
Il distacco di un guard rail causa la morte di un uomo, la Cassazione conferma la responsabilità del gestore, ma il reato è prescritto
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sentenza depositata il 13 dicembre 2012, n.48216/12, conferma l'impostazione data dalla Corte d'Appello di Ancona sulla responsabilità del gestore di una superstrada sulla quale è avvenuto un incidente mortale. Il guard rail, oggetto di un sopralluogo poco tempo prima, ha ceduto perchè mancavano alcuni bulloni. Poco rileva la condotta colposa della vittima, se non fosse per la prescrizione, il gestore, nella persona del funzionario incaricato di curare quel tratto di strada, sarebbe stato condannato.
TROPPA VELOCITA' E UN GUARD RAIL KILLER – La ricostruzione dell'evento mortale in sede di merito fa davvero rabbrividire. La consulenza tecnica aveva portato alla luce questa dinamica: un'auto che sbandava per l'eccessiva velocità in rapporto allo stato dei luoghi. Compiva un testacoda lungo 47 metri prima di colpire il guard rail che, aprendosi, “arpionava” la carrozzeria del veicolo, penetrava fino a ucciderne il guidatore e sbalzava il relitto in una scarpata. Certamente lo sfortunato automobilista andava troppo forte, ma le condizioni di manutenzione del guard rail non lo hanno perdonato. Sotto accusa finisce quindi il guard rail, o meglio, chi doveva curarne la manutenzione.
LA CASSAZIONE DICHIARA LA PRESCRIZIONE MA CONFERMA – I Giudici della Suprema Corte non possono né entrare nel merito della ricostruzione della vicenda, insindacabile in sede di legittimità, né fare altro che dichiarare il reato prescritto, essendo ormai decorso il relativo termine. Tuttavia gli Ermellini non mancano di giudicare coerente la decisione di condanna presa in sede di merito, confermandone le statuizioni civili. In particolare viene evidenziato come il sopralluogo svolto appena 15 giorni prima, da un funzionario responsabile della gestione di quel tratto di strada, avrebbe dovuto portare all'adozione di interventi di messa in sicurezza, data la mancanza di bulloni che avrebbero dovuto unire alcune parti del guard rail. Ciò è previsto dall'art. 10 del D.P.R. N 1126/198, recante il regolamento di servizio di manutenzione delle strade statali.