Rc auto, Cassazione: il fermo tecnico va provato

Rc auto, Cassazione: il fermo tecnico va provato Ancora una ordinanza della Cassazione che chiude al risarcimento del fermo tecnico. Serve una dimostrazione di aver subito una perdita economica

Ancora una ordinanza della Cassazione che chiude al risarcimento del fermo tecnico. Serve una dimostrazione di aver subito una perdita economica

17 Dicembre 2015 - 10:12

Una Corte di Cassazione particolarmente “filoassicurativa” ha emesso un'ordinanza che potrebbe far risparmiare un bel po' di soldi alle casse delle compagnie. Depositata l'11.12.2015, l'ordinanza n. 25063 della sesta sezione civile dà infatti continuità a un recentissimo indirizzo che pone grossi limiti al risarcimento del fermo tecnico, ovvero del ristoro del danno dato dall'impossibilità di utilizzare il veicolo nel tempo necessario ad effettuare le riparazioni. Al “forfait equitativo” che fino a poco tempo fa era pacifico riconoscere al danneggiato, ora si sostituisce un danno da quantificarsi con le allegazioni, che siano fatture di noleggio di auto sostitutiva, oppure prove documentali della perdita effettiva (bollo, assicurazione, durata del periodo di fermo). Considerando le difficoltà che il danneggiato deve affrontare quando rimane senza auto a causa della colpa altrui, non si vedeva proprio la necessità di rendere più difficile da risarcire una voce di danno già di per se sottostimata, come il fermo tecnico.

IL FERMO SULLA BASE DEL PREVENTIVO – Il caso trattato dall'ordinanza di rigetto degli Ermellini è un caso limite, perchè il danneggiato non aveva prodotto nulla che potesse attestare che il veicolo fosse stato fermo davvero. La richiesta infatti era di liquidare il fermo sulla base di preventivo e foto del veicolo danneggiato. Ciò sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva definito il danno da fermo tecnico come danno “in re ipsa”, e dunque liquidabile in automatico perchè una macchina danneggiata dovrà essere riparata e dunque provocherà il fermo e la conseguente perdita. Detto orientamento riconosceva la possibilità di liquidare “equitativamente” il fermo, senza bisogno di allegare particolari documenti che fondassero il diritto al risarcimento del danno. Di recente però, una sentenza della Suprema Corte (Cass. 20620/15) aveva preso una posizione nettamente contraria al predetto indirizzo, richiamando i principi generali sulla prova del danno e negando che potesse considerarsi “in re ipsa” il danno da fermo tecnico.

L'EQUITA' E L'EQUITA' “CORRETTIVA” – Gli Ermellini non ignorano l'indirizzo che prevedeva la possibilità di liquidare equitativamente il danno da fermo tecnico “anche in assenza di prova specifica”, ma gli contrappongono un altro principio “fondamentale”, che specifica che l'equità del giudice nella liquidazione del danno non è quella tipica di un giudizio di equità, bensì un'equità giudiziale “correttiva e integrativa”, che presuppone che sia provata la presenza di danni risarcibili, mentre ne resti impossibile da provare il preciso ammontare. In base a questi due orientamenti, che per la Corte vanno interpretati congiuntamente, comunque non si può pretendere il risarcimento del danno da fermo tecnico senza allegare degli elementi utili a provare danno e quantificazione, che ben avrebbero potuto essere forniti, come ad esempio pagamento del bollo, costi assicurativi e valore del mezzo.

IL NUOVO CORSO “FILOASSICURATIVO” – Mentre nella relazione prima della discussione in udienza, si “modulava” la posizione favorevole a una liquidazione automatica del danno da fermo tecnico, con il principio in base al quale il danneggiato deve comunque fornire la prova del danno, essendo il potere del giudice limitato all'utilizzo del criterio equitativo solo per definirne l'ammontare, dopo la discussione la Corte vira vistosamente verso il criterio molto restrittivo apparso in ottobre con la sentenza n.20620/15. “Non può non rilevare”, scrivono infine gli Ermellini, “come l'indirizzo interpretativo posto a fondamento del ricorso risulti confutato dalla più recente giurisprudenza di legittimità”. E di questo nuovo indirizzo si riporta letteralmente il principio contenuto dalla sentenza n. 20620/15, che aveva statuito che “la prova del danno…deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.

UNA POSIZIONE CHE PENALIZZA ECCESSIVAMENTE I DANNEGGIATI – La presente ordinanza, nel decidere per il rigetto del caso, ha dato forza ad un principio, appena introdotto da altra sentenza, che non può essere condiviso. Chiunque abbia avuto un incidente, e a maggior ragione gli operatori del diritto che hanno a che fare con il risarcimento del danno da sinistro stradale, sanno che quando ci si ritrova con la macchina danneggiata il danno non si risolve affatto nel costo delle riparazioni del veicolo. I disagi sono invece molteplici, difficoltà negli spostamenti, tempo perduto tra periti, carrozzieri, assicuratori, avvocati. Il risarcimento del fermo dell'auto interveniva a coprire solo in parte un danno che dovrebbe essere tenuto in considerazione maggiore. Senza contare che il metodo di calcolo del fermo tecnico si basa sulle ore necessarie di mano d'opera per la riparazione del mezzo, come se un'autovettura in riparazione restasse in officina giusto il tempo di lavorazione, e non per svariati giorni, in attesa del proprio turno. Ora, con queste pronunce della Suprema Corte, rischiano di rimanere senza ristoro tutti i casi in cui manchi il noleggio di un'auto sostitutiva. Non si capisce proprio perchè togliere ai giudici di merito, spesso di prossimità (il limite di valore per la competenza dei Giudici di Pace è 20.000 euro n.d.r.), la possibilità di decidere “equitativamente”, relegando il risarcimento da fermo tecnico, sostanzialmente, solo ai casi di noleggio di auto sostitutiva (come se tutti potessero permettersi di pagarne il costo in anticipo). E questo in anni in cui il comparto assicurativo sull'Rc Auto produce utili già notevoli (circa 2mld l'anno). Si spera che il Palazzaccio giunga presto a più miti consigli.

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