Più multe per infrazioni uguali? Si paga per ogni violazione

Più multe per infrazioni uguali? Si paga per ogni violazione Corte Cassazione

Corte Cassazione, seconda sezione civile - Sentenza n. 4725

27 Febbraio 2011 - 08:02

Nel caso di più illeciti in violazione della stessa norma del Codice della strada devono essere inflitte altrettante multe. Non è pensabile applicare, per una sorta di bizzara analogia, la disciplina penale, considerando la singola violazione e aumentando la sanzione sino al triplo. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 4725 della seconda sezione civile, depositata ieri, che ha affrontato il caso di un motociclista che aveva ricevuto sette verbali di accertamento, tutti per avere violato la zona a traffico limitato del comune di Bologna.

La possibilità di applicare la sanzione più grave, elevata sino al triplo, non è prevista – I giudici, davanti a una tesi difensiva che puntava a un drastico sconto delle sanzioni applicandone una sola cumulativa e sollevava anche una questione di legittimità costituzionale, replicano che, nella materia delle sanzioni amministrative, l'istituto della reiterazione nell'illecito, rappresenta il corrispondente di quanto stabilito in materia penale dalla recidiva, rappresentando una circostanza aggravante negli specifici casi stabiliti dalla legge. La possibilità di applicare la sanzione più grave, elevata sino al triplo, non è prevista, a parte il concorso formale, se non nel caso di violazione delle norme previdenziali e assistenziali. Inoltre, «la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 relativa alle “violazioni amministrative (…) commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria”, è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione della unificazione della sanzione». Il comma 4 dell'articolo 8, infatti, attribuisce un rilievo diverso e attenuato alla continuazione con riferimento agli illeciti amministrativi stabilendo che nel caso di violazioni successive alla prima, queste non sono valutate ai fini della reiterazione ma solo quando sono commesse in tempi ravvicinati e possono essere ricondotte a una programmazione unitaria. Insomma, l'unicità del disegno trasgressivo non è stata introdotta per l'applicazione di una sanzione unica e ridotta, ma per limitare gli effetti della reiterazione.

Fonte – ilsole24ore.com

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