
In una strada stretta, i camion devono procedere a passo d'uomo: altrimenti, in caso di incidente mortale, il guidatore rischia di essere incolpato
Questione delicata quella di cui s'è occupata la Cassazione (quarta sezione penale) con sentenza 1423 del 27 ottobre 2011, depositata il 17 gennaio 2012: argomento, un incidente mortale causato da un camion (un'autocisterna) su una strada moto stretta e piena di curve cieche. Secondo gli ermellini, i conducenti dei mezzi pesanti sono tenuti a procedere a passo d'uomo su quel tipo di strada e, all'occorrenza, a suonare il clacson o ad arrestare la marcia per non invadere l'altra corsia. Se invece il loro comportamento non è del tutto prudente, scatta la responsabilità esclusiva del sinistro: omicidio colposo, ossia commesso per imperizia, negligenza. Invece, non è stato ritenuto in alcun modo responsabile il gestore della strada.
UNA CONFERMA – La Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo inflitta nel 2008 dal Tribunale di Bergamo e dalla corte d'Appello di Brescia a carico di un autista di un'autocisterna. In una strada di montagna, il camion aveva invaso l'altra corsia provocando la morte dell'automobilista che sopraggiungeva: uno scontro frontale devastante. Su un tratto col limite di 30 km/h, la velocità del mezzo pesante era di 40 km/h, e comunque giudicata eccessiva in rapporto ai pericoli della strada: poco spazio, tante curve, scarsa visuale. Per ricostruire il tutto, decisivi la testimonianza di un altro guidatore e il verbale dei Carabinieri. Piazza Cavour ha ribadito che, in situazioni del genere, il camion deve procedere a passo d'uomo, e se necessario suonare il clacson per avvertire della propria presenza, nonché arrestare la marcia nei punti più stretti. Infatti “la percezione di una situazione di pericolo – e tale era la situazione in cui si trovava il camionista, per le dimensioni del suo veicolo e per la caratteristiche della strada (di larghezza limitata, curvilinea e a doppio senso di marcia) – deve indurre il conducente a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un incidente”.
CODICE PENALE – Il camionista è stato così condannato in base all'articolo 589 del Codice penale: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”. Con pene che s'inaspriscono se il soggetto era in stato psicofisico alterato, ma non è questo il caso.
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