1 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DOVE Organi di Polizia COME Entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all'estero deve essere ripresentata in Italia Viene...
1 – DENUNCIA DI SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE
DOVE
Organi di Polizia
COME
Entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all'estero deve essere ripresentata in Italia
Viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta
Si verifica se l'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può duplicare la patente
A questo punto si seguono due procedure diverse:
una nel caso di duplicazione tecnicamente possibile da parte dell'Ufficio Centrale Operativo
un'altra nel caso di duplicazione tecnicamente NON possibile
2a – INVIO A CASA DEL DUPLICATO
(DUPLICAZIONE TECNICAMENTE POSSIBILE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO)
DOVE
Organi di polizia
COME
Presentare
3 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Un documento valido di identità
Il duplicato della patente viene inviato a casa dell'interessato dall'Ufficio Centrale Operativo
Costo: Euro 5,16 (Lire 10.000) più le spese postali, da pagare al postino che consegna la patente
2b – RICHIESTA DUPLICATO
(DUPLICAZIONE TECNICAMENTE NON POSSIBILE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO)
DOVE
Organi di polizia Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COME
Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici)
Allegare:
Ricevuta del versamento di Euro 5,16 (Lire 10.000) sul c/c 9001
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Permesso provvisorio di guida (in originale) rilasciato dagli organi di polizia presso i quali è stata fatta la denuncia
Se la patente è scaduta di validità oppure se non è possibile identificarne la data di scadenza, è necessario anche un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada.
Se non è necessario il certificato medico, o se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall'interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello
Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione). Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida
Se la richiesta non è presentata dall'interessato: Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
Fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato
Fonte: InterMotori
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