Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 10005/2010

Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 10005/2010 Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti - La confisca del veicolo in ...

Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti - La confisca del veicolo in ...

28 Settembre 2010 - 11:09

Circolazione stradale – Art. 187 del Codice della Strada – Guida in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti – La confisca del veicolo in comproprietà – La disposizione della confisca del veicolo per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. è obbligatoria da parte del Giudice, mentre la questione della comproprietà del veicolo puo' trovare soluzione solo nella fase di esecuzione della disposta misura di sicurezza, in quanto attiene ai rapporti tra la ricorrente e il comproprietario dell'autovettura.

PREMESSO IN FATTO

Il G.I.P. presso il tribunale di (OMISSIS), con sentenza del 15.06.2009, applicava a E. S. la pena finale di Euro 2740,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 1, e comma 2, lett. c) e comma 2 bis e in ordine al reato previsto dall'art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis C.d.S., di guida in stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti (del tipo “cannabinoidi”) e ordinava la sospensione della patente di guida per la durata di anni 2.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p. la E., a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 2 bis per mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità e con riferimento alla mancata diminuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e alla illegittimità della comminata confisca dell'autovettura, di cui la ricorrente era solo comproprietaria, essendo primo proprietario E. R..

Concludeva chiedendo di annullare la sentenza impugnata con ogni consequenziale pronuncia.

RITENUTO IN DIRITTO

Ad avviso della ricorrente il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente motivato in ordine all'assenza di quelle circostanze che avrebbero potuto portare ad un suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, in quanto non sussisterebbe la prova che la E. si trovasse in stato di alterazione derivante dalla assunzione di cannabinoidi, mentre si trovava alla guida dell'autovettura, in quanto l'esito positivo dell'esame delle urine non ne fornisce prova certa, potendo l'assunzione essere avvenuta ore o giorni prima del prelievo.

Tale motivo di ricorso non è fondato.

E, infatti, giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (cfr, tra le altre, Cass. Sez. 5^, Sent. n. 1713 del 15.4.1999) che il Giudice, nel caso in cui emetta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve dare conto nella motivazione della esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. soltanto nel caso in cui emergano, dagli atti o dalle deduzioni delle parti, concreti elementi circa la possibile applicazione delle cause di non punibilità stesse, essendo sufficiente, in caso contrario, anche una implicita motivazione circa la loro insussistenza.

A tanto consegue che, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, poichè l'accordo negoziale si estende alla qualificazione giuridica del fatto contestato, non può essere richiesto al giudice di motivare in ordine alla non sussistenza delle suddette cause di non punibilità.

Nella fattispecie di cui è processo, peraltro, le osservazioni della difesa della ricorrente, che danno atto dell'esito positivo dell'esame delle urine, non forniscono certo la prova che la E., che aveva assunto lo stupefacente, non si trovasse, mentre era alla guida dell'autovettura, in stato di alterazione derivato dalla assunzione di cannabinoidi.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 222 C.d.S. e per difetto assoluto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla disposta sanzione amministrativa.

Lamenta che il GIP presso il Tribunale di (OMISSIS) le ha irrogato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura di molto superiore al minimo senza un congruo e logico sostegno motivazionale.

Tanto premesso si osserva che il proposto motivo di ricorso è infondato, in quanto è principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr, tra le altre Cass. Sez. 4^, sent. n. 28544 del 2.7.2001, S., rv: 219882) che l'obbligo della motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere osservato solo quando la misura si allontani in modo apprezzabile dal minimo edittale; più specificatamente – come è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione (cfr Cass. n. 35670/2007) – “nell'irrogare la sospensione della patente (sanzione che, non essendo pena, esula dal patteggiamento) il Giudice dispone di un potere discrezionale; che, se certamente si dovrà tener conto, nel determinare la sanzione tra minimo e massimo stabiliti dalla legge, della gravità della violazione commessa e della entità del danno apportato, nonchè del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare”, è comunque pur vero che, analogamente a quanto la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto a proposito della pena principale, allorchè questa sia applicata in misura modesta e comunque inferiore alla media ovvero nella media (come,appunto, nella fattispecie de qua, in cui il giudice non ha applicato una sanzione amministrativa accessoria di molto superiore al minimo), l'obbligo della motivazione può, in genere, ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione, con la precisazione che ciò tanto più vale in caso di sentenza emessa a seguito di “patteggiamento”, dove la stessa natura del procedimento impone una motivazione solo sommaria.

Per quanto infine attiene alla confisca dell'autovettura, si osserva che, con riferimento ai reati commessi dall'imputata, la stessa è obbligatoria e il Giudice correttamente l'ha disposta.

La questione poi della comproprietà dell'autovettura potrà trovare soluzione solo nella fase di esecuzione della disposta misura di sicurezza, in quanto attiene ai rapporti tra la ricorrente e il comproprietario dell'autovettura.

I proposti motivi di ricorso debbono pertanto essere rigettati.

Al rigetto consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

fonte – semaforoverde.it

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