L'accertamento sottintende già di per se' l'assenza del trasgressore al momento del rilievo

Non necessita di alcuna indicazione nel verbale circa l'assenza del responsabile.
Circolazione stradale – Art. 6, 7, 153, 157, 158 e 188 del Codice della Strada – Accertamento di infrazione per sosta vietata – L'accertamento sottintende già di per se' l'assenza del trasgressore al momento del rilievo e, quindi, non nessita di alcuna indicazione nel verbale circa l'assenza del responsabile.
FATTO E DIRITTO
O. R. ha impugnato per cassazione la sentenza con la quale il G.d.P. di (OMISSIS) ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura de (OMISSIS) a sua volta reiettiva del ricorso proposto avverso il verbale d'accertamento dell'infrazione all'art. 158, comma 1 contestata dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) per sosta nel centro abitato in prossimità d'intersezione.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., con parere favorevole all'accoglimento del ricorso, il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
Recepitasi tale richiesta, la causa è stata fissata al 10.7.09 quindi rinviata D.L. n. 30 del 2009, ex art. 5, comma 2 (eventi sismici (OMISSIS)) e rifissata all'odierna udienza.
Il ricorso, non riproposte altre questioni sollevate innanzi al giudice a quo, prospetta due censure.
Con la prima, la ricorrente si duole che il G.d.P. non ne abbia accolto il motivo d'opposizione basato sull'omessa indicazione, nel verbale impugnato, dei motivi per i quali gli agenti accertatori non avevano proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione.
La doglianza non merita accoglimento, sia perchè la questione dibattuta nel giudizio di merito – quale risulta dalla sentenza, non impugnata per erronea interpretazione della domanda – non risulta attenesse all'omessa menzione nel verbale dell'irreperibilità del contravventore, bensì alla mancata ricerca del contravventore stesso abitante nelle vicinanze come noto agli agenti, sia perchè, comunque, l'impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale d'accertamento della violazione del divieto di sosta, non può che essere collegata alla natura dell'infrazione, id est alla sosta dell'autoveicolo in luogo vietato; circostanza che comporta, di regola, l'assenza del trasgressore al momento dell'accertamento dell'infrazione e, quindi, la ricorrenza dell'ipotesi di materiale impossibilità della contestazione prevista dall'art. 384 reg. C.d.S., lett. f), conseguendone la legittimità del verbale contenente la sola dichiarazione dell'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l'espresso riferimento all'assenza del trasgressore (Cass. 13.2.06 n. 3029, 4.5.04 n. 8425).
Con la seconda, la ricorrente si duole che il G.d.P. abbia immutato l'oggetto della contestazione, questa ritenendo fondata per essere stato posteggiato il veicolo in prossimità dell'intersezione tra (OMISSIS), mentre nel verbale impugnato era stata accertata la sosta in prossimità dell'intersezione con (OMISSIS).
La doglianza merita accoglimento, poichè dalla sentenza risulta che la contestazione avesse avuto ad oggetto la sosta in prossimità dell'intersezione con (OMISSIS), mentre il G.d.P. ha accolto la difesa dell'Amministrazione per cui, se pure il veicolo s'era trovato a distanza superiore ai 5 m. da tale intersezione, tuttavia “lo stesso era stato lasciato ad una distanza di molto inferiore da (OMISSIS)”, affermando accertato, per ammissione della stessa ricorrente, “che la vettura era parcheggiata tra (OMISSIS), per cui si trovava a distanza inferiore ai 5 m. dall'area d'intersezione e pertanto in divieto di sosta”.
Ora, non è dubbio che, in tema di sanzioni amministrative, il giudice violi il precetto della corrispondenza tra accertamento dell'illecito in sede amministrativa e pronunzia sull'opposizione quando questa rigetti affermando la legittimità della sanzione in ragione dell'accertamento d'un fatto illecito – individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell'infrazione, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia – diverso da quello specificamente imputato all'opponente in sede di contestazione (come pure ove applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio).
Il ricorso va, dunque, accolto per tale ragione e, non risultando necessari altri accertamenti nel merito -dal momento che il G.d.P. ha escluso la ricorrenza della circostanza di fatto verbalizzata, tanto che ha dovuto ricorrere a diversa circostanza onde respingere l'opposizione e confermare il verbale – la controversia può essere definita in questa sede ex art. 384 c.p.c., comma 3, con l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione opposta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per la presente fase, mentre per quella di merito non v'ha luogo a provvedere non essendovisi avvalsa la ricorrente di difesa tecnica ma solo di rappresentanza da parte di tal O.M. ex art. 317 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione; condanna l'intimato UTG – Prefettura de (OMISSIS) alle spese che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge.