
Non ha diritto all'indennizzo l'automobilista che, senza pneumatici invernali, sbanda sulla strada ghiacciata: così la Cassazione
L'inverno è alle spalle, ma questa sentenza è un precedente prezioso: chi viaggia senza pneumatici invernali, e sbanda sul ghiaccio, non ha diritto al rimborso da parte del gestore della strada che ha preso ogni precauzione per rendere l'asfalto il meno scivoloso possibile: lo ha stabilito la Cassazione (terza sezione civile), con ordinanza 4251 del 22 febbraio 2012, pubblicata il 16 marzo.
ANAS INNOCENTE – Così la Corte suprema ha scagionato l'Anas da ogni accusa: è esclusa la sua responsabilità, perché in precedenza aveva attivato lo spargimento di sale. E invece è stato respinto il ricorso di un 45enne che, incurante dell'adozione degli adeguati pneumatici e viaggiando a velocità troppo elevata in rapporto al tipo di strada, ha sbandato sul ghiaccio.
TROPPI RISCHI – Il guidatore circolava alle sei del mattino, in stagione invernale, in località montuosa, quando era ampiamente prevedibile la formazione di ghiaccio sulla strada. La sentenza della Cassazione è in linea con la corte d'Appello dell'Aquila: secondo Piazza Cavour, il comportamento colposo dell'utente danneggiato ha escluso la responsabilità dell'ente.
NESSUNA CONTRADDIZIONE – Non è una sentenza che contraddice le precedenti, perché nelle altre situazioni esaminate il gestore era colpevole di omessa manutenzione: niente sale sulla strada, guard-rail inadeguato, cartelli mancanti, asfalto rovinato. In questa occasione, invece, l'Anas ha fatto tutto il possibile per evitare che si verificassero sinistri a causa della strada ghiacciata. Si badi bene che la sentenza riguarda una strada in cui non vigeva la prescrizione di montare gomme invernali né di avere a bordo catene da neve: la Cassazione s'è espressa a prescindere da un obbligo preciso a carico del guidatore, concentrando invece la propria attenzione sulla condotta di guida e sulla prudenza dell'automobilista.
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