PHOTORED: la sentenza completa che sancisce i tempi minimi del giallo

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19 Novembre 2009 - 09:11

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Repubblica Italiana
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona del dott. Letterio BALSAMO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1713/08 promossa con ricorso depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa il 02/07/2008 da
xxxxxxxx xxxxx, nato a xxxxxxx(Germania) l' xx/xx/xxxxe residente a xxxxxx(xx) in via xxxxxnr. xx, assistito e difeso dall'avv. Marco Santarcangelo del foro di Bassano del Grappa con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) in via Trieste nr. 14, giusta mandato in atti
OPPONENTE Contro COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI) in persona del Sindaco pro tempore,
assistito e difeso dall'avv. Salvatore Lo Giudice del foro di Bassano del Grappa con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI) in via Jacopo Da Ponte nr. 45, giusta mandato in atti
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA In punto: ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81.

Conclusioni dell'opponente:chiede, previa sospensione provvisoria del provvedimento impugnato, l'annullamento del verbale di contestazione di violazione opposto per le ragioni esposte in gravame, rimettendosi al Giudice per quanto riguarda la liquidazione delle spese;
Conclusioni dell'opposta: chiede che venga rigettato il ricorso in quanto infondato in diritto e in fatto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa secondo nota esibita;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 02/07/2009 xxxxxxxx xxxxxx, come sopra generalizzato, proprietario obbligato in solido, chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione di violazione dell'art. 41 comma 11 e art. 146 comma 3 del vigente C.d.S. elevato dalla Polizia Locale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI) il
04/06/2008 nr. 637/2008 – 7263 presso il Comando della Polizia Locale. Detta violazione era stata contestata al proprietario del veicolo obbligato in solido xxxxxxx xxxxxx, perché il giorno 17/04/2008 alle ore 10,45 il conducente dell'autoveicolo targato BY473GV, di proprietà del medesimo , percorreva la S.P. 248 (via Spin) e giunto all'intersezione semaforizzata con la S.P. 57, superava la linea di arresto e proseguiva in direzione Bassano del Grappa nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia;
La anzidetta violazione non era stata contestata immediatamente al trasgressore ai sensi dell'art. 201 commi 1 bis e 1 ter del vigente C.d.S., in quanto accertata mediante dispositivo ad installazione fissa con rilevazione fotografica denominato FTR matricola 2645/2746 omologato con D.M. Infr. N.1129 del 18/03/2004 (ex 3117 del 14/01/1994).
Il Giudice con ordinanza n. 1713/08 del 04/07/2008, concessa la richiesta sospensiva, fissava l'udienza del 24/10/2008 per la comparizione delle parti.

In detta udienza compariva per l'opponente il delegato Menegon Antonio , mentre per il Comune di Romano d'Ezzelino, già costituitosi il 14 ottobre 2008 con deposito di comparsa di costituzione e risposta, compariva il C.te di P.L. dr. Mario Campana munito di delega. Concesso termine per memorie istruttorie, la causa proseguiva all'udienza del 20/03/2009. In detta udienza il Giudice, sulla base delle doglianze esposte da parte ricorrente e su sua istanza , disponeva consulenza tecnica d'ufficio atta ad accertare ogni elemento relativo alla contestata infrazione ed alla regolarità dell'apparecchiatura di rilevazione utilizzata dalla pubblica amministrazione oltre che delle relative modalità di utilizzo, nominando quale CTU l'ing. Lucio Pardo di Bologna al quale si riservava di formulare il quesito all'udienza del 24/04/2009 cui disponeva rinvio.
All'udienza del 24/04/2009 compariva l'avv. Santarcangelo per l'opponente ed il dr.
Mario Campana per l'Opposta, oltre l'ing. Pardo nominato CTU. Il dr. Campana, per conto dell'Amministrazione, insisteva per l'accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva della consulenza. A fronte dell'istanza dell'Amministrazione resistente, il Giudice, seduta stante, interrogava il consulente circa la eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 c.p.c., ottenendone ampia assicurazione negativa. E, pertanto, autorizzato dal Giudice il proseguimento della causa, l'ing. Lucio Pardo prestava l'impegno di rito ed il Giudice gli formulava il quesito, dando il termine di giorni 60 e rinviando per il prosieguo all'udienza del 17/07/2009. Il 10/07/2009 veniva depositata in Cancelleria la consulenza tecnica resa dall'ing. Lucio Pardo. All'udienza del 17/07/2009, come sopra fissata, compariva l'opponente xxxxxxx xxxxxxx assistito dall'avv. Raffaella Viscone in sostituzione dell'avv. Santarcangelo. Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente. Il giudice fissava udienza per precisazione delle conclusioni al 06/11/2009. In data 28 ottobre 2009 si costituiva per il Comune di Romano d'Ezzelino l'avv. Salvatore Lo

Giudice depositando credenziali e copia della sentenza 23/12/2009 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa dr. Avv. Giorgio Dioli nel proc. Nr. 3282/2008 R.G. e riportandosi alle deduzioni svolte dal perito Crea nelle osservazioni alla CTU redatta dall'ing. Lucio Pardo. All'udienza del 06/11/2009 le parti discutevano la causa e precisavano le rispettive conclusioni. Il Giudice, tuttavia, richiedeva ulteriori chiarimenti in ordine alle operazioni di verifica periodica dell'apparecchiatura, dando termine fino all'udienza del 10/11/2009 per il deposito di eventuale documentazione. All'udienza del 10/11/2009 parte opposta depositava documentazione integrativa relativa ai collaudi e visite periodiche dell'impianto. Il Giudice di Pace, sempre nella stessa udienza, esaurite le incombenze di rito, acquisita la documentazione offerta, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la tratteneva a sentenza sulle conclusioni espresse dalle parti e di questa dava lettura del dispositivo alle parti in aula
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e l'opposizione deve essere accolta.
Parte ricorrente, opponendosi alla pretesa risarcitoria dell'Amministrazione del Comune di Romano d'Ezzelino, eccepisce, a sostegno della nullità del verbale, la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito ai sensi dell'art. 3 della legge 689/1981, l'errore sul fatto in merito all'elemento oggettivo dell'infrazione contestata in quanto il tempo di giallo è troppo breve e tale da non permettere il rispetto dell'art. 41 comma 10 C.d.S. e conseguentemente dell'art. 41 comma 11 C.d.S., l'illegittimità per omissione di progetti, di elaborati per la sicurezza, dati sui flussi veicolari e altri dati con conseguente “omissione di progetto ed abbandono amministrativo”, eccesso di potere conseguente a “sanzioni erogate in tale situazione di equivoca legittimità”, la mancanza di prova della responsabilità del ricorrente .

In buona sostanza parte ricorrente lamenta come l'apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dalla normativa in materia e dal Ministero, con particolare riferimento alla presunta breve durata della luce gialla, e come, di conseguenza, detta apparecchiatura non consenta di accertare in maniera precisa e rigorosa l'infrazione oggetto della contestazione, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato. Allega giurisprudenza della Suprema Corte e lettere circolari esplicative in materia del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Allo stesso tempo questo Giudice ritiene che non possano essere sottaciuti taluni aspetti dell'impiantistica semaforica in esame, aspetti che vanno oltre il mero accertamento demandato col ricorso al Giudice in quanto strettamente connessi alla disciplina generale del traffico e alle regole dettate dal vigente codice della strada.
Per un migliore e più approfondito esame delle questioni di merito, questo Giudice ritiene di fare riferimento alla Relazione di C.T.U., depositata in atti, svolta dall'Ing.
Lucio Pardo di Bologna, su incarico di questo giudice. Bisogna dire che minor pregio rivestono le osservazioni del perito Crea che per alcune questioni pare riferirsi a quesiti mai posti da questo giudice al C.TU. come la proprietà dell'impianto , gestione e proventi economici (presunto quesito nr. 7) nonché sulle procedure operative di rilevamento fotografico e successiva notificazione (presunto quesito nr. 8). In particolare non è condivisibile l'interpretazione data dal perito Crea alla norma di cui all'art. 41 comma 11 C.d.S. disancorandola da quanto previsto dall''art. 41 comma 10 C.d.S., cioè da una approfondita valutazione della durata dei tempi semaforici ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito , come meglio in seguito si vedrà.
Come conferma il consulente del giudice ing. Lucio Pardo, il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento della infrazione si basano esclusivamente sulle
risultanze dell'apparecchiatura FTR, prodotta dalla ditta Eltraff s.r.l. con sede in Concorezzo (MI), apparecchiatura che al momento della presunta rilevata infrazione era debitamente omologata così come espressamente previsto dalla vigente normativa. Tale omologazione, infatti, era stata ottenuta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1129 del 18/03/2004 di conferma del precedente decreto n. 3117 del 14/01/1994.

Ora, con la modifica introdotta con legge 01/08/2003 n. 214, l'art. 201 C.d.S. al comma 1 bis lett. b) stabilisce che non è necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa e, al successivo comma 1 ter, sancisce la non necessarietà della presenza degli agenti di polizia stradale in caso di veicoli che attraversino una intersezione semaforizzata con semaforo rosso, qualora l'accertamento avvenga tramite apparecchiature automatiche debitamente omologate. In materia già la Suprema Corte si era pronunciata con sentenza 17/11/2005 n. 23301 e successiva 11/04/2006 n. 8465 affermando a chiare lettere che “le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo Autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione, non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica”.
E' pur vero che le citate pronunce riguardano violazioni contestate anteriormente all'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 201 C.d.S. ma, in ogni caso, resta attuale l'affermato principio secondo il quale la “istituzionale” rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in un incrocio semaforizzato possono verificarsi senza che l'occhio fotografico, anziché quello umano, possano effettuarne una adeguata valutazione. Sull'argomento, dello stesso tenore sono le seguenti pronunce della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. II, 22/11/2006 n. 24764 e altra in pari data n. 24766, in Guida diritto Sole 24 ore ,
dossier/4, aprile 2007, pag. 35. Non appare fuor di luogo sottolineare come la Suprema Corte, “censurando l'uso eccessivamente disinvolto che molte amministrazioni comunali fanno degli apparecchi automatici in questione a fini di bilancio” , precisa che “in realtà la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificatamente il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative” (M.Fin. – Cass. Sez. II 22/11/2006 n. 24766).
Proprio perché l'apparecchiatura automatica sostituisce a tutti gli effetti l'accertatore, appare assolutamente indispensabile che la stessa sia utilizzata in maniera appropriata e con particolari scrupolo e precisione dato che a questo dispositivo, in buona sostanza, è affidato il compito di trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l'accertatore se presente al fatto. E, pertanto, l'Amministrazione Pubblica, nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura per il controllo del traffico, deve accertarsi che l'apparecchiatura stessa sia omologata a funzionare senza la presenza degli agenti, cioè in modo automatico, ma soprattutto deve rispettare con la massima diligenza, precisione e rigore tutte le condizioni poste dalle leggi nazionali e comunitarie nonché dal provvedimento di omologazione per il suo corretto funzionamento.
L'art. 2 del citato decreto dirigenziale n. 1129 del 18/03/2004, che puntualmente richiama il voto n. 21/2004 reso dalla competente Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. nell'adunanza del 18/02/2004, elenca le condizioni che devono ricorrere perché il dispositivo “FTR documentatore fotografico di infrazione”, senza necessità di modifiche od adattamenti, possa essere utilizzato, oltre che in ausilio all'operatore di
polizia presente sul posto, anche in modalità automatica nella versione in postazione fissa, senza la presenza dell'organo di polizia.
L'art. 3 del citato decreto dirigenziale n. 1129 del 18/03/2004 prescrive che “le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a far eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni”.
In materia non si può certo ignorare la recente decisione della Corte Costituzionale (sentenza 4/13 luglio 2007 n. 277) che, seppur indirettamente, ha sancito il principio che, data l'irripetibilità dell'accertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità viola palesemente gli artt. 24 e 111 Cost. E, si badi bene, la Corte ha fatto esplicito riferimento all'art. 2, comma 1 della legge 11/08/1991 n. 273 il quale prevede la
“realizzazione dei campioni primari” sia per le “unità di misura di base” e
“supplementari”, sia per le unità di misura “derivate” del sistema internazionale delle unità di misura SI, laddove quest'ultimo ricomprende anche la velocità come unità derivata. E, pertanto, la necessità che le apparecchiature vengano verificate e tarate periodicamente, cioè annualmente, – almeno presso la ditta produttrice in attesa di un completo avvio del sistema di taratura in Italia (SIT) – appare ineludibile, nonostante che in materia persistano orientamenti contrastanti.
Ma, prescindendo dalla vexata quaestio circa la natura della taratura o verifica richiesta, risulta che il dispositivo in uso al Comune di Romano d'Ezzelino è stato installato in data 25/08/2006 come confermato dalla stessa Amministrazione in questa ed altre memorie di costituzione in giudizio.

A riguardo degli obblighi di manutenzione l'Ing. Lucio Pardo ha riferito: “Non è stato fornito report di sistematica manutenzione, la gestione è affidata a ditta esterna, la trasmissione e la gestione dei dati avviene disapplicando l'art. 11 comma 1 lett. A) del C.d.S. e l'art. 6 del regolamento. Le verifiche obbligatorie sono solo a partire dal 2008.
La dichiarazione di rispondenza all'omologazione è tardiva ed equivoca”.
Ma a queste perplessità espresse dall'ing. Pardo, altre se ne aggiungono ancora a seguito dell'esame scrupoloso degli atti di causa. Infatti dall'installazione all'accertamento è trascorso più di un anno ma l'Amministrazione non ha mai depositato alcun successivo verbale di verifica o taratura se non alla vigilia dell'ultima udienza del 10/11/2009 come vedremo. Anzi l'Amministrazione ha esplicitamente dichiarato in comparsa di costituzione che la ultima verifica effettuata il 25/08/2006, e cioè ben oltre un anno prima dell'accertamento dell'infrazione, è da ritenersi sufficiente. Purtuttavia tra gli allegati alla CTU sono state reperite le certificazioni rese dalla ditta Eltraff SRL di Concorezzo (MI) relative alle verifiche annuali effettuate da detta ditta il 23/04/2008 per il documentatore nr. 02645 (installato e collaudato nella direzione Mussolente come da verbale di collaudo a firma della ditta Zilio del 12/09/2006) ed il 09/06/2008 per il documentatore nr. 02746 (installato e collaudato nella direzione Bassano del Grappa come da verbale di collaudo a firma della ditta Zilio del 25/08/2006). Infine, sollecitata a chiarimenti dal Giudice, l'Amministrazione opposta alla vigilia dell'udienza del 10/11/2009 ha depositato ulteriori attestazioni rilasciate dalla ditta Eltraff SRL di Concorezzo (MI) per l'anno 2007 e 2008 e dalla ditta “UNIT” di Bassano del Grappa per l'anno 2009 relativamente ai documentatori nr.
2645 e 2746.
Ora bisogna osservare in particolare che detta dichiarazione per l'anno 2007 per il documentatore n. 2746 (direzione Bassano d.G.), redatta il 19/06/007, ossia lo stesso giorno della verifica, e diretta alla ditta Zilio e non al Comune , risulta poi essere stata
acquisita al protocollo del Comune di Romano d'Ezzelino in data 28/03/2008, ma la stessa incomprensibilmente non è stata mai trasmessa (come al contrario le altre due attestazioni relative al 2008) all'ing. Lucio Pardo né, tanto meno, è stata mai allegata ai numerosi e analoghi procedimenti giudiziari davanti a questo Giudice e ciò nonostante che lo stesso giudice avesse lamentato la mancanza di prove della verifica periodica , sottolineando il fatto in numerose sentenze.
Comunque, alla luce della ulteriore documentazione come sopra prodotta dall'Amministrazione, si deve concludere che nel caso specifico alla data della commessa infrazione del 17/04/2008 rilevata dall'apparecchiatura, la stessa sarebbe stata utilmente sottoposta alla prescritta verifica annuale del 19/06/2007.
Eppure sulle procedure di verifica periodica dell'impianto permangono alcune perplessità.
Innanzitutto l'Amministrazione opposta, in questa come in decine di altre costituzioni in giudizio in analoghi procedimenti, dichiara testualmente che “il dispositivo è stato installato il 25/08/2006, pertanto, al momento dell'accertamento (che è del 17/04/2008) non necessitava di ulteriori operazioni di taratura, che il decreto di omologazione richiede con cadenza annuale”. Delle eventuali verifiche annuali del 2007 e del 2008 in decine di procedimenti non si fa mai alcun cenno né viene offerta alcuna documentazione.
Richiesto di accertare lo stato di manutenzione dell'impianto, il CTU ing. Lucio Pardo con lettera del 05/05/2009 viene a chiedere al Comune di Romano d'Ezzelino l'esibizione, tra l'altro, delle “autorizzazioni, omologhe e verifiche periodiche”. Con lettera del 07/05/2009 nr. 7509 prot. il Comune di Romano d'Ezzelino, con riferimento alla precisa richiesta dell'ing. Pardo, trasmette i “verbali della ditta Zilio di collaudo e verifica … rispettivamente del 25/08/2006 e del 12/09/2006” (punto 4), nonché “la dichiarazione della ditta Zilio di conformità del 15/09/2008 n.prot. 14161 completa
dell'eseguita favorevole verifica periodica per l'anno 2008 relativamente ai documentatori fotografici in area semaforica FTR matr. N. 02645 e matr. N. 02746″
(punto 12). Ma della verifica annuale presuntivamente eseguita il 19/06/2007 sul documentatore nr. 02746 non v'è alcun cenno né documentazione, benché, come s'è visto, detta documentazione sarebbe dovuta essere già in possesso del Comune di Romano d'Ezzelino fin dal 28/0372008 secondo l'apposto timbro protocollo. Con successiva lettera del 05/06/2009 nr. 9072 prot. Il Comune di Romano d'Ezzelino, sollecitato ancora dall'ing. Pardo, trasmette ulteriore documentazione “rinvenuta durante i lavori di catalogazione dell'archivio generale”. Ma in questo caso si tratta di datata documentazione relativa all'incrocio di Spin, nulla che riguardi le verifiche periodiche dell'impianto del 2007. Tant'è che il CTU ing. Lucio Pardo conclusivamente riferisce al Giudice, rispondendo al quesito postogli, che “le verifiche obbligatorie sono solo a partire dal 2008”. Né su tale grave dichiarazione del CTU, cui presumibilmente non sono stati forniti importanti elementi di giudizio, l'Amministrazione ha eccepito qualcosa fino al 09/11/2009 allorchè, solo su sollecitazione del giudice, ha esibito la dichiarazione Eltraff del 19/06/2007. Bisogna anche dire che il CTU ing. Pardo, relazionando al Giudice sulle operazioni peritali con lettera del 16/07/2009 (successiva al deposito della CTU e allegata al fascicolo di causa fin dal ricevimento in data 17/07/2009), ha allegato il verbale di incontro CTU/CCTTPP dell' 08/06/2009 nel quale, tra l'altro, osserva: “per quanto riguarda verifiche annuali allo stato vedo mancare la verifica del 2007”. Neanche in questo caso segue alcun riscontro documentale o contestazione di sorta da parte dell'Amministrazione.

Da parte sua poi il CTP incaricato dall'Amministrazione opposta per. Crea Natalino, nella sua relazione depositata il 01/10/2009, dopo aver effettuato una attenta disanima della CTU dell'ig. Pardo, fa riferimento alla verifica periodica eseguita in data 23/04/2008 da Eltraff come l'ultima eseguita prima della contestata
contravvenzione del 17/04/2008 (data, quest'ultima, che francamente almeno secondo il calendario dovrebbe precedere e non seguire il 23/04/2008). Anche in questo caso nessun cenno alla verifica del 19/06/2007 che, al contrario, sarebbe dovuta essere, secondo il calendario, l'ultima eseguita prima della data dell'infrazione del Mariotto del 17/04/2008 e della quale neanche il perito incaricato dall'Amministrazione pare ne sapesse nulla.
Nè si può sottacere la singolare stranezza riscontrata nel procedimento analogo davanti a questo medesimo Giudice alla udienza del 30/10/2009 (proc. Nr. 2712/08 R.G. Caron Annamaria/Comune di Romano d'Ezzelino), ove il documentatore nr.
2746 con direzione Bassano del Grappa è risultato in funzione al semaforo di Spin il giorno 09/06/2008 e nello stesso giorno sottoposto alle complesse operazioni di verifica presso i laboratorio Eltraff di Concorezzo (MI).
Per altro verso nel verbale in esame vengono indicati con i rispettivi numeri di matricola 2645 e 2746 ambedue i documentatori fotografici applicati alla direzione Mussolente e alla direzione Bassano del Grappa senza che sia precisato quale dei due abbia eseguito il rilevamento. Né nei fotogrammi richiamati nel verbale di contestazione e utilizzati quale prova della presunta infrazione, vi è alcuna traccia o indicazione della specifica matricola del documentatore utilizzato. Di certo c'è soltanto l'originaria installazione come eseguita e certificata dalla ditta Zilio, mera noleggiatrice dell'apparecchiatura in questione. Di tal chè non è possibile risalire a posteriori con ragionevole certezza al dispositivo in funzione, anche al fine di verificarne il corretto stato di manutenzione, con conseguente violazione dei diritti fondamentali di difesa del ricorrente.
Il provvedimento di omologazione, poi, alla condizione sub c) prescrive che devono essere “scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del
superamento della linea di arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro della intersezione controllata”.

La questione sollevata da parte opponente che rivendica l'insufficienza del tempo di giallo ai fini di un arresto possibile ed in sicurezza e che di fatto riguarda direttamente la congruità della durata della luce gialla e della documentazione fotografica esibita dall'Amministrazione a prova dell'avvenuta infrazione, merita un accurato esame.
A tal riguardo appare indispensabile a parere di questo giudicante valutare l'intera problematica a partire dei tempi di accensione della luce semaforica gialla che precede la luce rossa. Ora bisogna osservare che né dal verbale né dagli scatti fotografici né dagli atti di accertamento risultano i tempi di accensione del “giallo”. A detta dell'Amministrazione opposta la durata del giallo è regolata su 5 secondi, come risulta dalla tabella di fasatura esibita , priva però di sicuri e provati riferimenti temporali sia in generale sia con riferimento ai singoli accertamenti. Al riguardo l'Ing.
Lucio Pardo riferisce: “le indicazioni sulla durata della luce gialla sono generiche ma portano ad individuarla in 5 s., tale appare anche all'atto dei rilievi sul posto Molto probabilmente 5 s. era il tempo impostato anche al momento dell'infrazione”.
Ora è vero che il decreto di omologazione stabilisce soltanto che “è necessario che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso”. Ed è vero anche che , a detta dell'opposta e della ditta noleggiatrice Zilio, “l'apparecchiatura entra in funzione esclusivamente all'accendersi della luce rossa della lanterna semaforica”, lasciandosi così intendere che la luce gialla è comunque ininfluente nei meccanismi di accertamento del passaggio con il rosso. Resta però il fatto che, a parere di questo giudicante, senza conoscere in modo documentato e provato la durata di accensione della luce gialla
e senza averne prima valutata la congruità, non è possibile accertare al di là di ogni ragionevole dubbio la commissione dell'illecito.

A tal riguardo bisogna osservare come nella documentazione depositata dall'Amministrazione non v'è traccia della progettazione tecnica ed installazione del dispositivo in riferimento alla specifica intersezione, ai relativi flussi di traffico e statiche di incidentalità e alle altre caratteristiche morfologiche dell'incrocio, con diagramma semaforico relativo alle fasi, tempi e funzioni. Al riguardo l'Ing. Lucio Pardo riferisce:
“Non esiste determinazione progettuale che porti ad identificare la scelta del tempo di luce gialla. Gli unici documenti riferibili ad ipotesi progettuali sono disegni ascrivibili a tre diverse estensioni, incompleti, contraddittori, privi di quote. L'architettura stessa dell'intersezione è improntata a casualità e a scarsa attenzione per la sicurezza. Una situazione di fatto, incompatibile a qualsiasi progetto”, dato che, commenta l'Ing.
Pardo “il progetto non è un atto formale ma elemento sostanziale che si traduce in materiale strutturazione complessiva dell'intersezione compresi parametri tecnici e condizioni di esclusione. Nessun documento attinente alla misurazione dei flussi è stato presentato”.
Eppure sul punto chiara e naturalmente ovvia è stata l'opinione del competente Ministero dei Trasporti (circolare nr. 5501 del 24/01/2008 e susseguenti pareri) che, con riferimento ai già proposti tempi minimi di 4 e 5 s. ha precisato che “ciò non esclude che, in fase di progettazione dell'impianto, in dipendenza delle dimensioni dell'intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, possano essere adottate durate minime anche congruamente superiori. Non si tratta quindi di decisioni discrezionali dei Comuni, quanto piuttosto di una attività progettuale da svolgersi caso per caso da parte di professionisti esperti in materia di regolazione semaforica”. E a tale specifico scopo risulta propedeutica “la misurazione o la valutazione dei flussi veicolari”. E, ancora, “si ribadisce che la fissazione dei tempi
delle fasi semaforiche è attività progettuale da eseguirsi caso per caso da esperti in materia”.
L'art. 41, comma 10 del vigente C.d.S. dispone testualmente che “durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11 (e cioè rosso), a meno che vi si trovino così prossimi , al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza ; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza”. Come si vede il passaggio con il giallo è sanzionato alla stessa stregua del passaggio con il rosso, ma, a differenza che con il rosso, durante l'accensione della luce gialla è consentita agli automobilisti una manovra di emergenza qualora essi non possano arrestarsi in tempo. E' chiaro, sia detto per inciso, che la valutazione in concreto della condotta del conducente in tale ultima ipotesi non può essere affidata all'apparecchiatura automatica e sanzionata in modo automatico ma abbisogna della presenza attiva dell'agente sul posto. Da ciò consegue che una durata insufficiente del tempo di
“giallo” può comportare che il conducente inizi la manovra di emergenza consentita dal comma 10 con la luce gialla per incappare poi nel rosso, senza aver avuto il tempo di averne la percezione visiva, coi conseguenti tempi di reazione/scelta, e senza aver avuto il tempo di eseguire l'arresto in sicurezza del veicolo , e così far scattare l'accertamento automatico, già al superamento della striscia di arresto.
E' necessario, pertanto, che il tempo di durata del “giallo” sia sufficiente e compatibile coi tempi della manovra di sicurezza quali risultino dalla progettazione specifica dell'intersezione semaforizzata all'atto della installazione dei documentatori automatici.
Il “Rapporto di sintesi” , approvato dalla “Commissione di studio per le norme tecniche relative ai materiali stradali, alla progettazione, costruzione e manutenzione delle
infrastrutture stradali” del CNR nella riunione del 10/09/2001, dopo aver decretato che il tempo di transizione di giallo tra il verde e il rosso viene determinato sulla base della dinamica dei veicoli e che il tempo di giallo dipende dalla velocità massima consentita per i veicoli in arrivo ad un determinato accesso, riporta, in una tabella, i tempi di giallo “suggeriti” in : secondi tre, quattro, cinque, per una velocità rispettivamente di cinquanta, sessanta, settanta Km/h. Ma, a ben vedere, questi parametri, elaborati molto tempo prima delle omologazioni delle apparecchiature automatiche abilitate ai semafori e per ben altri scopi ed utilizzazioni, alla luce di più recenti approfondimenti ed esperienze, sono risultati largamente insufficienti e inadeguati con riferimento ai tempi medi di azione e reazione di un conducente
“medio”, ai diversi tempi di arresto per motoveicoli, autoveicoli, veicoli industriali ed autoarticolati, alle diverse sagome dei veicoli, alle più svariate caratteristiche e misure delle intersezioni stradali, ecc.. E poi bisogna sottolineare come detto studio del CNR costituisca soltanto uno studio pre-normativo largamente recepito dal Ministero dei Trasporti nel decreto 19/04/2006 ma soltanto per alcune parti escludendo significatamente proprio il paragrafo 6.7.4 “determinazione dei tempi del giallo” che è stato ritenuto dal Ministero non idoneo e di conseguenza disatteso a livello normativo.

E tanto è vero che detti tempi sono risultati largamente insufficienti, che la stessa Regione del Veneto, con lettera circolare n. 309659 del 06/06/2009 inviata a tutte le Amministrazioni comunali, ha suggerito che “in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni delle intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, debbano essere adottate “durate del giallo” adeguati a criteri oggettivi di sicurezza e comunque di durata non inferiore a 8 secondi”.
In ogni caso, comunque detti tempi vanno determinati in sede di progettazione specifica dell'impianto. Ma di detta progettazione specifica dell'impianto, come prima s'è visto, non v'è traccia nella documentazione esibita dall'Amministrazione, come
accertato dall'Ing. Lucio Pardo per incarico del giudice, sicché si deve ritenere che la tempistica delle fasi semaforiche sia stata determinata ad nutum e senza alcun logico riferimento a criteri empiricamente provati e documentati, salvo il vago riferimento di comodo alle primitive indicazioni del CNR.

Ora, nel caso specifico del semaforo di Spin in nostro esame, il dispositivo automatico è collegato e comandato dalla centralina per mezzo di due spire di induzione, poste sotto il manto stradale una poco prima e l'altra poco oltre la linea di arresto. Le due spire in pratica segnalano unicamente l'attraversamento dell'intersezione con la luce rossa, sicché se l'automobilista transita quando è accesa la luce gialla il fatto non dovrebbe essere rilevato dalla macchina e di conseguenza non dovrebbe essere segnalata l'infrazione. Ma questo, come già si è potuto constatare, non salva l'apparecchiatura da errori perché, alla luce dell'art. 41, comma 10, assume cruciale rilevo anche la temporizzazione del periodo di accensione della luce gialla, laddove debbano essere considerati sia i tempi di percezione umana dell'accensione della luce gialla sia i tempi di frenata e lo spazio per l'arresto in sicurezza. Ciononostante, dato che il regolamento C.d.S. non indica un tempo di accensione prestabilito, ogni Amministrazione decide in modo del tutto autonomo e con modifiche assolutamente discrezionali per periodi temporali (giorno e notte, ore di punta ed ore di quiete, giorni festivi e giorni feriali, flusso su strada statale e comunale, ecc.) come programmare la centralina temporizzata per dosare i tempi del verde, del giallo e del rosso, determinando così la reale capacità dell'apparecchiatura di incidere con maggiore o minore tolleranza, o ragionevolezza che dir si voglia, sulla condotta degli automobilisti e sulle conseguenze sanzionatorie. Di conseguenza, nel momento in cui il semaforo proietta luce rossa da un tempo minimo dopo un insufficiente tempo di luce gialla, non possiamo avere certezza che sussistano le condizioni per l'arresto in sicurezza, come dispone l'art. 41 comma 10 C.d.S., poiché l'impegno dell'incrocio semaforizzato
potrebbe essersi verificato quando l'automobilista aveva solo percepito la presenza della luce gialla e non anche l'avvenuto passaggio al rosso e, comunque, senza che gli fosse stato consentito di arrestare in sicurezza il veicolo prima della linea di arresto.
Al riguardo le conclusioni della CTU dell'ing. Lucio Pardo affermano: “la luce gialla deve avere una durata minima di 9,24 s qualsiasi sia l'intersezione. Sanzioni erogate al di sotto di detto valore sono illegittime in quanto non escludono il pericolo di infrazione inevitabile”. La corretta determinazione della durata della luce gialla – commenta poi l'ing. Pardo – deve soddisfare due diverse esigenze: “da un lato il conseguimento del livello di servizio ottimale dell'incrocio (quando si è vicini al flusso di saturazione si ha riducendo al minimo il tempo di giallo, cioè l'interruzione del flusso di traffico) e dall'altro la considerazione della sicurezza e regolarità di marcia di tutti i veicoli, senza trascurare le fasce più deboli nei mezzi o nelle persone”. Sicchè
“riducendo il tempo di giallo aumentano i guidatori che incorrono in contravvenzioni”,
come dire che a più breve e insufficiente luce gialla corrispondono minore sicurezza e maggiori sanzioni pecuniarie.
Dette conclusioni sono precedute da una articolata e pregevole valutazione di studio con un range di valori inferiori anche alle indicazioni di legge ma utili a comprendere il processo logico di stima dei tempi minimi del giallo e ad apprezzarne significato e conseguenze. Secondo il Pardo concorrono alla determinazione del tempo minimo di giallo per un veicolo in marcia a 50 km/h: A) il tempo complessivo di reazione e di scelta (tempo psico-tecnico) indicato da 2,00 a 2,30 s; B) il tempo di frenatura di autovettura media e sgombero su se stessa indicato mediamente in 6,06 s. con la specificazione che in relazione alle corsie di accelerazione e decelerazione per strade diverse da autostrade e strade di scorrimento veloce il tempo di frenatura va elevato a 6,93/6,94 s., sicchè il tempo massimo di 9,24 s. risulta dalla sommatoria del tempo psico-tecnico di 2,3 s. e del tempo di frenatura di 6,94 s..

Non manca di precisare l'ing. Pardo che “i calcoli sono stati eseguiti nella previsione di legge di cui al D.M. 05/11/2001 e del D.M. 19/04/2006 nr. 170, norme confluenti a valutazioni generali di sicurezza patrimonio di ogni progettista”. Infine l'ing. Lucio Pardo passa a determinare il tempo complessivo stimato di giallo all'intersezione di Spin di 15,04 – 21,60 s. (a seconda della migliore visibilità della lanterna) ovviamente comprendendo anche il tempo di sgombero dell'intersezione stessa. Naturalmente ai fini del giudizio che ci occupa deve essere preso in considerazione soltanto il tempo di reazione/arresto e non quello successivo di sgombero dell'intersezione.
Ora, ad avviso di questo giudicante, che ha avuto anche modo in analogo procedimento di effettuare apposita ispezione superlocale all'intersezione semaforizzata in questione, e tenendo presenti anche altri ragguardevoli orientamenti tecnici in materia ed altri giudicati, pur ritenendo che il tempo di 9,24 s. sia quello che conferisce la più ampia garanzia di sicurezza, nel caso specifico dell'incrocio di Spin il tempo di reazione minimo del conducente medio, da considerare nel calcolo della durata del giallo, può essere limitato al tempo minimo indicato dal CTU in 2,00 s. già inferiore per la verità a quello dedotto dalle citate normative. Per quanto riguarda, invece, il tempo di frenatura, tenuto conto di una durata calcolata su strada bagnata (dato che la pioggia è evento atmosferico ordinario) e di ogni altra variabile morfologica (manto stradale, temperature, ecc.) e considerati alla stessa stregua di una autovettura media sia i motoveicoli che i mezzi lunghi e pesanti (per i quali i tempi dovrebbero essere maggiori), detto tempo può essere limitato al minimo indicato dal CTU in 6,06 s. con le considerazioni di cui sopra. Con ciò contemperando nel pubblico interesse l'esigenza di conseguire il livello di servizio ottimale (massima fluidità del traffico) con l'esigenza di garantire sicurezza e regolarità di marcia per qualsiasi veicolo e persona.

In definitiva nell'impianto semaforico che ci occupa la durata di accensione della lampada gialla dovrà essere non inferiore in ogni caso a 8,06 s. (minimale tra 8,00 e 9,24). Una durata inferiore deve far ritenere insussistente, in capo al conducente che passa con il rosso, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa e rende la violazione, seppure fotograficamente provata, non sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della legge nr.
689/1981. In linea con detta prudente stima risulta, a ben considerare, proprio la circolare della Regione Veneto n. 309659 del 06/06/2009, dianzi citata, che invita le Amministrazioni ad adottare “in fase di progettazione dell'impianto semaforico” una
“durate di giallo” comunque non inferiore a 8,00 secondi.
Ora, posto che il tempo di giallo al semaforo di Spin di Romano d'Ezzelino sia effettivamente di 4/5 s., fatto purtroppo non provato ma meramente dichiarato dall'Amministrazione e ritenuto “probabile” dal CTU ing. Pardo, il ricorrente nel caso specifico sarebbe stato sanzionato dopo il tempo massimo di 5,4 secondi dall'accensione del giallo (5,00 + 0,4), cioè un tempo complessivamente di gran lunga inferiore al tempo minimo stimato per arrestare il suo veicolo in sicurezza prima della linea di arresto e, nel caso specifico, già quasi oltre la linea di arresto.
E, pertanto, la lagnanza del ricorrente sull'insufficiente durata del giallo ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito appare fondata e ciò basta all'accoglimento del ricorso.
C'è da dire, inoltre, che le considerazioni di cui sopra sono talmente evidenti e fondate che le apparecchiature di ultima generazione già consentono, oltre un maggior numero di scatti fotografici, se non delle intere sequenze filmate, al fine di rendere più certe le varie fasi dell'accertamento sottratte ad occhio umano, anche l'indispensabile indicazione sui fotogrammi di rilevamento dei tempi del giallo (che così risultano certificati caso per caso) oltre che del rosso.

In questa ottica è naturale che assuma anche logico rilievo la posizione del veicolo rispetto alla linea di arresto, come ritratta nel primo fotogramma, che il provvedimento di omologazione prescrive come indispensabile per la prova dell'infrazione “all'atto del superamento della linea di arresto” e non dopo. Il fotogramma, infatti, non appare assolutamente idoneo a dimostrare l'elemento soggettivo dell'infrazione allorché ritragga l'auto con le ruote posteriori già sulla linea di arresto , o addirittura già oltre la linea di arresto, e da appena un tempo complessivamente inferiore al tempo minimo stimato di arresto, per la semplicissima ragione che in questa situazione non è possibile stabilire se il conducente dell'auto, eventualmente in manovra di emergenza (art. 41 comma 10 C.d.S.), possa aver avuto, all'atto dell'attraversamento della striscia di arresto, la possibilità reale di arrestare la propria marcia o, addirittura, se possa aver avuto o meno la percezione della luce rossa e non ancora della luce gialla. Si può presumere di conseguenza che, anche se l'apparecchio avesse correttamente rilevato l'attraversamento della linea di arresto con luce rossa (elemento oggettivo) , il conducente potrebbe non aver avuto il tempo di arrestarsi o potrebbe non avere avuto ancora la percezione della lanterna, ossia il colore proiettato, nel minimo tempo dall'accensione del rosso, dato che l'apparecchio non considera a sufficienza i tempi di arresto e di percezione del guidatore rispetto alla posizione della lanterna (elemento soggettivo). Del resto a questa conclusione era arrivata sostanzialmente anche la consulenza tecnica resa al Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento di appello nr. 3056/07 R.G. (Fabris Nadia/Comune di Romano d'Ezzelino) dall'ing. Michele Girardi al quale, per la verità, sulla base del petitum era stato posto solamente il quesito circa l'effettivo passaggio con il rosso (ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo) e non certamente il quesito circa la congruità dei tempi del giallo ai fini della percezione sensoriale e dell'arresto in sicurezza (e cioè ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o colpa
dell'illecito) : “…nel caso in analisi la conducente del veicolo ha perso lo stato della lanterna semaforica quando il primo asse del veicolo si trovava a circa 7,5 mt dalla lanterna semaforica ossia 0,8 m dall'inizio della linea di arresto. Ne consegue che il conducente è correttamente convinto di aver attraversato la linea di arresto con luce gialla anche se il dispositivo di rilevamento FTR ha correttamente rilevato l'attraversamento della linea di arresto con luce rossa”. (CTU Ing. Michele Girardi, pag.
48).
Per la verità parte opposta, in altri consimili giudizi avanti a questo medesimo giudicante, ha allegato una nota ad essa pervenuta dalla ditta Zilio SpA, che come si è visto è il noleggiatore ed installatore del dispositivo e non il produttore, con la quale viene precisato che “il fatto che in alcune foto la vettura sia appena passata sopra le spire è dovuto principalmente da due fatti: 1) l'apparato fotografico necessita di un tempo tecnico benché minimale per scattare la prima foto; 2)la velocità elevata del veicolo.. non permette sempre di avere la prima foto sopra le spire”. La precisazione tecnica, tuttavia, a parere di questo giudicante, se vera, rimane ininfluente ai fini del raggiungimento della prova necessaria per un corretto accertamento della responsabilità del cittadino automobilista la cui auto, comunque, viene fotografata non all'atto dell'attraversamento della striscia , allorché ci può essere certezza che lo stesso ha avuto almeno già la percezione del rosso, – come prescrive il provvedimento di omologazione – ma quando l'attraversamento sta per concludersi o addirittura si è concluso . L'annotazione tecnica, al contrario, dà conferma della oggettiva “delicatezza”, se non imperfezione, della apparecchiatura automatica per la quale, sempre a parere di questo giudicante, sono necessari severi collaudi e periodiche rigorose verifiche e tarature onde assicurarne la massima attendibilità ed opponibilità giuridica a terzi.

Per parte sua l'Opposta, nei consimili giudizi prima richiamati, ha ritenuto che, al fine dell'accertamento dell'infrazione de qua, non è necessario che il veicolo sia fotografato con le ruote anteriori sulla linea di arresto, né tale condizione è prevista dal decreto di omologazione. Infatti l'apparecchiatura FTR della Eltraff SRL, come del resto tutti i documentatori fotografici omologati, entra in funzione solo quando la lanterna semaforica inizia a proiettare luce rossa, ovverosia la fotocamera viene attivata solo se il veicolo oltrepassa entrambe le spire quando il semaforo è già rosso (viene dichiarato e certificato da Eltraff un ritardo di 3/10 di secondo). In buona sostanza, secondo la non condivisibile opinione dell'opposta, la prova dell'infrazione è data, senza alcuna indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito, meramente dal calcolo deduttivo che vuole avvenuta l'infrazione in ogni caso in cui si sia attivata la fotocamera la cui attivazione, a sua volta, si presume avvenga soltanto a seguito del passaggio del veicolo su entrambe le spire in un complesso meccanismo sicuramente non verificabile in modo semplice e immediato dal comune cittadino.
Naturalmente detto parere non appare condivisibile , dovendosi ritenere al contrario che la prova certa e rigorosa richiesta dalla norma per l'accertamento di sì grave infrazione in assenza degli agenti e con esonero dall'obbligo della contestazione immediata, previa adeguata progettazione tecnica dell'intersezione e dell'impianto semaforico secondo la normativa nazionale ed europea di cui l'Opposta nulla rivela ed espone e previa determinazione di adeguata durata della luce gialla, debba fondarsi anche sul chiaro rilevamento fotografico leggibile ed eventualmente contestabile dal cittadino comune e non su ragionamenti e calcoli deduttivi collegati a spire non visibili poste sotto il manto stradale e ad altri meccanismi di calcolo difficilmente verificabili.
Infine, da un esame attento e scrupoloso dei fotogrammi esibiti appare evidente poi che, al momento dell'accertamento, sussisteva un certo intralcio alla circolazione per
la presenza nell'area dell'incrocio di altri veicoli che impegnavano contestualmente l'intersezione tra cui un pullman e, in particolare, il veicolo sanzionato appare con ogni evidenza rallentato da altra autovettura in coda ad altri veicoli e seguito immediatamente da tergo da un autocarro in marcia. La circostanza non può essere del tutto ignorata perché potrebbe aver provocato delle improvvise varianti alla guida del conducente (come rallentamento, fermata, accelerazione, ecc.) che, intrappolato nel traffico, potrebbe incolpevolmente non aver più avuto la percezione del passaggio della lanterna dal giallo al rosso avvenuto da appena 4 decimi di secondo. E, pertanto, non può in questo caso, in mancanza di un accertamento diretto degli agenti, escludersi l'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo del passaggio con luce semaforica appena passata al rosso. In caso analogo la Suprema Corte aveva cassato la pronuncia del G.d.P. di Roma che nulla aveva rilevato in ordine all'inesistenza dell'elemento soggettivo determinata dal fatto che l'automobilista sanzionato “era rimasto verosimilmente intrappolato dal traffico nell'area dell'incrocio, sì che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il rosso” (Cass.
Civ. Sez.II, nr. 9167/07 del 16/01/2007 e, in precedenza, Cass. Civ. Sez.II, 11/04/2006 nr. 8465).

Concludendo, nella fattispecie esaminata, a parere di questo giudicante e anche a prescindere dai dubbi sorti circa la verifica periodica, non è stata raggiunta la prova sufficiente perché possa considerarsi accertata la responsabilità dell'odierno opponente nella infrazione a lui contestata di passaggio con luce semaforica rossa , secondo le prescrizioni di funzionalità imposte dal citato decreto n. 1129/2004 e dalla normativa vigente in materia, per le ragioni che qui in sintesi si compendiano:
A) Inattendibilità tecnica dell'accertamento della infrazione per mancanza di specifica adeguata progettazione specialistica per quanto attiene l'installazione dell'impianto semaforico munito di foto documentatore in automatico;
B) Inidoneità delle fasi semaforiche e dei cicli di accensione, in particolare della luce gialla, in mancanza di adeguata attività progettuale di esperti in materia di regolazione semaforica, in base alle molteplici caratteristiche e variabili dell'intersezione e secondo i criteri di analisi che regolano la materia. In particolare insufficienza del tempo di accensione della luce gialla per un arresto in sicurezza e non sanzionabile;
C) mancanza di prova certa della responsabilità del ricorrente per inesistenza dell'elemento soggettivo alla luce delle considerazioni sub a) b) e c) nonché degli esibiti fotogrammi;
D) mancanza di prova certa della responsabilità del ricorrente per inesistenza dell'elemento soggettivo in conseguenza del traffico veicolare particolarmente intenso nel momento del rilevamento senza la presenza di vigili;
Ora, in virtù dell'applicazione delle norme del codice di rito al procedimento di opposizione relativamente agli aspetti non contemplati dalla legge 689/1981, occorre porre attenzione a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 23 della citata legge, il quale disponendo che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente ” inverte a favore di chi agisce in giudizio il tradizionale onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c..
Si impone quindi alla P.A. resistente-convenuta di allegare non i fatti estintivi o modificativi del rapporto ma quelli costitutivi quale la sussistenza dei presupposti per comminare la sanzione. Sul punto la giurisprudenza è conforme stabilendo che “le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dalla P.A. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A” (Cass. 07/06/2000 n. 7673).
Spetta quindi alla pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento provare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito non potendo ricorrere a presunzioni legali che non possono essere stabilite a favore della stessa Autorità (Cass.
25/08/1997 n. 7951), mentre l'opponente ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio.
L'art. 23 della legge 689/1981 va quindi interpretato nel senso di addossare alla P.A.
anziché all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa ( ancora Cass. 26/06/1992 n. 8031), delineando così, come rileva la dottrina, un meccanismo analogo all'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento disciplinato dagli art. 633 e segg. c.p.c..
Per tutte le considerazioni fin qui esposte, che evidenziano la mancanza di prova certa circa la condotta illecita dell'automobilista e, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dal ricorrente, si impone l'accoglimento del ricorso in forza dell'art. 23 della legge 689/1981 che stabilisce che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Le spese di C.T.U., come liquidate a parte, e di lite, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'Amministrazione opposta soccombente.
P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE
Definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza e eccezione:
1) ACCOGLIE l'opposizione di cui al ricorso presentato in data 02/07/2008 da
xxxxxxx xxxxxx, nato a xxxxxxxx(xxxxxx) l' xx/xx/xxxxxe residente a xxxxxxxxxx(xx) in via xxxxxxxnr. xx, contro il COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI);
2) ANNULLA il verbale di contestazione di violazione dell'art. 41 comma 11 e dell'art.
146 comma 3 del vigente C.d.S. elevato dalla Polizia Locale del Comune di Romano d'Ezzelino (VI) il 04/06/2008 nr. 637/2008 – 7263 a carico di xxxxxxx xxxxxxproprietario dell'autoveicolo targato xxxxxxxxx, obbligato in solido;
3) PONE definitivamente a carico dell'Amministrazione opposta le spese di C.T.U.
come liquidate con separato provvedimento in data odierna;
4) CONDANNA l'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 490,00 di cui euro 40,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 100,00 per onorari, oltre IVA, CPA e altre occorrende se dovute come per legge Bassano del Grappa, 10 novembre 2009
CANCELLIERE B3 IL GIUDICE DI PACE
Cav. Italo BETTIATI (dott. Letterio Balsamo) Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009
IL CANCELLIERE B3
Cav. Italo BETTIATI

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