Il Garante: sì al Gps in flotta, ma la privacy del conducente va tutelata

L'Autorità garante della privacy ha chiarito di recente quali sono i limiti della localizzazione satellitare dei veicoli in rapporto al diritto alla riservatezza di chi li guida
La localizzazione satellitare dei veicoli aziendali è permessa, ma solo per finalità che non mettano in pericolo la privacy dei conducenti. È quanto ha stabilito l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con due provvedimenti, il n° 1828354 e il n° 1828371, entrambi datati 7 luglio 2011, in risposta a d altrettante aziende che avevano chiesto al Garante di pronunciarsi sui sistemi di controllo satellitare della flotta che intendevano adottare per la loro attività.
SOLO PER SCOPI LECITI E MIRATI – Secondo le aziende, gli scopi dichiarati dell'adozione del sistema sono la localizzazione dei veicoli con eventuale trasmissione della loro posizione e la raccolta e l'elaborazione di dati per compilare dei “rapporti di guida” che riportino i tempi di percorrenza, la velocità media, la distanza percorsa e i consumi di carburante. Sono esattamente questi gli scopi che l'Autorità ha giudicato leciti, poiché orientati a rendere più efficienti le attività di trasporto. Non è invece ammissibile, ed è quindi vietato, il trattamento di altri dati non utili ai fini dichiarati. Per esempio, i giri del motore del veicolo e le caratteristiche delle frenate, che potrebbero essere utilizzati per determinare la condotta di guida dei conducenti. Informazioni, queste ultime, alle quali le stesse aziende hanno dichiarato di non essere interessate e il cui trattamento è comunque vietato dall'Ufficio Provinciale per la tutela sociale del lavoro. Pertanto, sarà responsabilità delle aziende implementare nei sistemi di localizzazione satellitare le opportune tecnologie che impediscano di trattare tali dati.
DA CONSERVARE PER CINQUE ANNI – Il Garante si è pronunciato anche su altri importanti aspetti della questione. Per esempio, le aziende potranno conservare i dati personali occorrenti alla regolare tenuta del libro unico del lavoro (presenze dei dipendenti, ferie, prestazioni straordinarie e riposi) per i cinque anni previsti dalle disposizioni di settore. Ulteriori dati tecnici, come la velocità dei veicoli, potranno essere trattati per attività di monitoraggio o di pianificazione, ma soltanto se resi anonimi. Inoltre, gli autisti dovranno essere informati dell'attivazione dei sistema di localizzazione sui veicoli e dovrà essere dichiarato il periodo di conservazione dei dati raccolti. Il responsabile del trattamento dei dati sarà il fornitore del servizio di localizzazione veicolare tramite Gps.