Muore per un pirata della strada: il fondo risarcisce anche senza testimoni iniziali

Muore per un pirata della strada: il fondo risarcisce anche senza testimoni iniziali I congiunti di una vittima della strada avevano perso in primo grado e appello perchè non avevano indicato testi nella querela contro ignoti

I congiunti di una vittima della strada avevano perso in primo grado e appello perchè non avevano indicato testi nella querela contro ignoti

2 Luglio 2012 - 04:07

La Corte di Cassazione, sez. III civile, ha depositato il 18 giugno la sentenza n.9939 del 2012, con la quale ha espresso un interessante principio in materia di risarcimento del danno da circolazione in caso di veicolo non identificato: anche se i testimoni non vengono indicati nella querela contro ignoti sporta poco dopo il sinistro, non può il giudice di merito rigettare la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per mancata collaborazione del danneggiato. Da un lato, non si può pretendere che i danneggiati vittime dei pirati della strada effettuino investigazioni per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Dall'altro il Giudice di merito deve analizzare querela e testimoni come elementi del quadro probatorio, e valutarli in quanto tali, senza introdurre “condizioni” per l'azione di richiesta del risarcimento che non sono previste dall'ordinamento. Se per poter chiedere i danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, i danneggiati debbano indicare testimoni nella querela contro ignoti, ciò deve dirlo il Legislatore, non il Giudice di primo o di secondo grado.

TESTIMONI TARDIVI = INATTENDIBILI? NON E' DETTO – Quando si parla di vittime della strada e di pirati che fuggono, i sentimenti che emergono immediatamente sono di rabbia, frustrazione e desiderio di vendetta. Ciò di cui non si occupano di solito i media, e che non viene subito in mente in quei casi, è la difficoltà che gli eredi della vittima possono incontrare a farsi risarcire. Infatti, trattandosi di un caso in cui il responsabile è ignoto, la prova dell'evento non è mai agevole. In questo caso gli eredi avevano sporto querela contro ignoti, senza indicare testimoni, perché, hanno sostenuto in giudizio, tanto i testimoni non erano in grado di fornire elementi utili a identificare il responsabile dell'incidente. L'Impresa designata per la Campania a gestire il Fondo di Garanzia ha invece obiettato che la mancata indicazione dei testi nell'immediatezza dell'incidente ha impedito l'individuazione del responsabile. In primo e secondo grado la tesi portata avanti dalla compagnia di assicurazione ha funzionato, e infatti la richiesta degli eredi della vittima è stata respinta. In Cassazione però l'impostazione viene ribaltata: non si può chiedere ai danneggiati di trasformarsi in detective; inoltre l'attendibilità dei testimoni, come il contenuto della querela, sono elementi da valutare, non da ritenere inammissibili a priori. Non può il Giudice di merito ritenere che la mancata indicazione dei testi sia prova dell'inattendibilità degli stessi. Altrimenti crea una nuova norma che subordina all'indicazione di testi in querela la possibilità di essere risarciti. E ciò è inaccettabile. Così la Cassazione ha rinviato il fascicolo alla Corte d'Appello, perchè giudichi in diversa composizione.

SI RISCHIA DI UCCIDERE DUE VOLTE LA VITTIMA – Questa vicenda, oltre a fornire una interessante indicazione agli addetti ai lavori, testimonia il clima di sospetto che pervade la RC Auto in generale e ancor di più il settore dei sinistri provocati da veicoli non identificati.Infatti, secondo il principio che il danneggiato è sempre un potenziale truffatore (tristemente veicolato da ogni media come se le vittime degli incidenti stradali siano uguali ai falsi ciechi scoperti di continuo dalla Guardia di Finanza), quando qualcuno sostiene di aver subito danni da ignoti e bussa al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, o meglio, alle compagnie incaricate di gestirlo, si trova sempre in difficoltà, a meno che non abbia prove evidenti e incontrovertibili dell'accaduto. Quando però c'è di mezzo il morto e gli eredi del morto, il rischio è quello di “uccidere due volte” la povera vittima, alla prima ci pensa il pirata, alla seconda chi nega il risarcimento. In questo caso per esempio, il ragionamento svolto dalle Corti territoriali non si è incardinato sul contenuto delle testimonianze, ma sul semplice fatto che i testi non erano stati indicati nella querela. E' certo un azzardo dare giudizi su processi di cui non conosciamo le carte, ma sembra quasi che il clima di sospetto qui abbia prevalso sulla ragionevolezza. Per fortuna esistono ancora (chissà, forse non per molto) tre gradi di giudizio.

di Antonio Benevento

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