T-Red: per la Cassazione multe valide anche senza agenti

T-Red: per la Cassazione multe valide anche senza agenti Chiarito dalla cassazione un importante aspetto della contravvenzione con T-Red: è valida anche se non è un agente a contestarla

Chiarito dalla cassazione un importante aspetto della contravvenzione con T-Red: è valida anche se non è un agente a contestarla

25 Ottobre 2011 - 05:10

Svolta della Suprema Corte sul controverso tema delle rilevazioni automatiche delle infrazioni: con la sentenza n° 21605 del 19 ottobre 2011 viene affermato il principio secondo il quale le foto scattate dall'apparecchio T-Red a chi passa l'incrocio con il rosso bastano da sole a giustificare la sanzione, anche in assenza di contestazione immediata da parte di agenti accertatori.

CAMBIO DI ROTTA – La sentenza costituisce un duro colpo destinato a ridimensionare lo spirito ribelle degli utenti della strada, che da sempre mal sopportano i verbali di infrazione basati su prove raccolte dalle macchine nascoste (autovelox e T-red). Fino a pochi giorni fa l'indirizzo, ben consolidato da svariate pronunce della Corte di Cassazione, offriva una scappatoia ai trasgressori immortalati dal T-Red mentre violavano l'art. 146, comma 3 del Codice della Strada («proseguimento della marcia con il rosso»). Il principio generale era la necessità della contestazione immediata, non derogabile nel caso della foto scattata al passaggio con il rosso, per via della delle situazioni di traffico (per esempio. code che non consentono di liberare l'incrocio una volta impegnato). Tale orientamento superava anche l'obiezione degli enti accertatori che richiamavano l'art. 384 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il quale indica esplicitamente il passaggio con il rosso come ipotesi di impossibilità di contestazione immediata.

POLIZIA NON NECESSARIA – La nuova sentenza della corte di cassazione applica norme finora ignorate, pur non sconfessando l'orientamento precedente, e giustificando le pronunce (Cassazione, sezione. II nn.23301/2005, 8465/2006, 7388/2009, 27414/2009), che lo avevano adottato perché riferite a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 201 del Codice concernente la notifica delle infrazioni. Nel 2003, l'art. 201 è stato infatti arricchito dal comma 1-ter, che assieme al comma 1-bis prevede espressamente che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa «non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate». Con riguardo all'omologazione delle apparecchiature, la sentenza n° 21605 del 19 ottobre 2011 richiama anche i decreti ministeriali che hanno certificato l'omologazione degli apparecchi FTR e T-Red (rispettivamente 18 marzo 2004, prot. 1129 e 15 dicembre 2005, prot. 3458), fissando così le date di partenza dell'applicabilità di questo nuovo orientamento alle infrazioni rilevate con l'uno o l'altro dispositivo.

di Antonio Benevento

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