Omicidio stradale: altro disegno legge

Omicidio stradale: altro disegno legge Un altro disegno di legge sull'omicidio stradale. Ma forse è la volta buona

Un altro disegno di legge sull'omicidio stradale. Ma forse è la volta buona

30 Aprile 2014 - 10:04

Considerando che il Governo Renzi spinge per una riforma del Codice della strada, e che lo stesso premier ha fatto un accenno indiretto al nuovo reato di omicidio stradale, potrebbe essere la volta buona. Può darsi cioè che questo ennesimo (ce ne sono numerosi) disegno legge per introdurre il reato di omicidio stradale vada in porto e venga trasformato in legge.

APPENA ASSEGNATA – Presentato l'11 marzo al Senato e assegnato il 23 aprile per l'esame alla commissione Giustizia, il nuovo disegno di legge sull'omicidio stradale introduce, nel Codice penale, l'articolo 577-bis. Qui c'è una figura autonoma e specifica di reato di omicidio, ossia l'omicidio stradale, caratterizzata da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto per l'omicidio colposo e quello previsto per l'omicidio volontario. Insomma a metà fra l'omicidio “involontario” (o meglio per imprudenza) e quello volontario.

QUANDO SCATTA – Questo omicidio stradale è configurabile per chiunque cagioni la morte di una persona, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ma non solo. Scatta anche in caso di sinistro mortale dovuto a un'infrazione gravissima come una velocità superiore al doppio del limite prescritto. Allo stesso modo, c'è l'omicidio stradale per chi si sia dato alla fuga dopo l'incidente: il pirata della strada. Con pene molto severe. La sanzione prevista va dai 6 ai 12 anni di reclusione e nel caso, di incidente che causi una pluralità di vittime, la pena irrogabile può essere aumentata fino ad un triplo fino ad un massimo di ventuno anni. In ogni caso, si prevede l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.

LESIONI GRAVI – Infine, con questo disegno di legge, viene introdotto anche il reato di lesioni personali stradali, realizzabile da chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena prevista è la reclusione da due mesi a diciotto mesi. Adesso, la palla passa al Parlamento.

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