
In questi primi giorni di applicazione dell'articolo 117 del CdS riguardante i limiti dei neopatentati regna ancora una gran confusione. Anche sul fronte delle sanzioni.
In questi primi giorni di applicazione dell'articolo 117 del CdS riguardante i limiti di guida per i neopatentati, sul cui argomento siamo stati i primi in Italia a smuovere le acque e pubblicare la lista delle auto guidabili, regna ancora una gran confusione. Anche sulle sanzioni si sono create leggende, dalla confisca del mezzo al revoca della patente. Ecco cosa si rischia davvero.
MULTE INGIUSTE? – In alcune città sono già fioccate le prime multe, ma in realtà si tratta di multe più orientate alla notizia che alla vera educazione stradale. I limiti definiti dal legislatore sono, infatti, troppo bassi e qualcuno pensa che potrebbero servire più al mercato che alla sicurezza. Nel frattempo il Ministero dei Trasporti, visto che il calcolo del rapporto potenza/tara risulta davvero complicato (tutte le istruzioni qui) è corso ai ripari e a breve pubblicherà sul Portale dell'Automobilista i dati riferiti alle auto già immatricolate. Per quelle circolanti ci stanno pensando le case automobilistiche, ad esempio Renault oggi comunicherà alla stampa la lista delle auto Reanault e Dacia che rientrano nei limiti di legge. Federauto, nel frattempo, ha diramato una circolare a tutta la rete dei concessionari italiani in cui vengono allegate la nostra tabella e le indicazioni che SicurAUTO ha dato ai consumatori. Insomma, intorno a questo argomento regna tanta confusione, il chè potrebbe persino portare alcuni cittadini a fare ricorso appellandosi al fatto che il Ministero non ha ancora provveduto a pubblicare i dati di cui parlavamo.
COSA SI RISCHIA? – Sul fronte dei limiti si è aperta anche una vera e propria caccia alla sanzione. In giro per il web si legge di tutto e pure i nostri lettori sembrano non avere le idee chiare. Per cercare di fare il punto sulle sanzioni SicurAUTO si è letto il prontuario del codice della strada della Maggioli. Ecco cosa si rischia davvero, il resto sono solo leggende.
Circolazione con autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t
Punti sottratti: 0
Sanzione: da € 152,00 a € 608,00
Sanzioni accessorie: Sospensione della patente da 2 a 8 mesi
Sequestro o confisca del veicolo: no
Note per la stesura del verbale
Circolava in via …, direzione …, alla guida dell'autoveicolo indicato, di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t (ovvero: dell'autovettura indicata, di potenza massima superiore a 70 kw), pur avendo conseguito la patente di guida di categoria B in data … e quindi, da meno di 1 anno (ovvero: da meno di tre anni ed essendo risultato destinatario di provvedimento di divieto di conseguimento della patente di guida, in attuazione dell'art. 75 D.P.R. 309/90). Dalla carta di circolazione di detto veicolo risulta che lo stesso aveva una potenza di kw … ed una massa di t … (ovvero, se si tratta di autovettura: una potenza massima di … kw) (1)(2)(3)(4)(5).
Sul veicolo non era presente persona invalida munita di specifica autorizzazione.
La patente è ritirata.
Note per l'operatore
(*) L'importo della sanzione non ha subito aumenti a norma del d.m. 17 dicembre 2008.
(1) Questa violazione può essere accertata solo a carico di titolare di patente italiana rilasciata a far data dal 9/02/2011. in ogni caso, occorre fare riferimento, ai fini della determinazione dell'anzianità, al conseguimento della patente di categoria B (coincidente con il superamento dell'esame pratico).
(2) È prevista una deroga nel caso in cui il veicolo sia adibito al servizio di persona invalida, munita dell'autorizzazione di cui all'art. 188 e, più specificatamente, del contrassegno per disabili di cui all'art. 12 D.P.R. 24/07/1996, n. 503, purché su detto veicolo, al momento dell'accertamento, sia presente la persona invalida. A tal fine, onde evitare contestazioni successive, è bene che l'operatore, in sede di accertamento della violazione, verifichi immediatamente se sul veicolo è trasportata la persona invalida munita di contrassegno e, in caso di esito negativo, ne dia atto nel verbale di contestazione.
(3) Sulla carta di circolazione dei veicoli di categoria M1 ed N1, rilasciate dal 4/10/2007 è riportata la potenza specifica; per gli stessi documenti rilasciati in data precedente, l'operatore, per ottenere la potenza specifica, deve dividere la potenza espressa in kw per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione).
Es. autovettura di 51 kw e massa 900 kg – 51:0.9=56,66 – il veicolo non può essere guidato perchè superiore a 55 kw/t;
autovettura di 68 kw e massa 1,5 t – 68:1,5=45,33 kw/t – il veicolo può essere guidato perchè inferiore a 55 kw/t.
È bene ricordare che, in mancanza dell'indicazione della potenza specifica, è sempre riportato il valore della potenza effettiva (nella carta di circolazione “nuova” sotto il codice armonizzato P.2); il valore della tara a volte è riportato in modo espresso nelle annotazioni a pag. 3; più frequentemente è indicata, per i veicoli della categoria M1, la massa a vuoto, per cui, per avere la tara occorre aggiungere a tale valore kg 75 (tara = massa a vuoto + kg 75); per i veicoli di categoria N1, è indicata la portata, per cui, per avere la tara, occorre sottrarre la stessa dalla massa complessiva a pieno carico, riportata nel codice armonizzato F.2 (tara = m.c.p.c. – portata). Se sulla carta di circolazione non è riportato uno dei citati valori, non rimane che consultare la visura elettronica relativa alla omologazione del veicolo, in corrispondenza del codice armonizzato K. Se sulla carta di circolazione è riportata la potenza espressa in Cv, per ottenere la stessa espressa in kw, occorre moltiplicare il valore riportato per 0,736.
(4) D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); l'art. 75, comma 1, lett. a) prevede due tipi di provvedimenti: sospensione della patente di guida, del CAP per motoveicoli, del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ovvero il divieto di conseguirli; il richiamo, contenuto nell'art. 117, comma 2-bis, al solo “divieto”, porta a ritenere che quest'ultima disciplina sia applicabile solo in caso di rilascio di patente, dopo un periodo di specifico “divieto”, per effetto del citato art. 75 L. 309/90.
(5) Per le autovetture sono previsti due limiti: potenza specifica non superiore a 55 kw/t e potenza massima non superiore a 70 kw; pertanto, se l'autovettura rispetta il primo limite (potenza specifica), occorre controllare che rispetti anche il secondo (potenza massima).
Pietro
21:07, 4 Marzo 2011Causa di un incidente ancore da definire , mie è stata prima sospesa la patente e poi revisionata; all'esame di revisione fatto lo scorso 21 febbraio siamo stati tutti bocciati. Ora stò ritentando di riprendere la patente “B”: nel caso andasse a buon fine , io per lavoro usavo un autocarro IVECO daily, 3.5 t a pieno carico; potenza 85 kw , ma sopratutto è della categoria N1. Come nuovo patentato , potrò guidarlo come nuovo patentato per il primo anno? Grazie.
Ale
18:21, 12 Agosto 2012#Alessandro Santo , in Italia se scappi non ti succede nulla , se resti li e ti assumi le tue responsabilità ti prendono per scemo e passi un sacco di guai.Lo dice la legge.
Giulian
12:52, 31 Agosto 2012sto facendo la scuola guida e ho trovato una bella bmw 316 i modificata esteticamente il problema e che ha 75kw. per la differenza dei 5 kw quanto può essere la sanzione?la macchina ha 1310kg+75 il conducente. vorrei rischiare ma prima voglio sapere la sanzione quanto può essere grande.scusate la gramatica.
Irisbusmyway
23:28, 18 Novembre 2012Ragazzi,vi conviene stare tranquilli e guidare auto di cilindrata e dimensioni piccole,poi con quelle grandi non sapete nemmeno parcheggiare e dove ci sono le strade strette rimanete in mezzo alla strada facendo perdere tempo negli incroci,perchè non sapete tenere bene la destra!!