Rifiuti: spetta all'Anas rimuoverli dalle strade

Rifiuti: spetta all'Anas rimuoverli dalle strade Una sentenza del Tar ha dato torto alla società che gestisce la rete viaria italiana: è sua responsabilità bonificare le sedi stradali dai rifiuti

Una sentenza del Tar ha dato torto alla società che gestisce la rete viaria italiana: è sua responsabilità bonificare le sedi stradali dai rifiuti

23 Febbraio 2012 - 09:02

L'Anas, la società statale che gestisce la rete stradale e autostradale italiana, ha l'obbligo di custodia e di vigilanza sui tratti di sua competenza e anche quello di occuparsi della loro manutenzione. Ne deriva che ricade sotto la sua responsabilità, e non su quella dei comuni, anche la rimozione dei rifiuti eventualmente presenti sulle strade di sua competenza.

L'ANAS CONTRO IL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO – L'ha ribadito il Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Puglia con la sentenza n° 299 del 9 febbraio scorso, che si è pronunciata sulla vicenda che vedeva l'Anas opporsi al comune di Monte Sant'Angelo (Foggia). Motivo del contendere è il tratto della statale 89 “Garganica” che attraversa appunto il comune del foggiano. Su questa arteria e ai suoi margini c'è un'area di circa 25 km2 all'altezza del km 155+670, invasa di rifiuti tra i quali è stata rilevata le presenza di Eternit, il pericoloso materiale isolante contenente amianto cancerogeno. Il 5 maggio 2009 il sindaco di Monte Sant'Angelo aveva firmato l'ordinanza sindacale n° 19 in cui s'intimava al direttore responsabile del compartimento Anas di Bari, in qualità di proprietario dell'area interessata, di sgombrarla e di bonificarla entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

IL RICORSO – L'Anas aveva impugnato il provvedimento il 14 luglio successivo, invocando la sua illegittimità per mancanza degli elementi essenziali, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento, carenza o insufficienza d'istruttoria ed errato esercizio dell'azione amministrativa. In dettaglio, la società lamentava innanzitutto un difetto procedurale consistente nell'errato inoltro dell'ordinanza alla sede compartimentale di Bari anziché a quella centrale di Roma, ma il Tar ha respinto tale interpretazione affermando che la sede pugliese ha piena competenza, anche d'intervento, sul territorio interessato, quindi il comune ha fatto bene a inoltrargli l'ordinanza. Tra le altre contestazioni, l'Anas ha avanzato anche quella basata sul principio giurisprudenziale secondo il quale doveva essere dimostrata la sua corresponsabilità nel dolo consistente nell'abbandono dei rifiuti, ma il Tar ha rigettato anche questa tesi, sostenendo che il caso del proprietario che “adottando le normali cautele non ha potuto impedire l'altrui attività illecita” va distinto “da quello di un ente avente per oggetto sociale, e per dovere istituzionale, la custodia e la cura di una rete viaria”.

IL TAR DELL'UMBRIA S'ERA GIÀ PRONUNCIATO – A margine, va evidenziato che era stata proprio l'Anas, con una comunicazione del 30 marzo 2009, a segnalare all'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo la presenza dei rifiuti sulla statale, sostenendo oltretutto che toccava proprio al comune rimuoverli. In sostanza, il Tar ha respinto tutte le eccezioni del ricorso della società, chiamando in causa anche una precedente sentenza del Tar dell'Umbria (la n° 352 del 1° giugno 2010) che ha sostenuto il “dovere di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull'utilizzazione del bene”. Infine, un'altra valida argomentazione del giudici amministrativi è che va escluso che le lastre di Eternit abbandonate, in quanto rifiuto pericoloso in base all'art. 183, primo comma, lettera b e all'art. 184, quarto comma del decreto legislativo 156/2006 possano rientrare nella gestione dei rifiuti urbani o assimilati assoggettati a semplice recupero o smaltimento”.

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