
Circolazione stradale - Artt. 218 del Codice della Strada e 444 c.p.p. - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità - Il giudice penale, con ...
Circolazione stradale – Artt. 218 del Codice della Strada e 444 c.p.p. – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – Applicabilità – Il giudice penale, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, deve applicare anche le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla pena principale.
OSSERVA
Con sentenza in data 4 giugno 2009 il Tribunale di (OMISSIS) applicava a D. S. – ai sensi dell'art. 444 c.p.p. – la pena concordata tra le parti di Euro 150,00 di multa per il reato di lesioni personali colpose, commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nonchè la sanzione pecuniaria di Euro 50,00 per la violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 2.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di (OMISSIS) il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilita dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna per il reato in questione.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5 depositata il 21 luglio 1998, imp. B., udienza pubblica del 27/5/1998) “il giudice penale, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, deve applicare anche le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto dalla pena principale”.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, sul punto, al Tribunale di (OMISSIS).
P.Q.M.
[La Corte] Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di (OMISSIS).
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