO EVENTUALE”. Un altro perno della difesa del tassista era la mancanza di coscienza, di volontà di infrangere la regola di cui all'art. 189, VI co, C.d.S., che impone di fermarsi in caso di incidente con danni alla persona ricollegabile al proprio comportamento. La condotta descritta dalla predetta norma del C.d.S. è punibile infatti solo in caso di dolo. Ma la Corte, citando ampia giurisprudenza e confermando i Giudici di primo e secondo grado, chiarisce che perché sussista il reato connesso all'art. 189 C.d.S., è sufficiente che il reo si rappresenti l'eventualità di aver causato o contribuito a causare un incidente con danni a persone, anche se omette di accertarsi delle conseguenze delle proprie azioni. Nel caso di specie si è ritenuto certo che il tassista ha urtato il motociclo che ha sbandato. Dunque non ha rilievo il fatto che la motociclista dopo lo abbia inseguito: nel momento in cui il reo ha avvertito l'urto, non può non essersi rappresentato l'eventualità che l'impatto abbia causato danni fisici alla motociclista. Un'altra pronuncia che conferma l'orientamento rigoroso nella repressione delle condotte stradali illecite che destano un particolare allarme sociale, anche in casi che nel concreto non abbiano portato a conseguenze gravi.
di Antonio Benevento