Ben trovati, Amici di Termoli on line!Dopo una breve pausa sono tornata tra Voi al fine di proseguire il nostro cammino tra gli intricati sentieri del diritto. Ed ho trovato, consultando i...
Ben trovati, Amici di Termoli on line!
Dopo una breve pausa sono tornata tra Voi al fine di proseguire il nostro cammino tra gli intricati sentieri del diritto. Ed ho trovato, consultando i quotidiani d’informazione giuridica, una recente sentenza che mi ha indotto a riflettere sugli obblighi, sempre più pressanti, che gravano sugli utenti della strada in caso di incidente stradale.
Come impone l’art. 189 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada), l’automobilista, in caso di sinistro stradale, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza necessaria a coloro che hanno subito danni nonché di fornire le proprie generalità e tutte le informazioni utili, anche a fini risarcitori, alle persone coinvolte nel sinistro e danneggiate; o comunque, comunicare loro tutti i dati indispensabili per l’individuazione (comma 1 e coma 4 del citato articolo).
Dunque, il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 189 D.Lgs. 285/1992, impone a tutti coloro che sono coinvolti in un sinistro con danni alle persone di fermarsi e fornire i propri dati personali e quelli relativi alla propria auto.
Orbene, la domanda che ci poniamo è la seguente: cosa avviene nel caso in cui il conducente coinvolto in un sinistro senza scendere dalla propria vettura rilascia alle persone danneggiate il proprio bigliettino da visita? Può dirsi assolto, in quest’ipotesi, l’obbligo giuridicamente imposto dalla norma del codice della strada?!
La nozione giuridica che ci corre in aiuto, in questo esempio che può sembrare a Voi Amici forse paradossale ma che si è verificato (è il caso analizzato dalla sentenza n. 23542 del 05.11.2009, Cass. Civ. sez. II), è quella di “sosta” sul luogo dell’incidente. Ed invero, tale “sosta” deve essere tale da consentire al conducente di percepire le condizioni di salute delle persone danneggiate nel sinistro e di prestare il soccorso necessario qualora nessun altro soggetto vi provveda. Sul punto, la Giurisprudenza ha chiarito che in riferimento all’obbligo dell’assistenza, l’investitore non è esonerato da esso sulla base di una presunta carenza di cognizioni e capacità mediche, posto che il concetto di assistenza non si esaurisce in quello di natura sanitaria ma, essendo collegato al dovere di solidarietà, può essere prestato da chiunque secondo le circostanze, le capacità, le possibilità. Ben può l’investitore attivarsi per procurare prontamente l’intervento di chi ha le cognizioni per prestare la dovuta assistenza tecnico-sanitaria.
Deve trattarsi, pertanto, di una sosta non momentanea e breve che permetta di ricostruire la dinamica dell’incidente e l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti.
La fermata che il codice impone di effettuare, proprio in virtù della delicatezza delle situazioni che si possono presentare, ha, quindi, una duplice importanza: 1) quella di prestare il soccorso necessario e 2) quella di fornire le generalità utili per la ricostruzione del fatto e per le eventuali richieste risarcitorie.
A questo punto possiamo porci, però, un altro quesito: e se il conducente, in un primo momento, diciamo per paura come spesso succede, si allontana dal luogo del sinistro per tornarci, poi, successivamente, si integra il reato?
Ebbene, Amici, fate attenzione perché la Cassazione ha dato risposta positiva al quesito!
Ed ancora, è bene sapere che l’assistenza deve essere prestata anche se rifiutata dalla persona lesa o, comunque, deve essere concretamente offerta e idonea allo scopo e, pertanto, né superficiale né frettolosa.
Per concludere la breve trattazione di questo argomento, passiamo, concisamente, alla rassegna delle sanzioni in modo che sappiate che l’omissione dell’obbligo di fermarsi è sanzionato diversamente a seconda che dall’incidente siano derivati solo danni alle cose o anche alle persone.
Orbene, nel caso di soli danni alle cose la sanzione è puramente amministrativa pecuniaria, con sospensione della patente di guida in ipotesi più gravi.
Nel caso di lesioni alle persone la pena invece è della reclusione con sospensione della patente di guida.
Spero, Lettori di Termolionline, di averVi offerto qualche utile elemento di riflessione che possa indurVi a prestare sempre la massima attenzione quando siete al volante della Vostra auto.
Con l’occasione Vi auguro buone feste e ci diamo appuntamento… al prossimo anno!!
Giuseppina Occhionero – giuseppinaocchionero@libero.itFonte – termolionline
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