Ricorso vincente contro il Tutor: faccenda piccante per il 2009

Ognuno fa il suo mestiere. Il Giudice di pace di Viterbo, avvocatoAndrea Stefano Marini Balestra, ha interpretato la legge a modo suo,annullando una multa data col Tutor: qui. Invece,...

29 Dicembre 2008 - 01:12

Ognuno fa il suo mestiere. Il Giudice di pace di Viterbo, avvocatoAndrea Stefano Marini Balestra, ha interpretato la legge a modo suo,annullando una multa data col Tutor: qui. Invece, autostrade per l'italia sostiene che quel Giudice s'è sbagliato: qui. Io mi limito a riportare le due opinioni. Ne parla anche StradeMulte.it.

Dicerto qui ci sono numerosi misteri su una faccenda grossa. Perché sulTutor sono stati fatti investimenti massicci e perché ci sono ancheincassi grazie alle multe. Giusto? Ci sono interessi notevoli attornoal Tutor. A meno che vi vogliate fermare a quanto dicono ora i massmedia, riportando (con una noia spaventosa) quello che il Tutor hafatto a favore della sicurezza (salvo parlare di un argomentointeressante con notevole ritardo e senza citare la fonte…): menoincidenti, meno morti eccetera.  Sì, lo sappiamo e non dubitiamominimamente delle statistiche rese pubbliche. Però la faccendaTutor-tolleranza rischia seriamente di finire davanti alla Cassazione, che si esprimerà una volta per tutte. O, addirittura, potrebbe essere il Governoa entrare a gamba tesa piazzando una leggina ad hoc: Tutor e tolleranzada applicare al Tutor previsti espressamente nel Codice della strada; eamen, chiusa la questione. Magari, in definitiva, saranno loro a direuna volta per tutte come stanno le cose. Se no, altri guidatoripotrebbero vincere il ricorso allo stesso modo, sempreché ci sianoGiudici di pace che la pensano come quello di Viterbo.

Dunque,secondo il Giudice, è illegittimo il verbale dato col Tutor (sistemasviluppato da autostrade per l'italia, e messo a disposizione dellaPolstrada). Motivo della sentenza: l'apparecchio non consentel'applicazione della tolleranza del 5%. Cosa vuoldire? Questo: rispetto al limite di velocità generale previsto dalCodice della strada (o locale riportato dalla segnaletica) occorreaggiungere sempre il 5%, con un minimo di 5 chilometri orari. Lo dicel'articolo 345 del Regolamento del Codice della strada, in corsivo:

Leapparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti divelocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopofissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro edaccertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

Le singoleapparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavoripubblici. In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamentidella velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valorerilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Nonpossono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limitidi velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

Ilcontrollo dell'osservanza del limite di velocità può essere ancheeffettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del Codice, attraversole annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradaliall'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandositali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita,quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predispostedagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocitàè associato l'errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5,10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti,rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora edinferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

Perl'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, leapparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamentedagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del Codice, edevono essere nella disponibilità degli stessi.

Bene, ilGiudice sostiene: benché alla velocità risultata fosse stata applicatala riduzione del 5%, detta riduzione non può però essere applicata neicasi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall'autoveloxche consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casidi rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità, col c.d.scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato ilcriterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dalcomma 3 dell'articolo 345 del Regolamento del Codice della strada. Nonpuò ritenersi apparecchiatura autovelox il Tutor, che accerta leviolazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media divelocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, pernecessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al Tutordeve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345.

Risultato:in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzionealcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°),va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché lalegge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzionequesta va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio neicasi di rilevazione diverse le postazioni autovelox fisse e/o mobili,ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex art.142 violato.

Sempre secondo il Giudice, in ogni caso in cuivenga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi diaccertata violazione mediante calcolo della velocità media, non vi ècertezza dell'esatto accertato superamento della velocità massimaconsentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazioneeffettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%)non previsto per legge.

Secca la risposta di autostrade per l'italia, in corsivo:

Inrelazione alla recente sentenza del Giudice di Pace di Viterbo che hadichiarato illegittime le multe per eccesso di velocità elevate dalTutor, Autostrade per l'Italia precisa che il Giudice di Pace haapplicato in maniera non corretta le norme in vigore. Si è infattipronunciato sulla legittimità di un illecito commesso in provincia diCaserta in violazione delle disposizioni della Legge 689/81 cheattribuiscono tale competenza solo al Giudice di Pace del luogo in cuiè stata commessa la violazione, basando tale erronea affermazione dicompetenza sulla presunta impossibilità di accertare dove l'eccesso divelocità fosse stato effettivamente consumato. In realtà, il Tutormisura la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada bendefinito ed individuabile,

rendendo assolutamente certo il luogo in cui l'infrazione viene commessa.

Lenorme stabiliscono che la percentuale di riduzione a favore dell'utenteper tutti gli accertamenti effettuati con apparecchi omologati sia parial 5% con un minimo di 5 Km/h. Queste disposizioni si riferiscono atutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocitàdei veicoli, senza fare assolutamente distinzione tra apparecchiaturedestinate a misurare la velocità istantanea e strumenti per il calcolodella velocità media.

La riduzione progressiva (5, l0 o15% in base alla velocità calcolata) prevista dal comma 3 dell'art. 345Reg. C.d.S, a cui erroneamente il Giudice di Pace di Viterbo siriferisce, può essere applicata solo per misure effettuate attraverso idati contenuti sui biglietti autostradali e cioè con metodi empirici dicalcolo della velocità che sono molto diversi dagli apparecchi dimisura.

La Polizia Stradale, perciò, applica agliaccertamenti effettuati con il sistema Tutor una riduzione pari al 5%,con un minimo di 5 km/h. 

fonte

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