Revisione straordinaria patente di guida Art 128. Cosa è cambiato?

Revisione straordinaria patente di guida Art 128. Cosa è cambiato? L'art. 128 del C.d.S. dispone che gli Uffici della Motorizzazione Civile e le Prefetture possano disporre atti di revisione straordinaria della patente di guida. Vi spieghiamo alcune novità.

L'art. 128 del C.d.S. dispone che gli Uffici della Motorizzazione Civile e le Prefetture possano disporre atti di revisione straordinaria della patente di guida. Vi spieghiamo alcune novità.

7 Marzo 2011 - 03:03

L'art. 128 del C.d.S. dispone che gli Uffici della Motorizzazione Civile, (oltre le Prefetture nei soli casi di infrazione agli artt. 186 o 187), possano disporre atti di revisione straordinaria della patente di guida.

A CACCIA DEI RECIDIVI – Prendiamo  in esame gli atti che emette la Motorizzazione Civile. Questi nascono, non solo, ma principalmente dalle comunicazioni che tutti gli organi di Polizia stradale (Polstrada, Carabinieri e Polizie Municipali) intervenuti sui luoghi di incidenti stradali sono tenuti, per norma, a segnalare agli uffici competenti della Motorizzazione Civile, della Prefettura e, in alcuni casi, qualora vi siano lesioni personali diagnosticate superiori ai quaranta giorni anche alla Magistratura. Questo per i provvedimenti consequenziali a carico dei responsabili degli incidenti stessi. Importante sapere però, che tali provvedimenti possono essere adottati, anche a carico di conducenti recidivi o segnalati per continue infrazioni al codice della strada, perché se parliamo di sicurezza stradale, questo sarebbe auspicabile che avvenisse ancora anche e indipendentemente dalla nefasta normativa sulla patente a punti. Tali provvedimenti di revisione straordinaria, non hanno natura sanzionatoria ma di mero controllo, che può essere esercitato sia sotto il profilo teorico/pratico, solo medico, oppure anche in modo congiunto tecnico/sanitario. Questi controlli mirano a verificare nel conducente, la permanenza dei requisiti per il mantenimento del documento di guida. Ma tali provvedimenti, importantissimi ai fini della verifica della conoscenza delle norme del C.d.S. o dello stato psicofisico del patentato, quasi sempre venivano disattesi, in quanto il comma terzo del previgente articolo 128, statuiva che il conducente inadempiente, era passibile soltanto del ritiro del documento di guida solo e qualora sorpreso alla guida di un veicolo. E' facile intuire che ai controlli delle forze dell'ordine, per il caso di cui parliamo, il conducente, esibendo un documento di guida privo di qualsiasi annotazione negativa, moltissime volte sfuggiva alla sanzione del ritiro.   

LE NOVITA' – Vediamo brevemente le novità che ha apportato la legge n 120 del 29/7/2010 all'art. 128:

Il punto 1 a) di tale articolo, statuisce che, oltre agli organi di polizia, che sono tenuti a segnalare eventuali incidenti, vi è un nuovo soggetto costituito dai responsabili di unità di terapia intensiva o neurochirurgica i quali hanno l'obbligo di segnalare alla Motorizzazione Civile casi di persone in coma per un tempo superiore alle 48 ore, per una verifica delle condizioni fisiche del soggetto da parte della Commissione Medico Locale;

Il punto 1 b) stabilisce che ” è sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi ” (gg. 40 ndr)  ecc. Con questo punto, si è voluto togliere la discrezionalità assoluta per la valutazione degli incidenti, e voluto stabilire che in ogni caso nelle condizioni di cui sopra “è sempre disposta “;

punto 1 c) che anche qui “è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore di una violazione alle norme del C.d.S. da cui consegue la sospensione della patente di guida … ecc.

Innovativo è invece il contenuto del comma due ove si dispone che, nei confronti del titolare della patente di guida che non si sottoponga nei termini prescritti (gg 30 ndr) agli accertamenti è sempre disposta la sospensione del documento di guida fino all'esito favorevole degli accertamenti richiesti. Tale sospensione come stabilito dalle circolari del Ministero dei Trasporti è notificata nel corpo del dispositivo dell'atto di revisione. Quanto poi previsto dal comma 2 sana una evidente disparità fra i destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 126 bis (patente a punti) per i quali opera, nell'inadempimento di quanto richiesto, la immediata sospensione del documento di guida, mentre per i destinatari, come detto dei provvedimenti di cui all'art. 128 previgente la legge 120/2010, questo non era previsto.

Oggi per la nuova norma dell'art. 128 i due procedimenti di revisione straordinaria pur se emessi per motivi diversi, sono simili. In entrambi i casi, i documenti di guida dei destinatari di tali provvedimenti sia che emessi per l'art.126 bis che per l'art.128, in caso di inadempienza (salvo possibili ricorsi) sono sospesi, e sappiamo che guidare con un documento di guida sospeso, comporta oltre la sanzione pecuniaria, la revoca del documento di guida stesso.  

A cura di Antonio Palmieri

Presidente Associazione Nazionale Utenti Stradali

1 Commento

Vanni
13:38, 30 Novembre 2012

mi domando se sia giusto che un'automobilista di 79 anni si debba recare a oltre 500 chilometri di distanza per sottoporsi ad un procedimento di revisione della patente? Grazie,Vanni Resta

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