Lei si sbuccia il ginocchio ma l'investitore se ne va. E' omissione di soccorso

Dopo un lieve incidente l'investitore si allontana dal luogo dell'incidente perchè sottovaluta le lesioni della controparte. I giudici lo condannano
La Corte di Cassazione, con la pronuncia della sezione IV penale, n. 38807 del 26 ottobre 2011, ha ribadito il principio per cui in caso di incidente stradale, se il responsabile dell'urto se ne va, non può invocare la tenuità delle lesioni per discolparsi, bensì è colpevole di omissione di soccorso perché al momento dell'incidente non si può sapere se le lesioni sono gravi o meno, e bisogna fermarsi.
E' SUFFICIENTE IL “DOLO EVENTUALE” – Ciò che di importante emerge dalla sentenza appena depositata dai Giudici di Piazza Cavour è che per determinare la colpevolezza del reato di omissione di soccorso collegato all'art. 189 del C.d.S., si deve ricostruire la situazione che si presentava all'imputato al momento dell'impatto. Se tale situazione era compatibile con l'aver cagionato lesioni, allora il conducente che si è allontanato dal luogo dell'incidente deve essere condannato. Tecnicamente, si afferma che per la configurazione del reato di omissione di soccorso è sufficiente il c.d. “dolo eventuale”, ovvero non la consapevolezza che ci sono dei feriti, ma il prevedere come eventualità possibile tale situazione. La sentenza si richiama alla giurisprudenza precedente (Cass. Sez. IV, n. 8103 del 10.1.2003), che già aveva chiarito questo principio, che rende estremamente difficile a chi si allontana dal luogo dell'urto, l'evitare la condanna.
NON E' IMPORTANTE CHE LA LESIONE SIA MINIMA – Nel caso di specie un'autovettura aveva urtato un motociclo, causando appunto soltanto una lieve escoriazione al ginocchio della trasportata. La circostanza che la mancata assistenza alla ragazza rimasta lievemente ferita, che comunque non era sola, non abbia aggravato il danno, non assume alcuna rilevanza. Con questa interpretazione dell'art.189 del Codice della Strada, data qui dalla Suprema Corte, la norma in esso contenuta rafforza la sua funzione preventiva, ovvero di contrasto al biasimevole comportamento di chi, per sfuggire alle proprie responsabilità, non si ferma dopo aver causato o dopo esser stato coinvolto in incidenti (sono in aumento i pirati della strada).
di Antonio Benevento