Multe a rate: ecco le istruzioni per l'uso

Multe a rate: ecco le istruzioni per l'uso Una circolare ministeriale spiega come inoltrare la richiesta di rateizzazione delle sanzioni per violazioni al codice della Strada ed elenca i requisiti necessari

Una circolare ministeriale spiega come inoltrare la richiesta di rateizzazione delle sanzioni per violazioni al codice della Strada ed elenca i requisiti necessari

4 Maggio 2011 - 04:05

La circolare n° 6535 del ministero dell'Interno ha chiarito, il 22 aprile scorso, le modalità per accedere all'agevolazione che consente di pagare le multe rateizzandone l'importo, come prevede il Codice della Strada.

ALMENO 200 EURO – La prima cosa utile da sapere è che tale forma di pagamento è ammessa anche senza che sia stato emanato l'annunciato decreto interministeriale previsto dal comma 9 dell'art. 202 bis del Codice della Strada. La seconda, invece, è che il pagamento rateale è possibile solo per sanzione superiori ai 200 euro. Per averne diritto, però, il sanzionato deve dimostrare, dichiarazione dei redditi alla mano, di essere in condizioni economiche “disagiate”, cioè rientrare in quelle specificate dall'art. 202 commea2 del Codice. La scelta di pagare a rate implica la rinuncia al ricorso sia in sede giurisdizionale, sia in quella amministrativa. Quindi, niente opposizione al giudice di pace, che ovviamente è invece ammessa nel caso la richiesta di pagamento a rate venga respinta.

DOPPIA ISTANZA – L'istanza di pagamento in forma agevolata deve essere inviata, oltre che all'amministrazione, anche all'organo o comando dal quale dipende l'organo che ha accertato la contravvenzione. L'amministrazione può accettare o meno l'istanza entro 90 giorni dal ricevimento, ma per considerarla accettata vale una specie di regola del silenzio-assenso “al contrario”: ossia, trascorsi i 90 giorni senza alcuna comunicazione, la domanda non s'intende accettata, ma respinta, e la multa andrà pagata in contanti entro 30 giorni dalla notifica del rigetto, contro il quale però si può ricorrere, sempre entro 30 giorni. Se la prima rata della sanzione non risulta pagata, l'agevolazione viene annullata, e lo stesso accade se, dopo averne pagata una, il debitore “salta” due pagamenti anche non consecutivi. L'importo di ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Commenta con la tua opinione

X